AS 2005 973
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)
Modifica del 26 gennaio 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 maggio 19991 sugli alimenti per animali è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 158 capoverso 2,
160 capoversi 1–5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 19982
sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 20034 sull’ingegneria genetica (LIG); visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque (LPAc); in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
Art. 2 cpv. 2 lett. j e k
2 Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
j. intermediario: chiunque metta in commercio, in uno stadio intermedio tra la produzione e l’utilizzazione, alimenti per animali di cui all’articolo 20c; k. prodotti a partire da organismi geneticamente modificati: prodotti comple- tamente o parzialmente ottenuti a partire da un organismo geneticamente modificato, tuttavia non contenenti o costituiti da simili organismi.
2004-1806 973
Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2005
Art. 6 cpv. 1–4 1 Le materie prime e gli alimenti semplici costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati sono omologati se figurano sulla lista delle ma- terie prime e degli alimenti semplici omologati, geneticamente modificati (lista degli alimenti OGM per animali I) e se soddisfano le rispettive esigenze. Queste condizio- ni si applicano anche agli alimenti che figurano già sulla lista in virtù dell’articolo 5.
2 Le materie prime e gli alimenti semplici geneticamente modificati sono ammessi
sulla lista degli alimenti OGM per animali I se: a. soddisfano le esigenze di cui all’articolo 4; b. soddisfano le esigenze poste dall’ordinanza del 25 agosto 19997 sull’emis- sione deliberata nell’ambiente, nel caso in cui le materie prime o gli alimenti semplici siano costituiti da organismi geneticamente modificati o contenga- no detti organismi. 3 L’Ufficio federale pubblica la lista degli alimenti OGM per animali I. Accetta, su domanda, di includervi nuovi alimenti.
4 L’omologazione è limitata ad un periodo di 10 anni. Essa viene rinnovata, su
domanda, per altri 10 anni, se le condizioni di cui al capoverso 2 continuano ad esse- re adempiute.
Art. 7a Lista degli additivi e degli alimenti dietetici geneticamente modificati 1 Gli additivi, esclusi quelli giusta l’articolo 8 capoverso 1bis, e gli alimenti dietetici costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, sono omologati se figurano sulla lista degli additivi e degli alimenti dietetici omolo- gati, geneticamente modificati (lista degli alimenti OGM per animali II). Queste condizioni si applicano anche agli additivi e agli alimenti dietetici che figurano già sulla lista in virtù dell’articolo 7 capoverso 1. 2 Gli additivi e gli alimenti dietetici geneticamente modificati sono ammessi sulla lista degli alimenti OGM per animali II se: a. soddisfano le esigenze di cui all’articolo 4; b. soddisfano le esigenze poste dall’ordinanza del 25 agosto 19998 sull’emis- sione deliberata nell’ambiente, nel caso in cui siano costituiti da organismi geneticamente modificati o contengano detti organismi. 3 L’Ufficio federale pubblica la lista degli alimenti OGM per animali II. Accetta, su domanda, di includervi nuovi alimenti.
4 L’omologazione è limitata ad un periodo di 10 anni. Essa viene rinnovata, su
domanda, per altri 10 anni, se le condizioni di cui al capoverso 2 continuano ad essere adempiute.
7 RS 814.911 8 RS 814.911
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1bis Gli additivi giusta il capoverso 1 costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati sono autorizzati soltanto se soddisfano inoltre: a. le esigenze di cui all’articolo 4; b. le esigenze poste dall’ordinanza del 25 agosto 19999 sull’emissione delibe- rata nell’ambiente, nel caso in cui siano costituiti da organismi geneti- camente modificati o contengano detti organismi.
Art. 14 cpv. 1 Gli alimenti composti e le premiscele sono omologati per l’importazione o la messa in commercio se sono composti esclusivamente di sostanze o organismi contenuti nella lista degli alimenti per animali secondo l’articolo 5, nella lista degli alimenti OMG per animali I secondo l’articolo 6, nella lista degli additivi e degli alimenti dietetici secondo l’articolo 7 o nella lista degli alimenti OMG per animali II secondo l’articolo 7a oppure se sono autorizzati secondo l’articolo 8.
2bis I documenti che accompagnano le domande relative agli alimenti per animali costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati devono soddisfare, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, quelle del- l’allegato dell’ordinanza del 19 novembre 199610 concernente la procedura di auto- rizzazione per le derrate alimentari OMG, gli additivi OMG e le sostanze ausiliarie di lavorazione OMG.
Ex articolo 21
Art. 20d Importazione Chiunque vuole mettere in commercio in Svizzera alimenti per animali giusta l’articolo 20c, non fabbricati in Svizzera, deve dimostrare che nel Paese di produ- zione vengono poste ai produttori esigenze equivalenti a quelle vigenti in Svizzera.
