Lexipedia

AS 2006 1061

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l'archiviazione

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l’archiviazione

del 17 gennaio 2006

Il Tribunale penale federale, visti gli articoli 1 capoverso 1 lettera d e 4 capoverso 4 della legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione (LAr), adotta il seguente regolamento:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione (art. 1 LAr)

1 Il presente regolamento disciplina l’archiviazione dei documenti del Tribunale

penale federale e la loro consultazione da parte di terzi. 2 Per i procedimenti in corso rimangono riservate le disposizioni del diritto proces- suale.

3 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni della LAr e l’ordinanza

dell’8 settembre 19992 sull’archiviazione.

Sezione 2: Archiviazione e tutela dei documenti

Art. 2 Principio (art. 2 LAr) 1 I documenti del Tribunale penale federale che hanno valore archivistico vengono archiviati permanentemente. 2 Sono destinati all’archiviazione i documenti di valore giuridico, politico, economi- co, storico, sociale o culturale per la storia e l’evoluzione del Tribunale.

Art. 3 Incarti penali 1 Nei procedimenti in cui il Tribunale decide quale autorità di reclamo o in prima istanza gli atti procedurali sono archiviati permanentemente. 2 Il presidente del collegio giudicante può, in un caso concreto, aggiungere ulteriori atti al fascicolo.

RS 152.12

2006-0542 1061

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l’archiviazione RU 2006

Art. 4 Incarti concernenti controlli telefonici e inchieste mascherate Gli incarti concernenti controlli telefonici e inchieste mascherate vengono conservati separatamente. Salvo nei casi previsti dalla legge, essi non possono essere consultati da terzi.

Art. 5 Atti concernenti il personale e documenti contabili 1 Gli atti concernenti il personale sono archiviati secondo le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati. 2 I documenti contabili vengono archiviati conformemente alla legislazione federale vigente.

Art. 6 Biblioteca e informatica Per la biblioteca e l’informatica sono applicabili disposizioni specifiche.

Art. 7 Altri atti amministrativi Il presidente del Tribunale e il segretario generale decidono nel loro ambito di com- petenza sulle modalità di archiviazione di altri atti amministrativi.

Art. 8 Atti messi a disposizione da altre autorità Gli atti messi a disposizione da altre autorità (atti procedurali, mezzi di prova ecc.) devono essere ritornati, dopo la chiusura del procedimento, all’autorità che li ha trasmessi.

Art. 9 Competenze 1 Il segretario generale è responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’ar- chivio. Emana istruzioni interne in merito.

2 La cancelleria prepara gli atti destinati all’archiviazione.

3 Il responsabile della logistica e sicurezza si occupa del deposito adeguato degli atti pronti per l’archiviazione e degli spazi adibiti a tale scopo.

3 RS 235.1

1062

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l’archiviazione RU 2006

Sezione 3: Accessibilità e consultazione dell’archivio da parte di terzi

Art. 10 Termini di protezione (art. 9 e 11 LAr) 1 Vige in linea di principio il termine di protezione di 30 anni previsto dall’articolo 9 LAr. 2 Gli atti procedurali soggiacciono al termine di protezione più lungo di 50 anni, conformemente all’articolo 11 LAr, salvo che al procedimento abbiano partecipato esclusivamente aziende o istituti di diritto pubblico. 3 Per gli altri documenti vige il termine di protezione di 50 anni, nella misura in cui contengano dati personali degni di particolare protezione. 4 Per i verbali delle riunioni della Corte plenaria, della Direzione e delle diverse Corti vige il termine di protezione di 50 anni.

Art. 11 Calcolo del termine di protezione (art. 10 LAr) 1 Il termine di protezione vale, di regola, per l’insieme degli atti procedurali.

2 Per il calcolo di tale termine è determinante per gli atti procedurali la data della sentenza, negli altri casi l’anno del documento più recente.

3 I documenti aggiunti ulteriormente che sono privi d’informazioni rilevanti non

contano ai fini del calcolo del termine.

Art. 12 Proroga del termine di protezione (art. 12 LAr) 1 In singoli casi il termine di protezione può essere prorogato con decisione della Direzione del Tribunale, ove un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si opponga alla consultazione da parte di terzi. 2 Il segretario generale tiene un elenco accessibile al pubblico degli atti per i quali è stato stabilito un termine di protezione prorogato ai sensi del capoverso 1.

Art. 13 Consultazione durante il termine di protezione (art. 13 LAr) 1 Nella misura in cui il richiedente dimostri un interesse degno di protezione, la consultazione durante il termine di protezione può essere in particolare accordata se: a. le persone interessate vi hanno acconsentito; b. le persone interessate sono decedute da almeno 3 anni; c. i documenti già erano accessibili al pubblico e non vi sono nuovi motivi che si oppongano alla consultazione; oppure d. giustificato per un’attività scientifica, salvaguardando lo scopo della prote- zione.

1063

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l’archiviazione RU 2006

2 Allo scopo di proteggere i diritti della personalità, come pure specifici segreti, la consultazione può essere limitata a determinate parti degli atti. Gli atti di cui è ammessa la consultazione possono essere anonimizzati.

Art. 14 Consultazione dopo la scadenza del termine di protezione 1 Scaduto il termine di protezione, chiunque ha diritto di consultare l’archivio del Tribunale.

2 Di regola, la consultazione avviene nei locali del Tribunale.

Art. 15 Domanda di consultazione 1 Per consultare documenti dell’archivio occorre presentare una domanda scritta al segretariato generale.

2 La domanda deve contenere:

a. le generalità del richiedente; b. l’indicazione più esatta possibile dei documenti di cui è chiesta la consulta- zione; c. se la consultazione è chiesta durante il termine di protezione, il motivo della consultazione.

Art. 16 Decisione

1 L’autorizzazione di consultare documenti archiviati è accordata dal segretario

generale. 2 Il diniego o la restrizione della consultazione deve essere motivata. A richiesta è emanata una decisione impugnabile.

Art. 17 Limitazioni 1 L’autorizzazione di consultare i documenti non esonera il richiedente dall’obbligo di rispettare nell’utilizzazione delle informazioni la protezione della personalità e di specifici segreti.

2 Nel singolo caso, la consultazione può essere sottoposta ad altre limitazioni.

3 Si può esigere che il richiedente dichiari per scritto di aver preso conoscenza delle limitazioni impostegli.

Sezione 4: Rimedi giuridici, tasse, entrata in vigore

Art. 18 Ricorso Entro 30 giorni dalla loro intimazione, le decisioni del segretario generale concer- nenti il diniego o la limitazione della consultazione possono essere impugnate alla direzione del Tribunale. La decisione di quest’ultima è definitiva.

1064

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l’archiviazione RU 2006

Art. 19 Tasse 1 Le prestazioni di base fornite dal Tribunale per permettere la consultazione dei propri atti sono gratuite, sempre che non cagionino oneri straordinari. 2 I costi di prestazioni ulteriori, come pure della riproduzione di documenti, sono fatturati in base al dispendio di tempo e di materiale. 3 Per il rimanente è applicabile per analogia l’ordinanza del 24 agosto 19944 sulle tasse amministrative del Tribunale federale.

Art. 20 Entrata in vigore Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2006.

17 gennaio 2006 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alex Staub La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi

4 RS 173.118.2

1065

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l’archiviazione RU 2006

1066