AS 2006 1425
Ordinanza concernente l'entrata in vigore delle disposizioni della modifica della legge sulla protezione degli animali
Ordinanza concernente l’entrata in vigore delle disposizioni della modifica del 21 marzo 2003 della legge sulla protezione degli animali
del 12 aprile 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 38 capoverso 2 della legge del 21 marzo 20031 sull’ingegneria genetica, ordina:
Articolo unico Gli articoli 7a, 7c e 29 numero 1 lettere abis e aquater della modifica del 21 marzo 20032 della legge del 9 marzo 19783 sulla protezione degli animali entrano in vigore il 2 maggio 2006.
12 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 814.91
2 RU 2003 4803 all. n. 3
3 RS 455
2006-0720 1425
Entrata in vigore delle disposizioni della modifica del 21 marzo 2003 RU 2006 della legge sulla protezione degli animali