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AS 2006 1427

Ordinanza sulla protezione degli animali

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Modifica del 12 aprile 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 maggio 19811 sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 33 della legge federale del 9 marzo 19782 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20053 sulla prote- zione degli animali,

Inserire nella sezione 6: Art. 30a Allevamento e socializzazione 1 La selezione, l’allevamento dei cuccioli, la tenuta e l’addestramento di cani devono essere finalizzati ad ottenere cani con un carattere equilibrato, facilmente socializza- bili e con un potenziale di aggressività minimo nei confronti degli esseri umani e degli animali. Non è permesso esaltare il potenziale di aggressività nei discendenti. 2 I cuccioli devono essere sufficientemente socializzati con gli esseri umani e con altri cani nonché abituati al loro ambiente.

Art. 31 cpv. 1, 1bis, 4 e 5 1 I cani devono avere quotidianamente sufficiente contatto con gli esseri umani e, nel limite del possibile, con altri cani. 1bis Ex capoverso 1

4 Chi tiene un cane deve adottare le necessarie misure di sicurezza affinché il cane non costituisca un pericolo per le persone e gli animali.

3 RU 2006 1423

2006-0011 1427

Ordinanza sulla protezione degli animali RU 2006

5 I particolari compiti dei cani d’assistenza e di utilità pubblica, dei cani da caccia, dei cani da conduzione del bestiame e dei cani da protezione del bestiame vanno tenuti in debita considerazione.

Art. 34a Notifiche 1 I veterinari, i medici, le autorità doganali e gli addestratori di cani sono tenuti a notificare all’autorità cantonale competente i casi in cui un cane: a. ha ferito gravemente persone o animali; b. presenta un comportamento aggressivo superiore alla media. 2 I Cantoni possono estendere l’obbligo della notifica ad altre categorie di persone.

Art. 34b Controlli e misure 1 Se le è notificato un caso di cui all’articolo 34a l’autorità cantonale competente procede alla verifica dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti.

2 L’Ufficio federale disciplina le modalità di verifica.

3 Se dalla verifica dei fatti risulta che il cane presenta disturbi del comportamento, segnatamente aggressività eccessiva, l’autorità cantonale competente ordina le misure necessarie. 4 L’autorità cantonale competente può esigere che il detentore del cane segua corsi specifici sul modo di trattare i cani.

Art. 34c Ex articolo 34a

Art. 34d Ex articolo 34b

II

Modifica del diritto vigente

L’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 16 cpv. 1, 2bis, 2ter, 3 lett. d e dbis 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore presso il quale sono nati li ceda a terzi. 2bis I microchip possono essere consegnati solo ai veterinari.

4 RS 916.401

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Ordinanza sulla protezione degli animali RU 2006

2ter Per ogni fornitura, i fornitori di microchip devono comunicare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip.

3 Con l’identificazione vengono rilevati i seguenti dati concernenti il cane:

d. razza o tipo di razza; dbis. discendenza del cane (numero del microchip o del tatuaggio dei genitori);

Art. 17 cpv. 1, 1bis e 1 ter 1 I Cantoni stessi possono registrare in una banca dati i dati raccolti con l’identifica- zione oppure affidare tale incarico ad un ente. Essi possono rilevare o far rilevare da terzi anche altri dati. 1bis Chi acquista un cane o lo ha in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificare al gestore della banca dati, entro 10 giorni, il cambiamento di detentore e di indirizzo. 1ter Il detentore deve notificare anche il decesso del cane.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 2 maggio 2006.

2 La cifra II entra in vigore il 15 agosto 2006.

12 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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