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AS 2006 1613

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche

del 19 marzo 2006

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 1, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,

17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli

strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione); in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti dei contatori d’elettricità e dei trasformatori di misurazione elet- trici; b. le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato; c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali stru- menti.

Art. 2 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica: a. ai contatori di energia attiva che servono alla determinazione del consumo o dell’erogazione di energia attiva nella rete di corrente alternata e sono impiegati nelle economie domestiche, nelle aziende commerciali e nell’indu- stria leggera;

RS 941.251

2005-1390 1613

Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche RU 2006

b. ai contatori di energia reattiva e ai contatori combinati che servono alla determinazione del consumo o dell’erogazione di energia attiva e reattiva nella rete di corrente alternata; c. ai trasformatori di corrente e ai trasformatori di tensione con una tensione di servizio massima di 52 kV nonché ai trasformatori di corrente con un’intensità di corrente massima di 5 kA, che nella rete di corrente alternata sono inseriti prima dei contatori d’elettricità.

Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. contatore d’elettricità: strumento per la misurazione continua dell’energia elettrica consumata o erogata, mediante integrazione temporale della potenza elettrica, ’composto almeno di un convertitore di misurazione con moltipli- catore (elettromeccanico o elettronico) e di un dispositivo indicatore; b. contatore di energia attiva: contatore d’elettricità che determina la frazione di energia attiva nella rete di corrente alternata; c. contatore di energia reattiva: contatore d’elettricità che determina la frazio- ne di energia reattiva nella rete di corrente alternata; d. contatore combinato: contatore d’elettricità ibrido che determina le frazioni di energia attiva e reattiva nella rete di corrente alternata; e. trasformatore di misurazione: strumento di misurazione, inserito nella rete di corrente alternata, che riduce grandezze elevate di tensione e di corrente in misurandi che possono essere misurati direttamente dal contatore d’elet- tricità; f. trasformatore di corrente: trasformatore di misurazione a rapporto di con- versione fisso che trasforma l’intensità della corrente in un misurando uni- forme; g. trasformatore di tensione: trasformatore di misurazione a rapporto di con- versione fisso che trasforma la tensione in un misurando uniforme.

Sezione 2: Contatori di energia attiva

Art. 4 Requisiti essenziali I contatori di energia attiva devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’alle- gato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 5 Procedure per l’immissione sul mercato La conformità dei contatori di energia attiva ai requisiti essenziali secondo l’arti- colo 4 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

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a. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D); b. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F); c. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1.

Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 I contatori di energia attiva sottostanno alla verificazione successiva conformemen- te all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni dieci anni da un laboratorio di verificazione legittimato. Per i contatori con elemento di misurazione elettromeccanico, il termine per la verificazione successiva è di 15 anni. 2 I contatori che misurano direttamente l’energia attiva (contatori non inseriti dopo un trasformatore di misurazione) possono essere sottoposti anche alla procedura di controllo statistico conformemente all’allegato 7 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 della presente ordinanza. Per i contatori sottoposti alla procedura di controllo statistico, la verificazione resta valida fino a quando i contatori appartenenti al campione rispettano i requisiti di cui all’allegato 4 numero 8.

Art. 7 Classi di accuratezza 1 Per la misurazione del consumo di energia attiva nelle economie domestiche pos- sono essere impiegati contatori delle classi di accuratezza A, B o C.

2 Per la misurazione del consumo di energia attiva nelle aziende commerciali e

nell’industria leggera devono essere impiegati contatori delle classi di accuratezza B o C.

Sezione 3: Contatori di energia reattiva e contatori combinati

Art. 8 Requisiti essenziali I contatori di energia reattiva e i contatori combinati devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 della presente ordinanza.

Art. 9 Procedure per l’immissione sul mercato Per i contatori di energia reattiva e i contatori combinati sono prescritte l’ammis- sione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione.

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Art. 10 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione I contatori di energia reattiva e i contatori combinati sottostanno alla verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni dieci anni da un laboratorio di verificazione legittimato. Per i contatori con elemento di misurazione elettromeccanico, il termine per la verificazione successiva è di 15 anni.

Sezione 4: Trasformatori di misurazione

Art. 11 Requisiti essenziali I trasformatori di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 della presente ordinanza.

