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AS 2006 1637

Ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia

Ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia

del 15 febbraio 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia (legge sulla metrologia), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia; b. l’organizzazione e l’attuazione dell’esecuzione; c. i compiti e le competenze delle autorità di vigilanza e dei verificatori.

Art. 2 Compiti dei Cantoni 1 I Cantoni provvedono all’esecuzione della legge sulla metrologia sul loro territorio e all’adempimento dei compiti loro assegnati, segnatamente all’esecuzione del controllo successivo (sorveglianza del mercato), dell’esame della stabilità di misura- zione, della verificazione iniziale e dell’ispezione generale di strumenti di misura- zione, nonché al controllo di imballaggi preconfezionati.

2 I Cantoni provvedono al finanziamento dell’esecuzione dei compiti summenziona-

ti. 3 Le competenti autorità di vigilanza cantonali presentano annualmente all’Ufficio federale di metrologia (Ufficio federale) un rapporto sull’esecuzione.

Art. 3 Ambito di competenza dei Cantoni 1 Sottostanno in particolare alla competenza dei Cantoni le seguenti categorie di strumenti di misurazione che rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione) (art. 3 cpv. 1):

1. strumenti di misurazione della lunghezza;

2. misure di volume;

3. pesi;

RS 941.292

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4. strumenti per pesare;

5. apparecchi di misurazione di liquidi diversi dall’acqua;

6. strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione.

2 I Cantoni sono competenti per i controlli degli imballaggi preconfezionati confor- memente a quanto previsto dall’ordinanza dell’8 giugno 19983 sulle dichiarazioni.

Art. 4 Organizzazione dell’esecuzione 1 I Cantoni designano l’autorità cantonale competente per la vigilanza sulla metrolo- gia (autorità di vigilanza). 2 I Cantoni determinano, con l’approvazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia ed eventualmente d’intesa con altri Cantoni, le regioni di competenza territo- riale (circondari di verificazione). 3 I Cantoni organizzano l’esecuzione. Per adempiere i compiti di cui all’articolo 7, designano, eventualmente d’intesa con altri Cantoni, l’organismo specializzato (ufficio di verificazione) e i verificatori. 4 Le autorità cantonali competenti definiscono le responsabilità dei verificatori e disciplinano la supplenza. 5 Le autorità di vigilanza provvedono alla collaborazione con altre autorità interessa- te del Cantone o di altri Cantoni, segnatamente con il servizio di controllo dei veicoli a motore, con la polizia stradale o con l’ufficio del registro di commercio.

Art. 5 Infrastruttura e dotazione dei verificatori 1 I verificatori devono disporre di un’infrastruttura e di una dotazione metrologica adeguate. Se opportuno, la dotazione può essere locata presso l’Ufficio federale o presso un organismo da esso designato. 2 I Cantoni provvedono affinché, all’occorrenza, i verificatori possano usufruire di mezzi di trasporto adeguati. 3 I costi per l’infrastruttura e la dotazione sono a carico dei Cantoni, sempre che non siano coperti dalla parte degli emolumenti riscossi secondo l’ordinanza del 23 novembre 20054 sugli emolumenti di verificazione.

Art. 6 Requisiti per i verificatori 1 I verificatori devono avere le capacità professionali necessarie per l’esercizio della loro attività. 2 I verificatori devono, in particolare, frequentare i corsi di formazione e perfezio- namento organizzati dall’Ufficio federale e aver conseguito il diploma federale di «verificatore diplomato». Determinate parti della formazione di base possono essere sostituite da una formazione equivalente comprovata.

3 RS 941.281 4 RS 941.298.1

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3 Fino allo svolgimento del prossimo corso di formazione di base e dell’esame di

diploma, le persone che dispongono delle capacità professionali di cui al capoverso 1 e che hanno ricevuto un’introduzione pratica possono già svolgere l’attività di verificatore.

