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AS 2006 1433

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza

del 19 marzo 2006

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 1, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,

17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli

strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione); in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti degli strumenti di misurazione della lunghezza; b. le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali stru- menti.

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica: a. alle misure materializzate di lunghezza; b. agli apparecchi di misurazione della lunghezza; c. agli apparecchi di misurazione multidimensionali; d. ai cavalletti dendrometrici; e. agli impianti di misurazione del legno tondo; f. agli apparecchi di misurazione del livello di riempimento; g. agli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di vei- coli.

RS 941.201

2005-1384 1433

Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP RU 2006

Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. misura materializzata di lunghezza: strumento di misurazione che comporta suddivisioni le cui distanze sono date in unità legali di lunghezza; b. apparecchio di misurazione della lunghezza: strumento di misurazione che determina la lunghezza di prodotti come tessili, nastri e cavi, durante il movimento di avanzamento del prodotto da misurare; c. apparecchio di misurazione multidimensionale: strumento di misurazione che determina le dimensioni (lunghezza, altezza, larghezza) del più piccolo parallelepipedo rettangolo che comprende il prodotto da misurare; d. cavalletto dendrometrico: strumento di misurazione che determina il diame- tro di fusti e parti di fusto; e. impianto di misurazione del legno tondo: strumento di misurazione elettro- nico che determina il volume di legno tondo o di pezzi di legno tondo mediante misurazione di uno o più diametri e – sempre che non sia uni- camente idoneo alla misurazione di una prestabilita lunghezza del legno tondo – la lunghezza durante il movimento di avanzamento del prodotto da misurare; f. apparecchio di misurazione del livello di riempimento: strumento di misura- zione che determina automaticamente il livello di riempimento di un liquido in un serbatoio in rapporto a una prestabilita altezza di riferimento; g. impianto di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli: strumento di misurazione elettronico che determina l’altezza, la larghezza e la lunghezza di autoveicoli pesanti durante un passaggio controllato.

Art. 4 Condizioni di riferimento La temperatura di riferimento è di 20 °C, salvo diversa specifica del fabbricante.

Sezione 2: Misure materializzate di lunghezza

Art. 5 Requisiti essenziali Le misure materializzate di lunghezza devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 6 Procedure per l’immissione sul mercato

1 La conformità delle misure materializzate di lunghezza ai requisiti essenziali

secondo l’articolo 5 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

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Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP RU 2006

a. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D); b. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D1; c. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto (modu- lo F1; d. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G); e. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modu- lo H). 2 Se la procedura scelta prevede che per un lotto o per un invio è sufficiente una copia della dichiarazione di conformità, tale disposizione è applicabile alle misure materializzate di lunghezza.

Sezione 3: Apparecchi di misurazione della lunghezza e apparecchi di misurazione multidimensionali

Art. 7 Requisiti essenziali 1 Gli apparecchi di misurazione della lunghezza devono soddisfare i requisiti essen- ziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’alle- gato 2 lettere A e B della presente ordinanza.

2 Gli apparecchi di misurazione multidimensionali devono soddisfare i requisiti

essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 lettere A e C della presente ordinanza.

Art. 8 Procedure per l’immissione sul mercato

1 La conformità degli apparecchi di misurazione meccanici o elettromeccanici ai

requisiti essenziali secondo l’articolo 7 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione: a. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D); b. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell’ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale (modulo E); c. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F); d. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D1;

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Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP RU 2006

e. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale (modulo E1; f. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto (modu- lo F1; g. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G); h. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modu- lo H); i. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1. 2 La conformità degli apparecchi di misurazione elettronici o degli apparecchi che contengono un software ai requisiti essenziali secondo l’articolo 7 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione: a. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D); b. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F); c. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G); d. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1.

Art. 9 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 Gli apparecchi di misurazione meccanici o elettromeccanici devono essere presen- tati ogni sei anni a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione succes- siva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misu- razione. 2 Per quanto riguarda gli apparecchi di misurazione elettronici o gli apparecchi che contengono un software, l’utilizzatore può scegliere fra le seguenti procedure: a. la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni due anni da un ufficio di verificazione cantonale; b. la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un uffi- cio di verificazione cantonale, completata da una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore conformemente all’allegato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

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Sezione 4: Cavalletti dendrometrici

Art. 10 Requisiti essenziali I cavalletti dendrometrici devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 della presente ordi- nanza.