Art. 12 Procedure per l’immissione sul mercato Per i trasformatori di misurazione sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verifi- cazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Art. 13 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione 1 Per i trasformatori di misurazione induttivi e capacitivi, la durata di validità della verificazione è illimitata. Per altri tipi di trasformatori di misurazione, al momento dell’ammissione, l’Ufficio federale di metrologia e accreditamento (Ufficio federale) può, in casi particolari, stabilire un termine per la verificazione successiva. 2 Dopo ogni intervento su componenti attivi, è necessaria una verificazione succes- siva da parte di un laboratorio di verificazione legittimato.

Sezione 5: Obblighi dell’utilizzatore

Art. 14 Installazione, messa in servizio e manutenzione degli apparecchi di misurazione Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli stru- menti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile: a. dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio degli apparecchi di misurazione e della competenza professionale del personale incaricato dell’installazione degli apparecchi; b. della manutenzione degli apparecchi di misurazione e della revisione perio- dica delle loro parti sottoposte a usura, a invecchiamento e a insudiciamento.

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Art. 15 Gruppi di misurazione 1I gruppi di misurazione comprendenti contatori e trasformatori devono essere connessi in modo che l’energia necessaria al funzionamento dell’impianto di misu- razione non sia misurata.

2 Se non è possibile connettere apparecchi di misurazione conformemente al capo-

verso 1, il solo consumo proprio dell’impianto di misurazione non deve produrre un’indicazione di consumo. 3 Nei gruppi di misurazione, l’errore suppletivo globale causato da cavi di connes- sione e dai carichi dei trasformatori non deve superare il 20 % dell’errore massimo tollerato del contatore.

Art. 16 Trasmissione dei valori misurati, lettura a distanza 1 Nell’impiego di dispositivi di lettura a distanza con trasmissione dei valori misurati via modem e rete di trasmissione in una appropriata banca di dati, l’utilizzatore deve controllare a intervalli periodici i contatori trasmittenti e i contatori riceventi. Come valore indicativo vale un intervallo di uno a cinque anni, a seconda dell’energia trasmessa. Nel caso di lettura a distanza di contatori per le economie domestiche, il controllo può essere eseguito su un campione a caso di un contatore dello stesso tipo. 2 In caso di differenze nella trasmissione, fa stato l’indicazione del contatore trasmit- tente.

Art. 17 Registro di controllo 1 L’utilizzatore tiene un registro di controllo degli apparecchi di misurazione utiliz- zati nel suo settore di distribuzione.

2 Da tale registro deve risultare, per ogni apparecchio di misurazione:

a. quando e secondo quale procedura è stato immesso sul mercato; b. la procedura prescritta per il mantenimento della stabilità di misurazione; c. l’ultima volta in cui è stata applicata la procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione; d. il luogo d’impiego dell’apparecchio di misurazione. 3 I consumatori d’energia interessati e gli organi incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza possono consultare in ogni momento tali registri. 4 Dopo la scadenza della validità della verificazione, i registri devono essere conser- vati per altri cinque anni civili. 5 In caso di contestazione, l’Ufficio federale decide se il registro soddisfa i requisiti.

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Sezione 6: Errori massimi tollerati in caso di controlli

Art. 18 In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazio- ne, gli errori massimi tollerati corrispondono: a. per i contatori di energia attiva, a quelli riportati nell’allegato 1 tabella 2 del- la presente ordinanza; b. per i contatori di energia reattiva e i contatori combinati, a quelli riportati nell’allegato 2 numero 3 della presente ordinanza; c. per i trasformatori di misurazione, a quelli riportati nell’allegato 3 numero 4 della presente ordinanza.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 4 agosto 19864 sugli apparecchi misuratori per l’energia e la poten- za elettriche è abrogata.

Art. 20 Disposizioni transitorie 1 I contatori d’elettricità che sono stati sottoposti alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione suc- cessiva. In occasione della verificazione successiva i contatori devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previgenti. 2 I contatori d’elettricità e i trasformatori di misurazione che sono stati ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni, ma secondo le disposizioni della presente ordi- nanza. 3 I contatori d’elettricità elettronici che sono stati sottoposti alla verificazione più di dieci anni prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono, entro altri cinque anni, essere sottoposti alla verificazione successiva secondo la nuova durata di validità di dieci anni.

4 RU 1986 1496, 1997 2761

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Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.

