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AS 2006 1591

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas

del 19 marzo 2006

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 1, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione); in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti degli strumenti di misurazione delle quantità di gas; b. le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali stru- menti.

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica a tutti gli strumenti destinati alla misurazione di quantità di gas combustibile nelle economie domestiche, nelle aziende commerciali o nell’industria leggera (strumenti di misurazione delle quantità di gas).

Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. contatore di gas: strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare la quantità di gas combustibile (volume o massa) che vi passa attraverso; b. dispositivo di conversione: dispositivo installato su un contatore di gas, che converte la quantità misurata in condizioni di misurazione in una quantità in condizioni di base.

RS 941.241

2005-1388 1591

Strumenti di misurazione delle quantità di gas RU 2006

Art. 4 Condizioni di riferimento Per la determinazione di quantità di gas valgono le seguenti condizioni di riferimen- to (condizioni di base): a. pressione 101 325 Pa; b. temperatura 273,15 K.

Art. 5 Classi di accuratezza ammissibili

1 Per la misurazione del consumo di gas nelle economie domestiche sono ammessi

contatori di gas delle classi 1,5 e 1,0 con un rapporto Qmax/Qmin di almeno 150. 2 Per la misurazione del consumo di gas nelle aziende commerciali o nell’industria leggera sono ammessi tutti i contatori di gas delle classi 1,5 e 1,0.

Art. 6 Requisiti essenziali Gli strumenti di misurazione delle quantità di gas devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato della presente ordinanza.

Art. 7 Procedure per l’immissione sul mercato La conformità degli strumenti di misurazione delle quantità di gas ai requisiti essen- ziali secondo l’articolo 6 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione: a. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F); b. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D); c. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1.

Art. 8 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 Gli strumenti di misurazione delle quantità di gas sottostanno alla verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita da un laboratorio di verificazione legittimato. 2 La verificazione successiva dei seguenti strumenti di misurazione delle quantità di gas ha luogo: a. ogni 14 anni per i contatori di gas a pareti deformabili; b. ogni 11 anni per i contatori di gas a pistoni rotativi;

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Strumenti di misurazione delle quantità di gas RU 2006

c. ogni 6 anni per i contatori di gas a turbina o a turbolenza e per i contatori di gas concepiti secondo nuovi principi di misurazione come gli ultrasuoni; d. ogni 2 anni per i dispositivi di conversione. 3 Per tutti gli altri strumenti di misurazione delle quantità di gas, la verificazione successiva ha luogo ogni due anni. L’Ufficio federale di metrologia (Ufficio federa- le) può prolungare la validità della verificazione fino a tre anni, se la costruzione dello strumento e le possibilità di controllo dell’utilizzatore lo consentono.

Art. 9 Obblighi dell’utilizzatore Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli stru- menti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile: a. dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio degli strumenti di misurazione e della competenza pro- fessionale del personale incaricato della loro installazione; b. della manutenzione degli strumenti di misurazione e della revisione periodi- ca delle loro parti sottoposte a usura, a invecchiamento e a insudiciamento.

Art. 10 Registro di controllo 1 L’utilizzatore tiene un registro di controllo degli strumenti di misurazione utilizzati nel suo settore di distribuzione.

2 Da tale registro deve risultare, per ogni strumento di misurazione:

a. quando e secondo quale procedura è stato immesso sul mercato; b. la procedura prescritta per il mantenimento della stabilità di misurazione; c. l’ultima volta in cui è stata applicata la procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione; d. il luogo d’impiego dello strumento di misurazione. 3 I consumatori d’energia interessati e gli organi incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza possono consultare in ogni momento tali registri. 4 In caso di contestazione, l’Ufficio federale decide se il registro soddisfa i requisiti.

Art. 11 Errori massimi tollerati in caso di controlli In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazio- ne, gli errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti per gli strumenti di misurazione delle quantità di gas completi nell’allegato della presente ordinanza.

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Strumenti di misurazione delle quantità di gas RU 2006

Art. 12 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFGP del 4 agosto 19864 sugli strumenti di misura delle quantità di gas è abrogata.

