AS 2005 945
Legge federale sulle bevande distillate
Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull’alcool, LAlc)
Modifica del 18 giugno 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 10 febbraio 20041; visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 20042, decreta:
I La legge federale del 21 giugno 19323 sull’alcool è modificata come segue:
Art. 40 cpv. 4
4 La Regia federale degli alcool può rifiutare la licenza per il commer-
cio all’ingrosso se, nei cinque anni precedenti, il richiedente o la persona designata responsabile è stato punito per infrazione grave o ripetuta alla legislazione federale sull’alcool o sulle derrate alimentari oppure alle prescrizioni cantonali sul commercio al minuto di bevande alcooliche o a prescrizioni estere analoghe.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 2004 Consiglio nazionale, 18 giugno 2004 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker