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AS 2006 1269

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 5 aprile 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 27k Capitolo 3a: Approvazione di atti legislativi dei Cantoni

Art. 27k Presentazione (art. 61b cpv. 1 LOGA) 1 Le leggi e le ordinanze dei Cantoni che sottostanno all’approvazione della Confe- derazione devono essere inoltrate alla Cancelleria federale. La Cancelleria federale può esigerne l’inoltro. 2 Gli atti legislativi devono essere inoltrati non appena l’autorità cantonale compe- tente li ha adottati. Non è necessario aspettare la votazione popolare o la scadenza del termine di referendum. 3 I Cantoni possono sottoporre al previo esame della Cancelleria federale i progetti di atti legislativi che sottostanno all’approvazione della Confederazione.

Art. 27l Trasmissione al dipartimento competente 1 La Cancelleria federale trasmette l’atto legislativo inoltratole al dipartimento com- petente in materia. 2 Se un atto legislativo non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimen- to, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Art. 27m Approvazione in casi non controversi (art. 61b cpv. 2 LOGA)

Se il caso non è controverso, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi dall’inoltro e la comunica ai Cantoni e alla Cancelleria federale.

1 RS 172.010.1

2006-0069 1269

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2006

Art. 27n Approvazione in casi controversi (art. 61b cpv. 3 LOGA) 1 Se giunge alla conclusione che l’atto non è conforme al diritto federale e non può quindi essere approvato o potrebbe esserlo soltanto con riserva, il dipartimento prende una decisione provvisoria entro due mesi dall’inoltro. Trasmette la decisione con una breve motivazione al Cantone fissandogli un termine di risposta. 2 Se la risposta del Cantone lo persuade che l’atto non è incompatibile con il diritto federale, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi da quando è giunta la risposta. 3 In caso contrario il dipartimento sottopone l’oggetto al Consiglio federale entro due mesi, proponendogli di approvare l’atto con riserva o di rifiutare l’approvazione.

Titolo prima dell’art. 27o Capitolo 3b: Trattati intercantonali o dei Cantoni con l’estero

Art. 27o Informazione nei confronti della Confederazione (art. 61c cpv. 1 LOGA) 1 I Cantoni contraenti o un servizio di coordinamento designato dai medesimi infor- mano la Cancelleria federale sui trattati intercantonali o dei Cantoni con l’estero.

2 L’informazione va trasmessa alla Cancelleria federale:

a. nel caso dei trattati intercantonali, dopo l’adozione del progetto da parte dell’organo intercantonale incaricato di elaborarli o dopo l’accettazione di un trattato da parte di almeno uno dei Cantoni contraenti; b. nel caso dei trattati dei Cantoni con l’estero, prima della loro conclusione.

3 All’informazione è allegato il testo del trattato.

Art. 27p Esame preliminare di trattati intercantonali I Cantoni possono sottoporre alla Cancelleria federale i trattati intercantonali per l’esame preliminare.

Art. 27q Informazione nei confronti dei Cantoni terzi (art. 62 cpv. 1 LOGA) 1 Entro 14 giorni da quando il trattato è stato depositato, la Cancelleria federale informa, mediante una comunicazione nel Foglio federale, i Cantoni che non parte- cipano all’accordo (Cantoni terzi) su un trattato di cui ha preso atto. 2 Nella comunicazione essa indica i Cantoni contraenti, il titolo del trattato in que- stione e il servizio presso cui è possibile procurarsi il testo del trattato o prenderne visione. 3 Ai trattati dei Cantoni con l’estero conclusi per il tramite della Confederazione si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

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Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2006

Art. 27r Trasmissione al dipartimento competente 1 La Cancelleria federale trasmette il trattato inoltratole al dipartimento competente in materia. 2 Se il trattato non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Art. 27s Comunicazione del risultato dell’esame; obiezione contro i trattati (art. 62 cpv. 2 e 3 LOGA) 1 Entro due mesi dall’informazione nel Foglio federale secondo l’articolo 27q, il dipartimento comunica il risultato dell’esame del trattato ai Cantoni contraenti o al servizio di coordinamento e alla Cancelleria federale. 2 Se constata che il trattato pregiudica il diritto o gli interessi della Confederazione, il dipartimento solleva obiezione nei confronti dei Cantoni contraenti e, se del caso, del servizio di coordinamento e li invita a prendere posizione.

3 Il dipartimento comunica tempestivamente ai Cantoni contraenti, al servizio di

coordinamento e alla Cancelleria se, in base alla presa di posizione, l’opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane oppure no.

Art. 27t Reclamo all’Assemblea federale (art. 62 cpv. 4 LOGA)

Se l’opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane, il diparti- mento chiede al Consiglio federale di sollevare reclamo all’Assemblea federale contro il trattato interessato.

II L’ordinanza del 30 gennaio 19912 sull’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione è abrogata.

III L’ordinanza del 24 maggio 19783 sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 28 Approvazione delle disposizioni esecutive cantonali 1 Le disposizioni esecutive cantonali della legislazione federale soggette a referen- dum vengono inoltrate alla Cancelleria federale dopo una votazione popolare o dopo la scadenza del termine di referendum; quelle che non sono soggette a referendum, dopo la loro accettazione da parte dell’autorità cantonale competente.

2 Nei casi non contenziosi esse sono approvate dalla Cancelleria federale.

2 RU 1991 370 3 RS 161.11

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Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2006

IV La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2006.

5 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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