19 marzo 2006 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Christoph Blocher

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Allegato 1 (art. 4)

Requisiti specifici dei contatori di energia attiva

A Definizioni I = la corrente elettrica che passa attraverso il contatore; In = la corrente di riferimento specificata per la quale il contatore funzionante come trasformatore è stato concepito; Ist = il valore minimo dichiarato di I in corrispondenza del quale il contatore misura energia elettrica attiva a fattore di potenza FP = 1 (contatori polifase a carico equilibrato); Imin = il valore di I al di sopra del quale l’errore rimane entro i limiti degli errori massimi tollerati (contatori polifase a carico equilibrato); Itr = il valore di I al di sopra del quale l’errore rimane entro i limiti più bassi degli errori massimi tollerati corrispondenti all’indice di classe di accuratezza del contatore; Imax = il valore massimo di I in corrispondenza del quale l’errore rimane entro i limiti degli errori massimi tollerati; U = la tensione dell’elettricità fornita al contatore; Un = la tensione di riferimento; f = la frequenza della tensione fornita al contatore; fn = la frequenza di riferimento; FP = il fattore di potenza; cosφ = il coseno dello sfasamento φ fra I e U.

B Requisiti metrologici

1 Classi di accuratezza

Il fabbricante deve specificare la classe di accuratezza del contatore. Le classi sono definite come segue: A B C

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2 Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare le seguenti condizioni di funzionamento nominali del contatore: in particolare i valori di fn, Un, In, Ist, Imin, Itr e Imax. applicabili al contatore. Per i valori di corrente specificati, il contatore deve soddisfare le condizioni della tabella 1. Tabella 1

Classe A Classe B Classe C

Contatori collegati direttamente Ist ≤ 0,05 · Itr ≤ 0,04 · Itr ≤ 0,04 · Itr Imin ≤ 0,5 · Itr ≤ 0,5 · Itr ≤ 0,3 · Itr Imax ≥ 50 · Itr ≥ 50 · Itr ≥ 50 · Itr

Contatori funzionanti come trasformatore Ist ≤ 0,06 · Itr ≤ 0,04 · Itr ≤ 0,02 · Itr Imin ≤ 0,4 · Itr ≤ 0,2 · Itr* ≤ 0,2 · Itr In = 20 · Itr = 20 · Itr = 20 · Itr Imax ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In * Per i contatori elettromeccanici della classe B: Imin ≤ 0,4 · Itr.

Deve inoltre specificare i rispettivi campi di tensione, di frequenza e di fattore di potenza nei quali il contatore soddisfa i requisiti relativi agli errori massimi tollerati indicati nella tabella 2. Tali campi devono tener conto delle caratteristiche tipiche della corrente elettrica erogata dai servizi pubblici di distribuzione. I campi di tensione e di frequenza devono soddisfare almeno le seguenti condizioni: 0,9 · Un ≤ U ≤ 1,1 · Un; 0,98 · fn ≤ f ≤ 1,02 · fn. Il fattore di potenza si situa in un campo compreso fra cosφ = 0,5 induttivo e cosφ = 0,8 capacitivo.

3 Errori massimi tollerati

3.1 Gli effetti dei vari misurandi e delle grandezze d’influenza (a, b, c, …) sono valutati separatamente, mentre tutti gli altri misurandi e grandezze d’influenza sono mantenuti relativamente costanti ai loro valori di riferimen- to. Lo scarto di misurazione, che non deve superare gli errori massimi tolle- rati indicati nella tabella 2, è calcolato come segue: scarto di misurazione = a 2 + b 2 + c 2 + .....

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3.2 Allorché il contatore funziona a corrente di carico variabile gli errori in

percentuale non devono superare i limiti indicati nella tabella 2. Errori massimi tollerati in percentuale alle condizioni di funzionamento nominali, con carico di corrente definito e con temperatura di funzionamento definita Tabella 2

Temperature di funzionamento

+5 °C … +30 °C –10 °C … +5 °C –25 °C … +10 °C –40 °C … –25 °C o o o +30 °C … +40 °C +40 °C … +55 °C +55 °C … +70 °C

Classe del contatore A B C A B C A B C A B C

Contatore monofase; contatore polifase con carichi equilibrati Imin ≤ I < Itr 3,5 2 1 5 2,5 1,3 7 3,5 1,7 9 4 2 Itr ≤ I < Imax 3,5 2 0,7 4,5 2,5 1 7 3,5 1,3 9 4 1,5 Contatore polifase con carico monofase Itr ≤ I < Imax* 4 2,5 1 5 3 1,3 7 4 1,7 9 4,5 2 * Eccezione: per i contatori polifase con carico monofase, il campo d’intensità di corrente è limitato a 5 · Itr ≤ I ≤ Imax.

