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AS 2006 1

Ordinanza relativa alla Commissione per la politica economica

Ordinanza relativa alla Commissione per la politica economica

del 9 dicembre 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 57 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; ordina:

Art. 1 Statuto La Commissione per la politica economica (Commissione) è una commissione amministrativa permanente con funzione consultiva ai sensi dell’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni.

Art. 2 Compiti

1 La Commissione consiglia il Dipartimento federale dell’economia (DFE) e il

Segretariato di Stato dell’economia (Seco) nelle questioni riguardanti una politica economica innovativa, improntata alla concorrenza e incentivante la creazione di posti di lavoro, nonché le relative condizioni quadro. In tale ambito le sono di rife- rimento le consuetudini svizzere, il contesto europeo e globale nonché uno sviluppo durevole. 2 Essa prende posizione su problemi fondamentali concernenti il mercato del lavoro.

3 Essa esprime il proprio parere su problemi essenziali di politica economica esterna.

Art. 3 Composizione e nomina della Commissione

1 La Commissione si compone di un presidente e di altri 19 membri al massimo.

Eventuali deroghe al numero dei membri devono essere giustificate. I membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta del DFE. 2 Il Consiglio federale designa il presidente, per il rimanente la Commissione si autocostituisce.

3 Al momento della nomina dei membri della Commissione, il Consiglio federale fa

in modo che vi siano equamente rappresentate le sfere economiche e scientifiche, le associazioni (compresi i sindacati), i cantoni e l’amministrazione federale.

4 La durata del mandato, la durata della funzione e l’età limite dei membri sono

disciplinate dalle disposizioni dell’ordinanza del 3 giugno 19963 sulle commissioni.

RS 172.327.9

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Commissione per la politica economica RU 2006

Art. 4 Metodo di lavoro e segretariato 1 La Commissione è convocata dal presidente a seconda delle necessità, ma di norma due volte all’anno.

2 Il segretariato è assunto dal Seco.

Art. 5 Riservatezza e informazione 1 Le deliberazioni e i documenti presentati alla Commissione o allestiti dalla mede- sima, sono confidenziali.

2 I membri della Commissione sottostanno alle prescrizioni in materia di segreto

d’ufficio, previste per i dipendenti della Confederazione.

3 L’obbligo di riservatezza s’impone anche dopo il ritiro dalla Commissione.

4 Previa autorizzazione del DFE, è possibile fornire informazioni sull’operato della Commissione.

Art. 6 Indennità e conteggio spese 1 Le indennità dei membri della Commissione sono calcolate in base alle disposizio- ni dell’ordinanza del 12 dicembre 19964 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

2 I costi della Commissione sono a carico del DFE. Il DFE stabilisce un limite

annuale di spesa.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2006.

9 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 172.311

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