Art. 11 Procedure per l’immissione sul mercato 1 Per i cavalletti dendrometrici meccanici è prescritta l’ammissione generale. Tali apparecchi sottostanno alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. 2 Per i cavalletti dendrometrici elettronici sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Art. 12 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 La verificazione dei cavalletti dendrometrici meccanici ha validità illimitata.

2 I cavalletti dendrometrici elettronici devono essere presentati ogni sei anni a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Sezione 5: Impianti di misurazione del legno tondo

Art. 13 Requisiti essenziali Gli impianti di misurazione del legno tondo devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 della presente ordinanza.

Art. 14 Procedure per l’immissione sul mercato Per gli impianti di misurazione del legno tondo sono prescritte l’ammissione ordina- ria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Art. 15 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione Per gli impianti di misurazione del legno tondo è prescritta la verificazione successi- va conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misura- zione, eseguita ogni due anni da un ufficio di verificazione cantonale. L’utilizzatore deve inoltre eseguire una procedura di controllo conformemente all’allegato 7 nume- ro 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

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Sezione 6: Apparecchi di misurazione del livello di riempimento

Art. 16 Requisiti essenziali Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento devono soddisfare i requi- siti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 5 della presente ordinanza.

Art. 17 Procedure per l’immissione sul mercato Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Art. 18 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione Per quanto riguarda gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento, l’utilizzatore può scegliere fra le seguenti procedure: a. la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni due anni da un ufficio di verificazione cantonale; b. la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un uffi- cio di verificazione cantonale, completata da una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore, conformemente all’allegato 7 numero 5 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione.

Sezione 7: Impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli

Art. 19 Requisiti essenziali Gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli devo- no soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 6 della presente ordinanza.

Art. 20 Procedure per l’immissione sul mercato Per gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

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Art. 21 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione Per gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni due anni da un ufficio di verificazione cantonale, completata da una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore, conformemente all’allegato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli stru- menti di misurazione.

Sezione 8: Obblighi dell’utilizzatore

Art. 22 Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli stru- menti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile anche: a. dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio degli apparecchi di misurazione; b. della manutenzione degli apparecchi di misurazione e della revisione perio- dica delle loro parti sottoposte a usura, a invecchiamento e a insudiciamento.

Sezione 9: Errori massimi tollerati in caso di controlli

Art. 23 In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazio- ne, sono tollerati i seguenti errori massimi: a. per gli strumenti di misurazione della lunghezza di cui alle sezioni 2, 3, 6 e 7, quelli definiti negli allegati 1, 2, 5 e 6 della presente ordinanza; b. per i cavalletti dendrometrici di cui alla sezione 4, gli errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti nell’allegato 3 della presente ordi- nanza; c. per gli impianti di misurazione del legno tondo di cui alla sezione 5, gli erro- ri massimi tollerati corrispondono a una volta e mezzo quelli definiti nell’allegato 4 della presente ordinanza.

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Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’8 aprile 19914 sugli strumenti di misura di lunghezza è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie 1 Gli strumenti di misurazione della lunghezza che sono stati sottoposti alla verifica- zione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva tali stru- menti devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previ- genti.

2 Gli strumenti di misurazione della lunghezza che sono stati ammessi secondo il

diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verifi- cazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli stru- menti di misurazione per dieci anni a decorrere dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.

3 Gli impianti di misurazione del legno tondo che sono stati immessi sul mercato

prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono ancora essere utilizzati per tre anni a decorrere della messa in servizio o della revisione senza essere sotto- posti a verificazione.

Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.

19 marzo 2006 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Christoph Blocher

4 RU 1991 1306, 1997 2761

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Allegato 1 (art. 5)

Requisiti specifici delle misure materializzate di lunghezza

1 Condizioni di riferimento

1.1 Per i metri a nastro di lunghezza pari o superiore a 5 m, gli errori massimi

tollerati devono essere rispettati, se si applica una trazione di 50 N o con va- lori di forza diversi, specificati dal fabbricante e opportunamente impressi sul metro, oppure nel caso di misure di lunghezza rigide o semirigide, per le quali non è necessario considerare alcuna forza di trazione.

1.2 Se non corrisponde a 20 °C, il fabbricante deve indicare sulla misura di

lunghezza la temperatura di riferimento.