Art. 7 Compiti e competenze dei verificatori

1 I verificatori svolgono i compiti seguenti:

a. verificazione iniziale di strumenti di misurazione secondo l’articolo 17 e apposizione delle marcature secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sugli stru- menti di misurazione5; b. esame della stabilità di misurazione secondo l’articolo 24 e apposizione del- le marcature secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sugli strumenti di misura- zione; c. controlli successivi (sorveglianza del mercato) secondo l’articolo 23 dell’or- dinanza sugli strumenti di misurazione; d. ispezione generale secondo l’articolo 25 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione; e. controlli per campionatura e sorveglianza degli imballaggi preconfezionati secondo gli articoli 28 e 29 dell’ordinanza dell’8 giugno 19986 sulle dichia- razioni. 2 Di norma, i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b sono svolti presso il luogo d’impiego dello strumento di misurazione. Se non è possibile verificare con l’accu- ratezza prescritta lo strumento di misurazione presso il luogo d’impiego, la verifica- zione può essere svolta in un altro luogo adatto. 3 I verificatori possono eseguire piccoli lavori di manutenzione e di regolazione sugli strumenti di misurazione al fine di procedere immediatamente alla verificazione. Sono inoltre autorizzati a consegnare o a scambiare strumenti ausiliari quali pesi e misure di lunghezza, sempre che l’autorità di vigilanza non disponga altrimenti. 4 I verificatori non possono né commerciare in strumenti di misurazione né esercita- re un’attività professionale suscettibile di recare pregiudizio ai loro compiti sovrani o di mettere in dubbio la loro indipendenza e la loro imparzialità. Possono impiegare le informazioni sugli strumenti di misurazione e sui loro utilizzatori, di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito dell’attività di sorveglianza, esclusivamente per adempiere i compiti di cui al capoverso 1. Possono esercitare un’attività professiona- le fuori dei loro compiti sovrani soltanto con l’autorizzazione dell’autorità cantonale di vigilanza. Una tale autorizzazione è rilasciata soltanto se è garantito il rispetto della neutralità concorrenziale. 5 Per l’attività di sorveglianza nell’ambito del controllo successivo (sorveglianza del mercato) e dell’ispezione generale, i verificatori tengono un elenco degli utilizzatori, rispettivamente dei proprietari, e dei fabbricanti di strumenti di misurazione sottopo-

5 RS 941.210; RU 2006 1453 6 RS 941.281

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sti a verificazione, dei fabbricanti d’imballaggi preconfezionati, nonché dei punti di vendita pubblici.

Art. 8 Provvedimenti 1 In caso di impiego illegale di strumenti di misurazione, l’autorità cantonale compe- tente ripristina la situazione legale mediante verificazione immediata, confisca dello strumento di misurazione o altri provvedimenti adeguati. 2 Il verificatore annuncia all’Ufficio federale tutti gli strumenti di misurazione non conformi alle prescrizioni scoperti in occasione del controllo successivo (sorveglian- za del mercato), affinché possano essere presi i provvedimenti secondo l’articolo 28 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione7. 3 Le violazioni constatate nell’ambito della sorveglianza del mercato e dell’ispezione generale sono punite in applicazione delle disposizioni penali di cui all’articolo 28 capoverso 4 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. 4 I provvedimenti nell’ambito dei controlli di imballaggi preconfezionati sono retti dall’ordinanza dell’8 giugno 19988 sulle dichiarazioni.

Art. 9 Strumenti per pesare pubblici 1 L’autorità di vigilanza tiene un elenco degli strumenti per pesare a disposizione del pubblico per la pesatura di merci e disciplina gli emolumenti per la loro utilizzazio- ne. Gli strumenti per pesare pubblici devono essere designati come tali.

2 I verificatori istruiscono le persone responsabili della pesatura.

3 Esercitano la sorveglianza sugli strumenti per pesare pubblici e sulle persone responsabili della pesatura.

Art. 10 Compiti dell’Ufficio federale 1 L’Ufficio federale può assumere mandati di verificazione se i Cantoni non dispon- gono degli strumenti d’esame idonei o della relativa competenza professionale. 2 L’Ufficio federale organizza corsi di formazione e di perfezionamento professiona- li e provvede al loro finanziamento.

Art. 11 Rimedi giuridici Il ricorso contro decisioni pronunciate in ultima istanza cantonale si fonda sulle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria.

7 RS 941.210; RU 2006 1453 8 RS 941.281

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Art. 12 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 25 giugno 19809 che definisce i compiti e le competenze dei Canto- ni in materia di metrologia è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.

15 febbraio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 RU 1980 926, 1983 1055, 1999 133

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