AS 2006 1261
Ordinanza per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna
Ordinanza per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna
Modifica del 29 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 aprile 19911 per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 3 primo periodo 3 Vi è un assestamento essenziale della situazione finanziaria, giusta l’articolo 13 capoverso 2 della legge e l’articolo 14 lettera d della presente ordinanza, allorché il reddito supera la somma autorizzata di più del 30 per cento. ...
II La presente modifica entra in vigore il 18 aprile 2006.
29 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 844.1
2006-0757 1261
Miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna RU 2006
1262