AS 2006 1643
Ordinanza sui laboratori di verificazione
Ordinanza sui laboratori di verificazione
del 15 febbraio 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia (legge sulla metrologia), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina, riguardo agli organismi di cui all’articolo 16 capo- verso 2 della legge sulla metrologia (laboratori di verificazione): a. i requisiti; b. la procedura d’autorizzazione; c. l’organizzazione nonché i diritti e i doveri,
Art. 2 Autorizzazione dei laboratori di verificazione 1 L’Ufficio federale di metrologia (Ufficio federale) può autorizzare laboratori di verificazione a eseguire la verificazione iniziale e l’esame della stabilità di misura- zione (art. 17 e 24 dell’O del 15 feb. 20062 sugli strumenti di misurazione) di certe categorie di strumenti di misurazione, sempre che i Cantoni non eseguano tali com- piti. 2 In singoli casi, l’Ufficio federale può obbligare laboratori di verificazione autoriz- zati a verificare determinati strumenti di misurazione.
Art. 3 Condizioni per l’autorizzazione Il laboratorio di verificazione deve adempire le seguenti condizioni: a. disporre dei mezzi necessari per l’adempimento corretto dei compiti, segna- tamente del personale tecnico necessario, delle apparecchiature e dei locali necessari in Svizzera, di strumenti d’esame e di campioni; l’Ufficio federale può autorizzare deroghe; b. dare garanzia di un adempimento irreprensibile dei compiti, segnatamente il capo del laboratorio di verificazione e il personale non devono essere espo- sti, nell’esercizio delle loro attività, a pressioni che potrebbero portare a con- flitti d’interesse; c. avere la sede in Svizzera;
RS 941.293
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d. aver stipulato un’adeguata assicurazione responsabilità civile, nel caso in cui tale responsabilità non sia coperta da un’autorità statale o nel caso in cui gli esami non siano eseguiti direttamente da un’autorità statale.
Art. 4 Domanda d’autorizzazione 1 La domanda d’autorizzazione all’esercizio di un laboratorio di verificazione va indirizzata all’Ufficio federale.
2 Deve contenere le indicazioni seguenti:
a. la natura e la portata dell’attività prevista; b. la prova che il laboratorio di verificazione adempie le condizioni di cui all’articolo 3.
3 I Cantoni sono invitati a esprimere il loro parere.
4 Non sussiste alcun diritto all’autorizzazione come laboratorio di verificazione.
Art. 5 Rilascio e revoca dell’autorizzazione
1 L’Ufficio federale esamina la domanda e rilascia l’autorizzazione.
2 L’autorizzazione stabilisce in particolare:
a. il campo d’attività del laboratorio di verificazione; b. il nome del titolare del laboratorio di verificazione; c. il nome del capo del laboratorio di verificazione e quello del suo sostituto; d. il raggio d’azione assegnato; e. i locali d’esame; f. i metodi d’esame; g. gli strumenti d’esame e i campioni nonché le prescrizioni del loro esercizio e della loro manutenzione; h. i termini per i controlli successivi e la taratura dei campioni di riferimento; i. le prescrizioni sulla stesura dei processi verbali di verificazione; j. le prescrizioni sulla stesura dei certificati di verificazione; k. gli emolumenti di verificazione e la parte dell’emolumento da devolvere all’Ufficio federale, sempre che non siano definiti nell’ordinanza del 23 novembre 20053 sugli emolumenti di verificazione. 3 L’autorizzazione è limitata nel tempo e ha una durata di validità di cinque anni al massimo. Sempre che le condizioni siano adempite, può essere tacitamente proroga- ta di cinque anni al massimo di volta in volta.
3 RS 941.298.1
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4 L’autorizzazione può essere disdetta in ogni momento con un preavviso di un
anno.