Se un contatore è impiegato in diversi campi di temperatura, si applicano i rispettivi valori degli errori massimi tollerati.

4 Effetto tollerato dei disturbi

4.1 In generale

Per i contatori di energia attiva si applica un ambiente elettromagnetico speciale: Il contatore deve soddisfare l’ambiente elettromagnetico E2 e i requisiti complementari di cui ai numeri 4.2 e 4.3 seguenti. I disturbi di lunga durata, così come i disturbi passeggeri che potrebbero causare un degrado temporaneo o una perdita temporanea della capacità di funzionamento o di rendimento, non devono influenzare l’accuratezza del contatore oltre i valori di variazione critici indicati nella tabella 3. Dopo il disturbo, il contatore deve ricuperare la capacità di funzionamento e di ren- dimento, e l’accuratezza non deve essere influenzata oltre i valori di varia- zione critici. Se è prevedibile un alto rischio di fulmini oppure se l’erogazione ha preva- lentemente luogo mediante linee aeree, le caratteristiche metrologiche del contatore devono essere protette.

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4.2 Effetto dei disturbi di lunga durata

Valori di variazione critici per disturbi di lunga durata Tabella 3

Disturbo Valore di variazione critico in % per contatori della classe

A B C

Sequenza di fase invertita 1,5 1,5 0,3 Squilibrio di tensione 4 2 1 (vale soltanto per contatori polifase) Componenti di armoniche nei circuiti elettrici* 1 0,8 0,5 Corrente continua e armoniche nel circuito 6 3 1,5 elettrico* Raffiche (burst) 6 4 2 Campi magnetici, campo elettromagnetico ad alta 3 2 1 frequenza, disturbi indotti da campi di radiofre- quenze nelle linee e immunità da onde oscillanti * Per i contatori d’elettricità elettromeccanici non sono definiti valori di variazione critici per contenuti armonici nei circuiti elettrici.

4.3 Effetto tollerato di fenomeni elettromagnetici passeggeri

4.3.1 Durante e subito dopo un disturbo elettromagnetico, nessuna uscita (output) destinata a esaminare l’accuratezza del contatore d’elettricità deve produrre impulsi o segnali corrispondenti a un’energia oltre il valore di variazione cri- tico. Entro un lasso di tempo ragionevole dall’apparizione del disturbo, il contato- re deve: – riprendere il funzionamento entro i limiti degli errori massimi tollerati; – conservare l’integrità di tutte le funzioni di misurazione; – consentire di ricuperare tutti i dati di misurazione presenti immediata- mente prima del disturbo; e – non deve indicare un cambiamento dell’energia misurata superiore al valore di variazione critico. Il valore di variazione critico, espresso in kWh, corrisponde a m × Un × Imax × 10-6 dove m è il numero degli elementi di misurazione del contatore, Un è espres- so in Volt e Imax in ampere.

4.3.2 Il valore di variazione critico per la sovracorrente è di 1,5 %.

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5 Idoneità

5.1 Al di sotto della tensione di funzionamento nominale, lo scarto positivo del

contatore non deve superare il 10 %.

5.2 Il dispositivo indicatore dell’energia totale deve avere un numero di cifre

sufficiente a garantire che l’indicazione non ritorni al valore iniziale prima che il contatore abbia funzionato per 4000 ore a pieno carico (I = Imax, U = Un e FP = 1); non deve essere possibile azzerare l’indicazione durante il funzionamento. 5.3 Dopo un’interruzione di corrente nel circuito, le quantità di energia elettrica misurate devono rimanere leggibili per almeno quattro mesi.

5.4 Funzionamento senza carico

Se vi è tensione senza che nel circuito, che è aperto, circoli corrente, il contatore non deve misurare energia a tensioni comprese fra 0,8 e 1,1 Un.

5.5 Avvio

Il contatore deve iniziare e continuare la registrazione a Un, FP = 1 (contato- re polifase con carichi equilibrati) e a una corrente pari a Ist.

6 Unità di misura

L’energia elettrica misurata deve essere indicata in kWh o in MWh.