9 RS 814.911 10 RS 817.021.35
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Titolo prima dell’art. 21 Capitolo 3a: Disposizioni particolari concernente l’impiego di organismi geneticamente modificati
Art. 21 Separazione del flusso delle merci
1 Chiunque importa, produce o mette in commercio alimenti per animali che con-
tengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati è tenuto a stabilire disposizioni e ad adottare provvedimenti per separare il flusso delle merci e per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente. 2 A tale scopo, deve disporre di un adeguato sistema di assicurazione della qualità, che garantisca in particolare: a. l’identificazione di punti durante il flusso delle merci, in cui gli organismi geneticamente modificati possono mescolarsi in modo indesiderato con altri organismi non geneticamente modificati; b. la determinazione di disposizioni e provvedimenti per i punti giusta la lette- ra a, per evitare che gli organismi geneticamente modificati si mescolino in modo indesiderato con altri organismi non geneticamente modificati; c. l’esecuzione di provvedimenti; d. la verifica periodica dell’idoneità del sistema; e. l’adeguata formazione delle persone incaricate all’applicazione dei provve- dimenti; e f. la documentazione delle disposizioni e dei provvedimenti giusta le lettere a–e. 3 All’Ufficio federale va concessa, su richiesta, la possibilità di prendere visione di tutti i provvedimenti relativi all’assicurazione della qualità.
Art. 21a Obbligo di informare e di tenere un registro 1 Chiunque, in qualità di persona assoggettata all’obbligo di notifica giusta l’arti- colo 20a, importa o mette in commercio materie prime, alimenti semplici, coadiu- vanti per l’insilamento, alimenti dietetici, additivi o alimenti composti, costituiti o contenenti organismi geneticamente modificati nonché materie prime, alimenti semplici, coadiuvanti per l’insilamento, alimenti dietetici o alimenti composti pro- dotti a partire da organismi geneticamente modificati all’atto della messa in com- mercio è tenuto a: a. comunicare per scritto all’acquirente che il prodotto contiene, è costituito o è stato ottenuto da organismi geneticamente modificati; b. indicare per scritto i codici di identificazione specifici internazionalmente riconosciuti o, laddove non ve ne fossero, l’identità degli organismi indican- do le principali proprietà e caratteristiche.
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2 Le indicazioni ai sensi del capoverso 1 vanno trasmesse per scritto all’acquirente ad ogni fase successiva della messa in commercio. 3 Chiunque, in qualità di persona o produttore assoggettato all’obbligo di notifica, importa o mette in commercio alimenti per animali costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati deve adempiere l’obbligo di tenere un registro ai sensi del capoverso 1 o 2 dell’articolo 20b. 4 Le indicazioni di cui ai capoversi da 1 a 3 vanno conservate per almeno 5 anni e, su richiesta, presentate alla Stazione federale di ricerche cui viene concessa la pos- sibilità di prenderne visione.
Art. 21b Alimenti per animali con tracce di organismi geneticamente modificati Gli alimenti per animali che contengono tracce involontarie di organismi geneti- camente modificati non omologati o che sono stati prodotti a partire da tali orga- nismi possono essere messi in commercio se: a. la percentuale di tracce di organismi geneticamente modificati non omologa- ti non supera lo 0,5 per cento di massa, b. può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni indesiderate, e c. gli organismi geneticamente modificati sono autorizzati in virtù della Diret- tiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 199011, della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 200112 o del Regolamento 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 200313, oppure se gli alimenti per animali possono essere messi in commercio giusta l’articolo 47 del Regolamento 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.
Art. 23 Caratterizzazione degli organismi geneticamente modificati negli alimenti per animali 1 Per la caratterizzazione delle materie prime e degli alimenti semplici, dei coadiu- vanti per l’insilamento, degli alimenti dietetici nonché degli alimenti composti per animali costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modi- ficati deve essere utilizzata l’indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato». 2 Sono esentati dall’obbligo di caratterizzazione le materie prime, gli alimenti sem- plici, i coadiuvanti per l’insilamento o gli alimenti dietetici che contengono tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati o che sono stati involontariamente prodotti a partire da simili organismi, se
11 GU n. L 117 dell’8 mag. 1990, pag. 15
12 GU n. L 106 del 17 apr. 2001, pag. 1
13 GU n. L 268 del 18 ott. 2003, pag. 1
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a. la loro percentuale non supera lo 0,9 per cento di massa; e b. può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni indesiderate.
3 Gli additivi costituiti o contenenti organismi geneticamente modificati devono
essere caratterizzati ai sensi dei capoversi 1 e 2. 4 Se una materia prima contenuta in un alimento composto ai sensi del capoverso 1 è assoggettata all’obbligo di caratterizzazione, tale componente deve essere caratteriz- zata in modo adeguato.
Art. 26 cpv. 2 Abrogato
II
Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 15 agosto 199914 sull’emissione deliberata nell’ambiente è modificata come segue: Art. 13 cpv. 3
3 Nessuna autorizzazione è necessaria per la messa in commercio di:
a. materiale vegetale di moltiplicazione secondo l’articolo 14a dell’ordinanza del 7 dicembre 199815 sulle sementi; b. alimenti per animali secondo l’articolo 21b dell’ordinanza del 26 maggio
199916 sugli alimenti per animali.
III
Disposizione transitoria della modifica del 26 gennaio 2005 Gli additivi, gli alimenti dietetici ed i coadiuvanti per l’insilamento, omologati secondo il diritto previgente giusta l’articolo 7 capoverso 1 o autorizzati giusta l’arti- colo 8 capoverso 1 e costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi gene- ticamente modificati, possono essere prodotti e messi in commercio fino al 30 giugno 2006. Se per tali alimenti per animali è stata inoltrata all’Ufficio federale entro il 1° luglio 2006 la necessaria documentazione supplementare ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 o 2bis, questi possono continuare ad essere messi in commercio anche dopo il 30 giugno 2006, fino alla decisione di omologazione o di autorizzazione.
14 RS 814.911 15 RS 916.151 16 RS 916.307; RU 2005 973
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IV La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.
26 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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