Art. 13 Disposizioni transitorie 1 Gli strumenti di misurazione delle quantità di gas che sono stati sottoposti alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva i contatori devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previ- genti. 2 Gli strumenti di misurazione delle quantità di gas che sono stati ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dell’entrata in vigore della pre- sente ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.

Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.

19 marzo 2006 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Christoph Blocher

4 RU 1986 1491

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Strumenti di misurazione delle quantità di gas RU 2006

Allegato (art. 6)

Requisiti specifici degli strumenti di misurazione delle quantità di gas

A Definizioni Portata minima (Qmin): la portata minima in presenza della quale il contatore di gas fornisce indicazioni che soddisfano i requisiti in materia di errori mas- simi tollerati. Portata massima (Qmax): la portata massima in presenza della quale il conta- tore di gas fornisce indicazioni che soddisfano i requisiti in materia di errori massimi tollerati. Portata di transizione (Qt): la portata di transizione è il valore della portata che si situa tra la portata massima e la portata minima, in presenza del quale il campo di portata è diviso in due zone, la zona superiore e la zona inferiore, a ciascuna delle quali corrispondono specifici errori massimi tollerati. Portata di sovraccarico (Qr): la portata di sovraccarico è la portata più elevata in presenza della quale il contatore può funzionare in modo soddisfa- cente per un breve periodo di tempo, senza deteriorarsi. Condizioni di base: le condizioni specifiche in cui si converte la quantità di gas combustibile misurata.

B Requisiti metrologici dei contatori di gas

1 Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali del contatore di gas, considerando quanto segue:

1.1 Il campo della portata del gas deve soddisfare le seguenti condizioni mini-

mali: Tabella 1

Classe Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax

1,5 ≥ 150 ≥ 10 1,2 1,0 ≥ 20 ≥ 5 1,2

1.2 Il campo della temperatura del gas: campo minimo di 40 °C.

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Strumenti di misurazione delle quantità di gas RU 2006

1.3 Le condizioni relative al gas combustibile

Il contatore di gas deve essere progettato per il gruppo di gas e la pressione di erogazione del Paese di destinazione. In particolare il fabbricante deve indicare: – la famiglia o gruppo cui appartiene il gas; – la pressione massima di funzionamento.

1.4 Un campo della temperatura minimo di 50 °C per l’ambiente climatico.

1.5 Il valore nominale della tensione di alimentazione in corrente alternata e/o i limiti dell’alimentazione in corrente continua.

2 Errori massimi tollerati

2.1 Contatori di gas che indicano il volume in condizioni di misurazione o la

massa. Tabella 2

Classe 1,5 1,0

Qmin ≤ Q ≤ Qt 3% 2% Qt ≤ Q ≤ Qmax 1,5 % 1%

Se tutti gli errori fra Qt e Qmax hanno lo stesso segno, gli errori massimi tollerati sono dell’1 % per la classe 1,5 e dello 0,5 % per la classe 1,0.

2.2 Se il contatore di gas è munito di un dispositivo di conversione termica che

indica unicamente il volume convertito, gli errori massimi tollerati per il contatore sono aumentati dello 0,5 % entro un campo di temperatura di

30 °C che si estende simmetricamente attorno alla temperatura compresa fra

15 e 25 °C specificata dal fabbricante. Fuori di tale campo è ammesso un

aumento addizionale dello 0,5 % per ogni divisione di 10 °C.

3 Effetto tollerato dei disturbi

3.1 Immunità elettromagnetica

3.1.1 L’influenza di un’interferenza elettromagnetica su un contatore di gas o un dispositivo di conversione deve essere tale che: – la variazione del risultato della misurazione non superi il valore di variazione critico di cui al numero 3.1.3; oppure – l’indicazione del risultato della misurazione sia tale da non poter essere interpretata come risultato valido, così come è il caso per una variazio- ne momentanea che non può essere interpretata, memorizzata o tra- smessa come un risultato della misurazione. 3.1.2 Dopo aver subito un’interferenza elettromagnetica, il contatore di gas deve: – riprendere il funzionamento entro i limiti degli errori massimi tollerati; – conservare l’integrità di tutte le funzioni di misurazione; e

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Strumenti di misurazione delle quantità di gas RU 2006

– consentire di recuperare tutti i dati di misurazione presenti immediata- mente prima del disturbo.