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Allegato 2 (art. 8)

Requisiti specifici dei contatori di energia reattiva e dei contatori combinati

A Definizioni I = la corrente elettrica che passa attraverso il contatore; Ib = la corrente di riferimento per la quale il contatore collegato direttamente è stato concepito; In = la corrente di riferimento per la quale il contatore con trasformatore di misurazione è stato concepito; Ist = il valore minimo dichiarato di I in corrispondenza del quale il contatore misura energia elettrica attiva o reattiva a fattore di potenza FP = 1 (contato- ri polifase a carico equilibrato); Imin = il valore di I al di sopra del quale l’errore rimane entro i limiti degli errori massimi tollerati (contatori polifase a carico equilibrato); Itr = il valore di I al di sopra del quale l’errore rimane entro i limiti più bassi degli errori massimi tollerati corrispondenti all’indice di classe di accuratezza del contatore; Imax = il valore massimo di I in corrispondenza del quale l’errore rimane entro i limiti degli errori massimi tollerati; U = la tensione dell’elettricità fornita al contatore; Un = la tensione di riferimento; f = la frequenza della tensione fornita al contatore; fn = la frequenza di riferimento; FP = il fattore di potenza; sinφ il seno dello sfasamento φ fra I e U; cosφ = il coseno dello sfasamento φ fra I e U.

B Requisiti metrologici

1 Classi di accuratezza

1.1 Per la parte dei contatori combinati che misura l’energia attiva sono definite le seguenti classi di accuratezza: 2 1 0,5 0,5S 0,2S

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1.2 Per la parte dei contatori combinati che misura l’energia reattiva e per i

contatori di energia reattiva sono definite le seguenti classi di accuratezza: 3 2 1 1.3 Il fabbricante deve indicare sulla targhetta del tipo dei contatori di energia reattiva la classe di accuratezza secondo il numero 1.2. Sulla targhetta del ti- po dei contatori combinati deve indicare le rispettive classi di accuratezza secondo i numeri 1.1 e 1.2 per ogni campo di funzione.

2 Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare le seguenti condizioni di funzionamento nominali del contatore: in particolare i valori di fn, Un, Ib, In, Ist, Imin, Itr e Imax applicabili al contato- re. Per i valori di corrente specificati, il contatore deve soddisfare le condi- zioni della tabella 1. Tabella 1

Classi 3 2 1 0.5S 0.2S

Contatori collegati direttamente Ist ≤ 0,01 · Ib ≤ 0,005 · Ib ≤ 0,004 · Ib – – Imin ≤ 0,1 · Ib ≤ 0,1 · Ib ≤ 0,1 · Ib – – Itr 0,2 · Ib 0,2 · Ib 0,2 · Ib – – Imax ≥ 4 · Ib ≥ 4 · Ib ≥ 4 · Ib – – Contatori funzionanti come trasformatore Ist ≤ 0,005 · In ≤ 0,003 · In ≤ 0,002 · In ≤ 0,001 · In ≤ 0,001 · In Imin ≤ 0,05 · In ≤ 0,05 · In ≤ 0,05 · In ≤ 0,02· In ≤ 0,02 · In Itr 0,1 · In 0,1 · In 0,1 · In 0,1· In 0,1 · In Imax ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In

Deve inoltre specificare i rispettivi campi di tensione, di frequenza e di fattore di potenza nei quali il contatore soddisfa i requisiti relativi agli errori massimi tollerati indicati nella tabella 2. I campi di tensione e di frequenza devono soddisfare almeno le seguenti condizioni: 0,9 · Un ≤ U ≤ 1,1 · Un; 0,98 · fn ≤ f ≤ 1,02 · fn. Il fattore di potenza si situa in un campo compreso fra cosφ = 0,5 induttivo e cosφ = 0,8 capacitivo (energia attiva), rispettivamente fra sinφ = 1 e sinφ = 0,5 induttivo (energia reattiva).

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3 Errori massimi tollerati

3.1 Gli effetti dei vari misurandi e delle grandezze d’influenza (a, b, c, …) sono valutati separatamente, mentre tutti gli altri misurandi e grandezze d’influenza sono mantenuti relativamente costanti ai loro valori di riferimen- to. Lo scarto di misurazione, che non deve superare gli errori massimi tolle- rati indicati nella tabella 2, è calcolato come segue: scarto di misurazione = a 2 + b 2 + c 2 + .....