2 Errori massimi tollerati

2.1 L’errore massimo tollerato (positivo o negativo in mm) in due graduazioni

non consecutive della scala è (a + b·L), dove: – L è il valore arrotondato al metro intero seguente della lunghezza in m da misurare; – a e b sono riportati nella tabella 1. Se un intervallo terminale è limitato da una superficie, l’errore massimo tollerato per qualsiasi distanza a partire da tale punto è aumentato del valore c riportato nella tabella 1. Tabella 1

Classe di accuratezza a (mm) b c (mm)

I 0,1 0,1 0,1 II 0,3 0,2 0,2 III 0,6 0,4 0,3 D: classe speciale per metri a nastro ad immersione(1) 1,5 zero zero Fino a 30 m compresi(2) S: classe speciale per metri a nastro per serbatoi 1,5 zero zero Per ogni 30 m di lunghezza quando il nastro poggia su una superficie piana (1) Vale per le combinazioni metro a nastro e peso immerso. (2) Se la lunghezza nominale è superiore a 30 m, è permesso, per ciascun segmento di 30 m, un ulteriore errore massimo tollerato di 0,75 mm.

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2.2 I metri a nastro ad immersione possono anche essere della classe I o II; in tal caso, per ogni lunghezza compresa tra due graduazioni della scala, una delle quali è sull’affondatoio e l’altra sul metro, l’errore massimo tollerato è di ± 0,6 mm, se l’applicazione della formula dà un valore inferiore a 0,6 mm. L’errore massimo tollerato (positivo o negativo) per la lunghezza tra due graduazioni consecutive della scala e la differenza massima tollerata tra due intervalli consecutivi sono riportati nella tabella 2.

Tabella 2

Lunghezza i dell’intervallo Errore massimo tollerato o differenza massima tollerata in mm, a seconda della classe di accuratezza

I II III

i ≤ 1 mm 0,1 0,2 0,3

1 mm < i ≤ 1 cm 0,2 0,4 0,6

Le giunzioni dei metri pieghevoli devono essere concepite in modo che non causino errori, oltre a quelli indicati sopra, superiori a 0,3 mm per la classe II e a 0,5 mm per la classe III.

3 Materiali

3.1 I materiali impiegati per le misure materializzate di lunghezza devono essere scelti in modo che, in caso di variazioni della lunghezza dovute a differenze di fino a ± 8 °C dalla temperatura di riferimento, l’errore massimo tollerato non sia superato. Questo non si applica alle misure materializzate delle classi S e D, qualora il fabbricante preveda che, se necessario per tener conto della dilatazione termica, devono essere corretti i valori misurati.

3.2 Le misure materializzate di lunghezza fatte con materiali le cui dimensioni

potrebbero modificarsi sensibilmente sotto l’influsso di forti mutamenti dell’umidità relativa dell’aria, possono essere attribuite soltanto alle classi II o III.

4 Graduazioni

Sulle misure materializzate di lunghezza deve essere impresso il valore nominale. Le scale millimetriche devono recare indicazioni numeriche a ogni centimetro; le misure materializzate di lunghezza con un intervallo sca- lare superiore a 2 cm devono recare l’indicazione numerica a ogni gradua- zione.

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Allegato 2 (art. 7)

Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione della lunghezza e degli apparecchi di misurazione multidimensionali

A Requisiti applicabili a tutti gli apparecchi di misurazione

1 Immunità elettromagnetica

1.1 L’influenza di un’interferenza elettromagnetica su un apparecchio di misu-

razione della lunghezza e sulle sue combinazioni deve essere tale che: – la variazione del risultato della misurazione non superi il valore di variazione critico di cui al numero 1.2; – non sia possibile eseguire una misurazione; – si producano variazioni momentanee del risultato della misurazione tali da non poter essere interpretate, memorizzate o trasmesse come risulta- to della misurazione; oppure – si producano variazioni del risultato della misurazione sufficientemente marcate da essere riscontrate da tutti coloro che sono interessati al risul- tato della misurazione.

1.2 Il valore di variazione critico è uguale a una divisione della scala.

B Apparecchi di misurazione della lunghezza

1 Caratteristiche del prodotto da misurare

I materiali tessili sono caratterizzati da uno specifico fattore K. Tale fattore tiene conto della capacità d’allungamento e della forza peso per unità di superficie del prodotto da misurare, ed è definito dalla formula seguente: K = ε (GA + 2,2 N/m2, dove ε è l’allungamento relativo di un campione di tessuto largo 1 m sotto un’azione di trazione di 10 N, e GA è la forza peso per unità di superficie di un campione di tessuto in N/m2.

