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AS 2005 993

Statuto della Corte internazionale di Giustizia

Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945

RS 0.193.501; RU 1948 1010

Campo d’applicazione il 3 dicembre 2004, complemento1 Stati partecipanti Dal Data del deposito dell’ultima dichiarazione di riconoscimento della giurisdizione obbligatoria giusta l’art. 36 dello Statuto

Australia 1° novembre 1945 22 marzo 2002* Bosnia ed Erzegovinaa 22 maggio 1992 Camerun* 20 settembre 1960 3 marzo 1994* Canada 9 novembre 1945 10 maggio 1994* Cina Hong Kongb 1° luglio 1997 Macaoc 20 dicembre 1999 Cipro 20 settembre 1960 3 settembre 2002* Colombia 5 novembre 1945 d Costa d’Avorio 20 settembre 1960 29 agosto 2001* Costa Rica** 2 novembre 1945 20 febbraio 1973* Croaziaa 22 maggio 1992 Georgia 31 luglio 1992 20 giugno 1995* Guinea 12 dicembre 1958 4 dicembre 1998* Lesotho 17 ottobre 1966 6 settembre 2000* Macedoniaa 8 aprile 1993 Nicaragua* 24 ottobre 1945 24 aprile 1929* Nigeria 7 ottobre 1960 30 aprile 1998* Norvegia 27 novembre 1945 24 giugno 1996* Palau 15 dicembre 1994 Paraguay 24 ottobre 1945 25 settembre 1996* Perù 31 ottobre 1945 7 luglio 2003* Polonia 24 ottobre 1945 25 marzo 1996* Regno Unito 24 ottobre 1945 5 luglio 2004*e Serbia e Montenegrof 1° novembre 2000 25 aprile 1999*

1 Completa quelli in RU 1970 1333, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977, 1985 1371, 1986 528, 1987 425, 1988 2015, 1990 561, 1991 900 e 1994 1149.

2004-2700 993

Corte internazionale di Giustizia. Statuto RU 2005

Stati partecipanti Dal Data del deposito dell’ultima dichiarazione di riconoscimento della giurisdizione obbligatoria giusta l’art. 36 dello Statuto

Slovacchia 19 gennaio 1993 28 maggio 2004* Sloveniaa 22 maggio 1992 Yemeng 30 settembre 1947 * Riserve e dichiarazioni, nonché dichiarazioni previste dall’articolo 36, vedi qui appresso. ** Obiezioni, vedi qui appresso. a Il 28 maggio 1999 i Governi di Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Slovenia e Macedonia hanno depositato una comunicazione concernente la dichiarazione prevista dall’articolo 36 paragrafo 2 fatta dalla Repubblica federale di Jugoslavia (oggi Serbia e Montenegro) il 25 aprile 1999. b Dal 20 giugno 1997 al 30 giugno 1997 lo Statuto era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° luglio 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 20 giugno 1997 lo Statuto è applicabile dal 1° luglio 1997 anche alla RAS Hong Kong. c Dal 13 dicembre 1999 al 19 dicembre 1999 lo Statuto era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dicembre 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dicembre 1999 lo Statuto è applicabile dal 20 dicembre 1999 anche alla RAS Macao. d Il 5 dicembre 2001 il Governo colombiano ha notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite l’abrogazione della sua dichiarazione del 30 ottobre 1937 (RU 1970 1333). L’abrogazione ha preso effetto il 5 dicembre 2001. e Il Regno Unito ha emendato la dichiarazione del 1° gennaio 1969 (RU 1970 1333) con effetto il 5 luglio 2004. f Fino alla sua dissoluzione, la Repubblica federale socialista di Jugoslavia è stata uno dei membri originari delle Nazioni Unite secondo l’articolo 3 dello Statuto (RS 0.120, ratifica: 19.10.1945/entrata in vigore: 24.10.1945) e uno dei membri originari del presente Statuto (partecipazione: dal 24.10.1945). Il 4 febbraio 2003 la Repubblica federale di Jugoslavia è diventata Serbia e Montenegro. g 22 maggio 1990: Unificazione della Repubblica araba dello Yemen e della Repubblica democratica popolare dello Yemen che diventano Repubblica dello Yemen.

Riserve e dichiarazioni, obiezioni e dichiarazioni previste dall’articolo 36 Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, nonché le dichiarazioni previste dall’artico- lo 36 dello Statuto non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Sviz- zera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

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