3.2 Allorché il contatore funziona a corrente di carico variabile gli errori in

percentuale non devono superare i limiti indicati nella tabella 2. Errori massimi tollerati in percentuale alle condizioni di funzionamento nominali, con carico di corrente I definito e con temperatura di funziona- mento T definita Tabella 2

Temperatura di funzionamento

+5 °C ≤ T < +30 °C –10 °C ≤ T < +5 °C o +30 °C ≤ T < +45 °C

Classi 3 2 1 0,5S 0,2S 3 2 1 0,5S 0,2S

Contatore monofase; contatore polifase con carichi equilibrati Imin ≤ I < Itr 6 3,5 2 1,2 0,6 10 6 3 2 0,8 Itr ≤ I < Imax 5 3,5 2 0,8 0,4 9,5 5,5 3 1,8 0,7 Contatore polifase con carico monofase Itr ≤ I < Imax 6 4 2,5 1,2 0,5 10 6 3,5 2 0,8

Se un contatore è impiegato in diversi campi di temperatura, si applicano i rispettivi valori degli errori massimi tollerati.

4 Effetto tollerato dei disturbi

4.1 Il contatore deve soddisfare l’ambiente elettromagnetico E2 e i requisiti

complementari secondo i documenti normativi di cui al numero 6. 4.2 L’effetto tollerato dei disturbi sui contatori di energia reattiva e sulla parte dei contatori combinati che misura l’energia reattiva, contatori appartenenti alla classe 1, è retto dalle norme applicabili alla parte dei contatori combinati della classe 1 che misura l’energia attiva.

5 Unità di misura

L’energia elettrica misurata deve essere indicata in kWh o in MWh. Nei contatori di energia reattiva e nella parte dei contatori combinati che misura l’energia reattiva tale energia va indicata in kVarh o in MVarh.

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6 Documenti normativi

6.1 Le prescrizioni sulla costruzione e sulle caratteristiche metrologiche dei

contatori di energia reattiva e dei contatori combinati sono considerate a- dempite, se i contatori soddisfano i requisiti delle seguenti norme internazio- nali e documenti normativi:

6.2 Parte dei contatori combinati che misura l’energia attiva

– IEC 62052-11:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) – General requirements, tests and test conditions. Part 11: Metering equipment; – IEC 62053-11:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements. Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1, 2); – IEC 62053-21:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements. Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2); – IEC 62053-22:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements. Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S).

6.3 Contatori di energia reattiva e parte dei contatori combinati che misura

l’energia reattiva – IEC 62053-23:2003 (E/F) Electricity metering equipment (AC) – Particular requirements. Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3).

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Allegato 3 (art. 11)

Requisiti specifici dei trasformatori di misurazione

A Definizioni Corrente nominale In: valore della corrente (primaria e secondaria), che caratterizza il trasformatore di corrente e sul quale esso è impostato. Tensione nominale Un: valore della tensione (primaria e secondaria), che caratterizza il trasformatore di tensione e sul quale esso è impostato. Potenza nominale Pn: valore della potenza secondaria, che caratterizza il trasformatore e sul quale esso è impostato. Frequenza nominale fn: valore della frequenza sul quale il trasformatore è impostato.

B Requisiti metrologici

1 Classi di accuratezza

1.1 Per i trasformatori di corrente sono definite le seguenti classi di accuratezza: 0,5 0,5S 0,2 0,2S 0,1 1.2 Per i trasformatori di tensione sono definite le seguenti classi di accuratezza: 0,5 0,2 0,1

1.3 Il fabbricante deve indicare la classe di accuratezza corrispondente. Se nel

trasformatore vi sono più avvolgimenti di misurazione soggetti all’obbligo di verificazione, per ogni avvolgimento di misurazione vanno indicate la corri- spondente classe di accuratezza e l’esatta attribuzione agli avvolgimenti.

2 Grandezze d’uscita standardizzate

2.1 Nella misura del possibile, si dovrebbero utilizzare come grandezze d’uscita

soltanto le grandezze nominali standardizzate nei documenti normativi di cui al numero 6. In particolare:

2.2 Per i trasformatori di corrente, le grandezze nominali standardizzate sono:

corrente nominale In: 1A 5A frequenza nominale fn: 50 Hz

2.3 Per i trasformatori di tensione, le grandezze nominali standardizzate sono:

tensione nominale Un: 100/√3 V 100 V 110/√3 V 110 V 200 V frequenza nominale fn: 50 Hz

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3 Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali alle quali i trasformatori di corrente e i trasformatori di tensione rispettano gli errori massimi tollerati secondo il numero 4. In particolare valgono le condi- zioni di funzionamento nominali che figurano nei pertinenti documenti nor- mativi di cui al numero 6.

4 Errori massimi tollerati

I trasformatori di misurazione devono rispettare, conformemente al loro tipo e alla loro classe di accuratezza, gli errori massimi tollerati secondo i docu- menti normativi di cui al numero 6.