2 Condizioni di funzionamento

2.1 Campo: le dimensioni e, se del caso, il fattore K devono essere comprese

entro i campi specificati dal fabbricante per l’apparecchio in questione. I campi del fattore K sono riportati nella tabella 1:

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Tabella 1

Gruppo Campo di K Prodotto da misurare

I 0 < K < 2×10-2 N/m2 bassa capacità d’allungamento II 2×10-2 N/m2 < K < 8×10-2 N/m2 media capacità d’allungamento III 8×10-2 N/m2 < K < 24×10-2 N/m2 elevata capacità d’allungamento IV 24×10-2 N/m2 < K elevatissima capacità d’allungamento

2.2 Se il prodotto da misurare non è fatto avanzare dall’apparecchio di misura-

zione, la velocità d’avanzamento deve essere compresa entro i campi speci- ficati dal fabbricante per l’apparecchio in questione.

2.3 Se il risultato della misurazione dipende dallo spessore del prodotto da

misurare, dalle caratteristiche della sua superficie e dalla sua distribuzione, per esempio da grandi rotoli o da pile, i limiti corrispondenti sono specificati dal fabbricante.

3 Errori massimi tollerati

Apparecchi di misurazione Tabella 2

Classe di accuratezza Errori massimi tollerati

I 0,125 %, ma non inferiore a 0,005 Lm II 0,25 %, ma non inferiore a 0,01 Lm III 0,5 %, ma non inferiore a 0,02 Lm

Dove Lm è la lunghezza minima misurabile, vale a dire la più piccola unità specificata dal fabbricante per l’apparecchio in questione. Ai fini di esami e controlli, la lunghezza dei vari tipi di materiale è misurata con apparecchi adeguati, per esempio un metro a nastro. Il prodotto da misu- rare è steso su un supporto idoneo, per esempio un tavolo adeguato, in modo da non presentare né pieghe né allungamenti.

4 Altri requisiti

L’apparecchio di misurazione deve garantire che il prodotto da misurare sia misurato nel suo stato non allungato in conformità con la prevista capacità d’allungamento del prodotto per il quale l’apparecchio in questione è proget- tato.

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C Apparecchi di misurazione multidimensionali

1 Condizioni di funzionamento

1.1 Campo: le dimensioni devono essere comprese entro il campo specificato

dal fabbricante per l’apparecchio in questione.

1.2 Dimensione minima: il limite inferiore della dimensione minima per tutti i

valori della divisione di scala è riportato nella tabella 3.

Tabella 3

Divisione di scala (d) Dimensione minima (limite inferiore)

d ≤ 2 cm 10 d

2 cm < d ≤ 10 cm 20 d

10 cm < d 50 d

1.3 Velocità d’avanzamento del prodotto da misurare: tale velocità deve essere

compresa entro il campo specificato dal fabbricante per l’apparecchio in questione.

2 Errori massimi tollerati

Gli errori massimi tollerati sono di ± 1,0 d.

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Allegato 3 (art. 10)

Requisiti specifici dei cavalletti dendrometrici

1 Requisiti metrologici

1.1 Un cavalletto dendrometrico per determinare il diametro di fusti e parti di

fusto è costituito da un’asta diritta recante due becchi perpendicolari, l’uno fissato a una delle due estremità dell’asta, l’altro scorrevole lungo l’asta. Sulla superficie dell’asta è impressa una scala centimetrica.

1.2 La lunghezza dei becchi dovrebbe essere pari ad almeno la metà della lun-

ghezza del campo di misurazione dell’asta. Il becco mobile dovrebbe poter essere spostato senza gioco e senza eccessiva resistenza lungo l’asta in qual- siasi situazione. A causa della leggera forza che si esercita sulla sua punta al momento della misurazione, il becco mobile non deve spostarsi di più di

5 mm dalla sua posizione parallela rispetto al becco fisso.

