AS 2006 117
Ordinanza dell'UFAG concernente la concessione di contributi nell'allevamento di animali
Ordinanza dell’UFAG concernente la concessione di contributi nell’allevamento di animali
Modifica del 16 dicembre 2005
L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:
I L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19981 concernente la concessione di contri- buti nell’allevamento di animali è modificata come segue:
Art. 4 lett. d Vengono versati contributi all’esportazione per animali da allevamento e da reddito: d. con un certificato d’ascendenza ufficiale.
Art. 5 Contributi all’esportazione per i bovini 1 Per l’esportazione nei Paesi confinanti, per le singole categorie di animali vengono versati i seguenti contributi all’esportazione: franchi
a. vacche (gravide e non gravide) 1150 b. giovenche gravide 1150 c. vacche con vitelli 1450 d. tori (da 9 a 24 mesi) 950 e. giovani animali (da 4 a 6 mesi) 350 f. giovani animali (da 7 a 9 mesi) 500 g. giovani animali femmina (da 10 a 20 mesi) 650 2 Per l’esportazione in altri Paesi, per le singole categorie di animali vengono versati contributi maggiorati di 200 franchi.
3 Le vacche possono avere al massimo 5 anni di età ed essere in lattazione da al
massimo 3 mesi.
4 Le vacche e le giovenche gravide devono essere gravide di almeno 4 mesi.
5 I giovani animali di età compresa tra 4 a 9 mesi possono essere esportati con o senza certificato d’ascendenza.
1 RS 916.310.31
2005-3317 117
Concessione di contributi nell’allevamento di animali. O dell’UFAG RU 2006
Art. 6 Abrogato
Art. 7 Contributi all’esportazione per gli equini I contributi all’esportazione per gli equini delle razze riconosciute ammontano a: a. 1000 franchi per animale di età compresa tra 2 a 3 anni b. 1300 franchi per animale di età compresa tra 3 a 8 anni
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2006.
16 dicembre 2005 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
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