5 Designazione e unità di misura

5.1 Sulla targhetta del tipo devono essere apposte in modo indelebile tutte le

indicazioni necessarie all’identificazione e alla caratterizzazione del trasfor- matore. In particolare vi devono figurare le grandezze di riferimento prima- rie e secondarie (In, Un), la potenza di riferimento (Pn), la frequenza di rife- rimento (fn) e la classe di accuratezza.

5.2 Le grandezze di riferimento vanno indicate in unità SI.

5.3 I morsetti del trasformatore vanno designati in maniera duratura e inconfon-

dibile.

6 Documenti normativi

Le prescrizioni sulla costruzione e sulle caratteristiche metrologiche dei trasformatori di corrente e dei trasformatori di tensione sono considerate a- dempite, se i trasformatori soddisfano i requisiti delle seguenti norme inter- nazionali IEC: Trasformatori induttivi di corrente – IEC 60044-1:1996 +A1:2000 + A2:2002 (E/F) Instrument transformers. Part 1: Current transformers Trasformatori induttivi di tensione – IEC 60044-2:1997 +A1:2000 + A2:2002 (E/F) Instrument transformers. Part 2: Inductive voltage transformers Trasformatori capacitivi di tensione – IEC 60044-5:2004 (E/F) Instrument transformers. Part 5: Capacitive voltage transformers

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Allegato 4 (art. 6 cpv. 2)

Procedura di controllo statistico per i contatori che misurano direttamente l’energia attiva

1 Partecipanti

La procedura di controllo statistico conformemente all’allegato 7 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, che è oggetto del presente allegato, è aperta su richiesta a tutti i laboratori di verificazione.

2 Contatori ammessi

2.1 Sono ammessi al controllo statistico tutti i contatori che misurano diretta-

mente l’energia attiva, appartenenti alla classe A o alla classe 2, muniti a scelta o di un contatore semplice o doppio, o di un modulo elettronico di ta- riffazione multipla, oppure di una combinazione di tali dispositivi indicatori.

3 Lotti di contatori

3.1 Un lotto è composto di un numero di contatori d’elettricità raggruppati per il controllo statistico. L’insieme dei contatori di un lotto scelti a caso per il controllo è detto campione.

3.2 Un lotto può comprendere soltanto contatori dello stesso tipo e appartenenti

al massimo a due anni di fabbricazione consecutivi. Nei contatori con dispo- sitivo di misurazione elettromeccanico, le correnti di base possono essere differenti, ma non il fattore di sovraccarico. Nei contatori elettronici il rap- porto fra Itr (il valore della corrente, oltre il quale lo scarto si situa entro i valori minimi degli errori massimi tollerati) e Imax (il valore massimo della corrente, per il quale lo scarto si situa entro i valori degli errori massimi tol- lerati) deve essere uguale all’interno di un lotto.

3.3 All’interno del medesimo lotto non sono autorizzate combinazioni differenti

di contatori e di moduli di tariffazione. In un lotto sono consentite unicamen- te lievi differenze di modello a condizione che non compromettano le pro- prietà metrologiche del campione.

3.4 Un lotto può comprendere 5000 contatori al massimo, ma ne deve compren-

dere almeno 500. In un lotto sono consentiti contatori appartenenti a due anni di fabbricazione soltanto se quelli di uno dei due anni di fabbricazione sono meno di 1000.

3.5 Un lotto può comprendere contatori appartenenti a diversi proprietari (ditte

erogatrici d’elettricità). Tutti gli utilizzatori proprietari di contatori del lotto sono vincolati dal risultato del controllo e dagli eventuali provvedimenti.

4 Frequenza dei controlli statistici

I controlli statistici sono eseguiti ogni cinque anni. Il primo controllo ha luogo nel quinto anno successivo a quello di fabbricazione.

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5 Procedura di campionatura

5.1 Nel secondo semestre dell’anno d’iscrizione, il laboratorio di verificazione

procede al sorteggio dei campioni, sulla base delle liste di lotto sottoposte all’Ufficio federale. Va applicata la procedura approvata dall’Ufficio federa- le. 5.2 Prima di togliere dalla rete i contatori sorteggiati, le liste di tali contatori vanno comunicate per scritto all’Ufficio federale.

5.3 La procedura di campionatura si svolge secondo un apposito piano «adempi-

to – non adempito» su due campioni comprendenti ciascuno 40 contatori d’elettricità. 5.4 L’Ufficio federale può ordinare o autorizzare altre procedure purché, sotto il profilo statistico, siano almeno equivalenti.

