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AS 2005 9

Ordinanza sull'assicurazione degli impiegati dell'Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sull’assicurazione degli impiegati dell’Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP)

Modifica del 22 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 dicembre 20021 sull’assicurazione degli impiegati dell’Ammini- strazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è modificata come segue:

L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

22 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 2 (art. 4 cpv. 1)

Stipendi e indennità relative allo stipendio assicurati nel piano complementare

Lett. a e d

Importo di coordinamento (art. 12 OCPC 2)

a. per gli impiegati secondo l’Allegato 3 lettere a e b: il 30 % dello stipendio

1. lo stipendio versato mensilmente secondo annuo determinante, al

l’articolo 36 OPers2, l’evoluzione dello stipendio massimo però l’importo secondo l’articolo 39 capoversi 1–5 OPers e gli di coordinamento adeguamenti straordinari dello stipendio secondo secondo l’articolo 12 l’articolo 40 capoverso 4 OPers fino al massimo capoverso 1 OCPC 2 del livello di valutazione A

2. l’indennità di residenza secondo l’articolo 43 OPers

3. l’indennità di rincaro secondo l’articolo 44

capoverso 2 lettere a e b OPers d. lo stipendio determinante che superi il doppio dell’importo limite superiore dell’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), aumentato dell’importo di coordinamento secondo l’articolo 12 capoverso 1 OCPC 2

2 RS 172.220.111.3 3 RS 831.40

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