3.1.3 Il valore di variazione critico è il minore dei due valori seguenti:

– la quantità corrispondente alla metà del valore assoluto dell’errore mas- simo tollerato nella zona superiore del volume misurato; – la quantità corrispondente all’errore massimo tollerato applicata alla quantità corrispondente alla portata massima per un minuto.

3.2 Effetti dei flussi di disturbo a monte e a valle.

Alle condizioni d’installazione specificate dal fabbricante, gli effetti dei flussi di disturbo non devono superare un terzo degli errori massimi tollerati.

4 Durabilità

Dopo l’esecuzione di una prova appropriata, che tiene conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

4.1 Contatori della classe 1,5

4.1.1 Dopo la prova di durabilità, la variazione del risultato della misurazione rispetto al risultato della misurazione iniziale può essere al massimo del 2 % per le portate comprese fra Qt e Qmax. 4.1.2 Dopo la prova di durabilità, l’errore d’indicazione può essere al massimo il doppio del valore assoluto dell’errore massimo tollerato secondo il nume- ro 2.

4.2 Contatori della classe 1,0

4.2.1 Dopo la prova di durabilità, la variazione del risultato della misurazione rispetto al risultato della misurazione iniziale può essere al massimo un terzo del valore assoluto dell’errore massimo tollerato secondo il numero 2. 4.2.2 Dopo la prova di durabilità, l’errore d’indicazione può essere al massimo il doppio del valore assoluto dell’errore massimo tollerato secondo il nume- ro 2.

5 Idoneità

5.1 I contatori di gas alimentati per il tramite della rete elettrica (corrente alter- nata o continua) devono essere muniti di un gruppo elettrogeno d’emergenza o di altri dispositivi atti a garantire l’integrità di tutte le funzioni di misura- zione in caso d’interruzione della fonte principale d’alimentazione elettrica. 5.2 La fonte di corrente specifica del contatore deve avere una durata di vita di almeno cinque anni. Una volta trascorso il 90 per cento della durata di vita, deve comparire un’avvertenza appropriata. 5.3 Il dispositivo indicatore deve avere un numero di cifre sufficiente a garantire che la quantità circolata durante 8000 ore a Qmax non faccia tornare l’indi- cazione alla posizione di partenza.

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Strumenti di misurazione delle quantità di gas RU 2006

5.4 Il contatore di gas deve poter essere installato in modo da funzionare in

qualsiasi posizione indicata dal fabbricante nelle istruzioni d’installazione.

5.5 Il contatore di gas deve essere munito di un dispositivo che permette di

eseguire prove in un tempo ragionevole. 5.6 Il contatore di gas deve rispettare gli errori massimi tollerati in ogni direzio- ne di flusso o soltanto in una direzione di flusso, se questa è chiaramente specificata.

6 Unità

La quantità misurata è indicata in m3 o in kg.

C Requisiti metrologici dei dispositivi di conversione Se applicabili, un dispositivo di conversione deve rispettare gli stessi requisi- ti essenziali previsti per i contatori di gas. Deve inoltre rispettare i seguenti requisiti:

1 Condizioni di base delle quantità convertite

Il fabbricante deve specificare le condizioni di base delle quantità convertite.

2 Errori massimi tollerati

– 0,5 % a una temperatura ambiente di 20 °C ± 3 °C, a un’umidità ambiente del 60 % ± 15 % e ai valori nominali di alimentazione in cor- rente; – 0,7 % per i dispositivi di conversione termica a condizioni di funziona- mento nominali; – 1 % per altri dispositivi di conversione a condizioni di funzionamento nominali. Nota: non sono considerati gli errori del contatore di gas.

3 Idoneità

3.1 Un dispositivo di conversione elettronico deve essere in grado di individuare i parametri pertinenti per l’accuratezza della misurazione, quando si trova a funzionare fuori del o dei campi di funzionamento indicati dal fabbricante. In tale caso, il dispositivo di conversione deve interrompere l’integrazione della quantità convertita e può calcolare separatamente il totale della quanti- tà convertita durante il tempo in cui si è trovato fuori del o dei campi di fun- zionamento.

3.2 Un dispositivo di conversione elettronico deve essere in grado di indicare,

senza apparecchiature supplementari, tutti i dati pertinenti per la misurazio- ne.

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