6 Requisiti dei campioni

6.1 Dapprima sono controllati i 40 contatori del primo campione. I requisiti sono adempiti se un contatore al massimo non rispetta gli errori massimi tollerati di cui al numero 8.3.

6.2 Se più di quattro contatori del primo campione non rispettano gli errori

massimi tollerati di cui al numero 8.3, tutti i contatori del lotto devono essere ritirati dalla circolazione conformemente al numero 9.2.

6.3 Se più di un contatore, ma quattro al massimo, del primo campione non

adempiono i requisiti, anche il secondo campione di 40 contatori deve essere controllato.

6.4 I requisiti sono adempiti se, sui due campioni insieme, quattro contatori al

massimo non rispettano gli errori massimi tollerati di cui al numero 8.3. In caso contrario, tutti i contatori del lotto in questione devono essere ritirati dalla circolazione conformemente al numero 9.2.

6.5 L’Ufficio federale può ordinare controlli supplementari e chiarimenti, se

nella valutazione dei risultati si constatano scarti nel funzionamento normale dei contatori (p. es. in caso di sospetto di un difetto di fabbricazione).

7 Esecuzione del controllo statistico

7.1 Il controllo dei contatori del campione – i contatori devono essere muniti dei piombi prescritti – avviene presso un laboratorio di verificazione legittimato dall’Ufficio federale.

7.2 I contatori palesemente danneggiati non vanno controllati; devono tuttavia

essere annunciati, indicando il tipo di danno. Al loro posto vanno controllati e inseriti nella statistica contatori di riserva. 7.3 I laboratori di verificazione trasmettono all’Ufficio federale i risultati subito dopo il controllo dei campioni, ma al più tardi entro la fine del mese di otto- bre dell’anno del controllo. I risultati vanno arrotondati a una cifra dopo la virgola.

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7.4 L’Ufficio federale decide, entro due mesi dal ricevimento dei protocolli di

controllo, dell’ulteriore procedura. Prima della liberazione scritta del lotto per altri cinque anni o fino alla disposizione di altri provvedimenti da parte dell’Ufficio federale, è vietato eseguire interventi sui contatori del lotto. Durante tale periodo, i contatori restano a disposizione dell’Ufficio federale che può ordinare ulteriori chiarimenti nel laboratorio di verificazione o ese- guirli nei propri laboratori. 7.5 Dopo la liberazione del lotto, i contatori difettosi e quelli che non soddisfano i requisiti possono essere sottoposti a revisione e presentati per una nuova verificazione. Tali contatori rimangono nel lotto.

7.6 Altre revisioni e nuove verificazioni di contatori appartenenti a lotti che

continuano a sussistere sono consentite soltanto secondo un programma approvato dall’Ufficio federale.

8 Requisiti dei contatori del campione

8.1 Un contatore adempie i requisiti se, in condizioni di laboratorio, rispetta gli errori massimi tollerati di cui alla tabella seguente.

8.2 Le misurazioni sono eseguite con misurandi equilibrati e con un fattore di

potenza cosφ = 1.

8.3 Errori massimi tollerati nella sorveglianza statistica

Tabella

Tensione Contatori elettromeccanici Contatori elettronici o elettronici della classe 2 della classe A

Corrente Errore (%) Corrente Errore (%)

100 % (Un) 10 % (Ib) 5,25 50 % (Itr) 2,5

100 % (Un) 50 % (Ib) 2,5 100 % (Itr) 2,5

100 % (Un) 50 % (Imax) 2,5 50 % (Imax) 2,5

9 Validità della verificazione

9.1 Se il campione soddisfa i requisiti di cui ai numeri 6.1–6.4, i contatori appar- tenenti al lotto in questione sono considerati verificati per altri cinque anni. 9.2 Se il campione non soddisfa detti requisiti, tutti i contatori appartenenti al lotto in questione devono essere ritirati dalla circolazione prima della fine dell’anno susseguente al controllo.

9.3 Per la nuova immissione di tali contatori sul mercato sono necessarie una

revisione nonché una verificazione successiva giusta l’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

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10 Emolumenti

Gli emolumenti per la procedura statistica di controllo dovuti ai laboratori di verificazione coinvolti e la parte degli emolumenti dovuta all’Ufficio fede- rale sono riscossi conformemente all’ordinanza del 23 novembre 20055 sugli emolumenti di verificazione.

5 RS 941.298.1

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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