1.3 La scala graduata è suddivisa in centimetri o in millimetri e deve recare

indicazioni numeriche a ogni centimetro. 1.4 Nei cavalletti dendrometrici elettronici, l’indicazione è data in centimetri. Ai fini della verificazione deve tuttavia essere disponibile un’indicazione con risoluzione millimetrica. 1.5 Per quanto riguarda i cavalletti dendrometrici elettronici, nell’allestimento di elenchi dei pezzi di legno devono essere considerati gli usi locali vigenti nel commercio del legname concernenti le regole di arrotondamento, le dedu- zioni per la corteccia e le deduzione per la qualità.

2 Errori massimi tollerati

2.1 Gli errori massimi tollerati per la scala graduata e la distanza dei becchi

divaricati sono di ± 2 mm. 2.2 Gli errori massimi tollerati per la differenza fra la distanza delle punte dei becchi e la distanza dei becchi sull’asta sono di ± 2 mm.

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Allegato 4 (art. 13)

Requisiti specifici degli impianti di misurazione del legno tondo

1 Requisiti metrologici

1.1 La determinazione del diametro avviene sia mediante determinazione del

diametro medio alla metà della lunghezza del prodotto da misurare sia me- diante determinazione di più diametri medi alla metà della lunghezza di se- zioni di uguale lunghezza del prodotto da misurare.

1.2 Il dispositivo di misurazione del diametro deve determinare, per ogni punto

di misurazione, il valore medio fra due singoli diametri a 90° l’uno dall’altro o fra tre singoli diametri a 60° l’uno dall’altro.

1.3 Per evitare errori di misurazione dovuti a mozziconi di rami o pezzi di

corteccia, ogni determinazione del diametro medio deve essere eseguita in almeno due punti di misurazione entro un settore di 20 cm. Come diametro medio vale il diametro più piccolo misurato entro tale settore.

1.4 La lunghezza del prodotto da misurare è determinata dal dispositivo di

misurazione dell’avanzamento durante il movimento d’avanzamento.

1.5 Come sezione del prodotto o pezzo di prodotto da misurare vale la superficie

di un cerchio corrispondente al diametro medio.

1.6 Come volume del prodotto da misurare vale il prodotto fra la sezione e la

lunghezza del prodotto da misurare oppure la somma dei volumi dei pezzi di prodotto da misurare.

1.7 La risoluzione del valore di misurazione deve essere di almeno 5 mm per il

diametro e di almeno 1 cm per la lunghezza.

1.8 Per quanto riguarda le regole di arrotondamento, la sovramisura, le deduzio-

ni per la corteccia e le deduzione per la qualità, nell’allestimento di elenchi dei pezzi di legno, devono essere considerati gli usi locali vigenti nel com- mercio del legname. 1.9 Ai fini di esami e controlli, deve essere possibile la lettura dei valori non arrotondati dei singoli diametri.

2 Condizioni di funzionamento

2.1 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere

garantite per una temperatura ambientale compresa fra –15 °C e +45 °C.

2.2 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere

garantite per variazioni della tensione d’alimentazione comprese fra –15 % e +10 % della tensione di funzionamento nominale. 2.3 I dispositivi di misurazione devono essere protetti da luci esterne suscettibili d’influenzare il risultato della misurazione.

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3 Errori massimi tollerati

3.1 Gli errori massimi tollerati per i singoli diametri sono di:

– ± 10 mm, per ogni singola misurazione; – ± 2,5 mm, per il valore medio risultante da 10 a 20 singole misurazioni del medesimo prodotto da misurare, effettuate in varie posizioni.

3.2 Gli errori massimi tollerati per la lunghezza misurata sono di ± 1 % della

lunghezza del prodotto da misurare, ma non inferiori a 5 cm.

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Allegato 5 (art. 16)

Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione del livello di riempimento

1 Requisiti metrologici

1.1 Un apparecchio di misurazione del livello di riempimento è almeno compo-

sto di un dispositivo di localizzazione del livello del liquido, di un’unità di trasmissione e di un indicatore. 1.2 L’intervallo della scala graduata dell’indicatore non deve essere superiore a

1 mm.

1.3 Un apparecchio di misurazione del livello di riempimento può avere più

indicatori, anche un indicatore a distanza. Tutti gli indicatori devono essere chiaramente contrassegnati secondo l’apparecchio di misurazione cui sono attribuiti. 1.4 Ai fini della verificazione deve essere disponibile un indicatore del livello.

