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AS 2006 1273

Legge federale che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera

Legge federale che promuove l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera

del 16 dicembre 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20042, decreta:

Art. 1 Scopo La Confederazione può promuovere l’insediamento sostenibile di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.

Art. 2 Misure

1 Fra le misure rientrano in particolare:

a. pubblicazioni; b. organizzazione di seminari per investitori e altre manifestazioni promozio- nali; c. attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche; d. informazioni a singole imprese.

2 La Confederazione segue l’evoluzione dei principali mercati e gruppi bersaglio

esteri. Mette a disposizione dei Cantoni i risultati delle sue osservazioni.

3 La Confederazione e i Cantoni coordinano le loro rispettive misure.

Art. 3 Esecuzione 1 Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) è incaricato dell’esecuzione della presente legge.

2 Il Seco può far capo a terzi.

3 Sui principali mercati esteri sono impiegate agenzie locali o singole persone, con la stessa funzione, in particolare presso le rappresentanze della Confederazione. 4 Sugli altri mercati, le misure sono attuate tramite le istituzioni già esistenti, in par- ticolare tramite le rappresentanze svizzere all’estero, le camere di commercio estero e altre organizzazioni che rappresentano gli interessi svizzeri all’estero.

RS 194.2

2004-1571 1273

Promozione dell’informazione riguardante la piazza economica svizzera RU 2006

5 L’attuazione avviene in stretta sintonia con altri organi federali e istituzioni attivi in settori d’attività analoghi. 6 Il Seco svolge dopo tre anni una valutazione scientifica della promozione della piazza imprenditoriale.

Art. 4 Finanziamento I mezzi necessari per il finanziamento della promozione dell’informazione riguar- dante la piazza imprenditoriale svizzera sono stanziati di regola sotto forma di limite di spesa per un periodo di quattro anni.

Art. 5 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Essa entra in vigore il 1° marzo 2006 qualora il termine di referendum scada inuti- lizzato. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 La presente legge ha effetto per sei anni.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005 Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 aprile 2006.3 2 Conformemente al suo articolo 5 capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° marzo 2006.

25 aprile 2006 Cancelleria federale

3 FF 2005 6645