AS 2006 1255
Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav
Legge federale sull’erogazione di aiuti finanziari all’Associazione Memoriav
del 16 dicembre 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20052, decreta:
Art. 1
1 La Confederazione partecipa all’Associazione Memoriav in qualità di membro
fondatore. 2 La Confederazione si fa rappresentare nell’Associazione Memoriav dalla Bibliote- ca nazionale svizzera, dall’Archivio federale svizzero e dall’Ufficio federale delle comunicazioni.
Art. 2
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari all’Associazione Memoriav nei
limiti dei crediti stanziati. 2 L’Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.
Art. 3 Gli aiuti finanziari vengono erogati a condizione che: a. tutti i membri dell’Associazione Memoriav partecipino in misura adeguata al suo finanziamento; b. il mandato e le prestazioni dell’Associazione Memoriav siano fissati in modo vincolante in un contratto di prestazioni.
RS 432.61
2005-0895 1255
Erogazione di aiuti finanziari all’Associazione Memoriav RU 2006
Art. 4
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005 Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 aprile 2006.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2006.4
18 aprile 2006 Cancelleria federale
3 FF 2005 6467 4 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 3 aprile 2006.