2 Condizioni di funzionamento

2.1 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere

garantite per le condizioni di funzionamento specificate; tali condizioni comprendono: – la temperatura minima e massima del liquido e del veicolo al di sopra del liquido; – la pressione minima e massima; – le caratteristiche del liquido e del veicolo al di sopra del liquido; – la densità minima e massima del liquido e del veicolo al di sopra del liquido; – il campo di misurazione dell’apparecchio di misurazione del livello di riempimento; – le condizioni ambientali.

2.2 Salvo indicazione contraria, per la temperatura di funzionamento minima e

massima valgono i valori seguenti: – da –25 °C a +55 °C per il funzionamento all’aperto; – da +5 °C a +40 °C per il funzionamento in ambiente chiuso.

2.3 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere

garantite per variazioni della tensione d’alimentazione comprese fra –15 % e +10 % della tensione di funzionamento nominale.

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Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP RU 2006

3 Errori massimi tollerati

Gli errori massimi tollerati per il livello indicato sono di: – ± 1 mm, sia per l’esame del tipo prima del montaggio dell’apparecchio di misurazione sul serbatoio di deposito, sia per la verificazione iniziale eseguita per lo più dal fabbricante; – ± 4 mm, per la verificazione iniziale e la verificazione successiva dell’apparecchio di misurazione in esercizio, montato sul serbatoio di deposito.

4 Documenti normativi

Le prescrizioni sulla costruzione e sulle caratteristiche metrologiche degli apparecchi di misurazione del livello di riempimento sono considerate adempite, se gli apparecchi di misurazione soddisfano le seguenti raccoman- dazioni internazionali dell’OIML5: – Recommandation Internationale OIML R 85:1998 «Jaugeurs automatiques pour le mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage»

5 OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale.

Informazioni sulle raccomandazioni dell’OIML possono essere richieste all’Ufficio fede- rale di metrologia, 3003 Berna-Wabern.

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Strumenti di misurazione della lunghezza. O del DFGP RU 2006

Allegato 6 (art. 19)

Requisiti specifici degli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli

1 Requisiti metrologici

1.1 Un impianto di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di

veicoli è composto di un dispositivo per la determinazione della sezione tra- sversale (altezza e larghezza) e della posizione longitudinale del veicolo durante il suo passaggio, a velocità controllata, attraverso l’impianto di misurazione.

1.2 L’intervallo longitudinale delle sezioni della sagoma non deve essere supe-

riore a 2,5 cm.

1.3 L’impianto di misurazione determina le dimensioni massime del veicolo per

quanto concerne l’altezza, la larghezza e la lunghezza. Le parti sporgenti del veicolo secondo l’articolo 38 capoversi 1 e 1bis dell’ordinanza del 19 giugno

19956 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) devono

essere identificate e poter essere escluse dai risultati della misurazione. 1.4 L’intervallo della scala graduata dell’indicatore non deve essere superiore a

1 cm.

1.5 Ai fini della verificazione, deve essere disponibile un indicatore dell’altezza, della larghezza e della posizione longitudinale dell’oggetto da verificare, misurate di continuo. Allo scopo, la risoluzione del valore misurato non deve essere inferiore a 0,5 cm.

2 Condizioni di funzionamento

2.1 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere

garantite per una temperatura ambientale compresa fra –20 °C e +50 °C e per una velocità del vento fino a 60 km/h.

2.2 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere

garantite in caso di leggera pioggia o nevicata.

2.3 In caso di condizioni meteorologiche non ammissibili, devono essere esclusi

errori di misurazione.

2.4 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere

garantite per variazioni della tensione d’alimentazione comprese fra –15 % e +10 % della tensione di funzionamento nominale. 2.5 I dispositivi di misurazione devono essere protetti da luci esterne suscettibili d’influenzare il risultato della misurazione.

2.6 Le dimensioni dell’autoveicolo devono essere comprese entro il campo

specificato dal fabbricante.

6 RS 741.41

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2.7 La velocità alla quale l’autoveicolo passa attraverso l’impianto di misurazio- ne deve essere inferiore alla velocità massima specificata dal fabbricante.

3 Errori massimi tollerati

Gli errori massimi tollerati per i valori indicati dall’impianto di misurazione del profilo nella misurazione di un oggetto d’esame sono di: – ± 1,5 cm, per l’altezza; – ± 1,5 cm, per la larghezza; – ± 2,5 cm, per la lunghezza.

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