5 L’Ufficio federale adegua l’autorizzazione al mutare delle circostanze.
6 Sospende o revoca l’autorizzazione, se le condizioni non sono più adempite oppure se le prescrizioni non vengono rispettate. 7 Il rilascio e la revoca dell’autorizzazione sono pubblicati nel Foglio federale.
Art. 6 Doveri del titolare del laboratorio di verificazione 1 Il titolare del laboratorio di verificazione è responsabile dell’esercizio del laborato- rio di verificazione.
2 Nomina il capo del laboratorio di verificazione e disciplina la sua supplenza.
3 Si porta garante che l’attività di verificazione sia eseguita in Svizzera.
4 Il laboratorio di verificazione può, d’intesa con l’Ufficio federale, riconoscere in materia di verificazione i risultati d’esame di laboratori esterni (svizzeri ed esteri).
5 I laboratori di verificazione devono informare immediatamente e senza esserne
richiesti l’Ufficio federale di qualsiasi cambiamento che riguardi le condizioni dell’autorizzazione.
Art. 7 Compiti e doveri del capo del laboratorio di verificazione 1 Il capo del laboratorio di verificazione è responsabile delle verificazioni e delle altre procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione. 2 Deve impegnarsi per scritto a dirigere il laboratorio in conformità con le prescri- zioni e a non impiegare i campioni e gli strumenti d’esame in modo abusivo. 3 L’Ufficio federale può obbligare il capo del laboratorio a frequentare corsi di perfezionamento. 4 Il capo del laboratorio di verificazione deve almeno una volta l’anno fare rapporto delle sue attività all’Ufficio federale.
Art. 8 Requisiti professionali 1 Il capo e il personale del laboratorio di verificazione devono avere conoscenze professionali sufficienti in corrispondenza della loro attività e conoscere le basi legali e le norme tecniche. 2 Il capo e il personale del laboratorio di verificazione devono eseguire coscienzio- samente e con la dovuta competenza i propri compiti.
Art. 9 Segreto professionale Il capo e il personale del laboratorio di verificazione sono tenuti, salvo nei confronti dell’Ufficio federale, al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni di cui hanno avuto conoscenza nell’esercizio dei compiti loro assegnati nell’ambito della presente ordinanza.
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Art. 10 Mandato sull’esecuzione dei controlli successivi (sorveglianza del mercato) e dell’ispezione generale 1 L’Ufficio federale può incaricare laboratori di verificazione dell’esecuzione dei controlli successivi (sorveglianza del mercato) e dell’ispezione generale. 2 Vi deve essere la garanzia che i compiti assegnati vengano svolti in modo indipen- dente e imparziale. 3 L’Ufficio federale disciplina l’estensione dell’attività di vigilanza, il raggio d’azione e l’indennizzo.
Art. 11 Vigilanza dell’Ufficio federale 1 L’Ufficio federale assicura l’assistenza ai laboratori di verificazione ed esegue i necessari controlli. 2 Controlla i campioni, gli strumenti d’esame e le apparecchiature del laboratorio di verificazione ed esegue regolarmente controlli. 3 Controlla che le condizioni d’esercizio siano ancora adempite e, se necessario, adegua l’autorizzazione alle circostanze. 4 Sorveglia la correttezza delle verificazioni mediante controlli a caso degli strumen- ti di misurazione verificati.
Art. 12 Rimedi giuridici 1 Contro le decisioni del laboratorio di verificazione, gli interessati possono, entro
30 giorni dalla notificazione, fare opposizione presso il laboratorio medesimo.
2 Le decisioni su opposizione sono impugnabili con ricorso davanti al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Sono applicabili le disposizioni della procedura fede- rale.
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 25 giugno 19804 sui laboratori di verificazione è abrogata.
Art. 14 Disposizioni transitorie 1 Le autorizzazioni di eseguire controlli e i permessi d’esercizio, rilasciati in virtù del diritto previgente, rimangono validi per altri cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 Entro tale termine, qualora le condizioni siano adempite, l’autorizzazione può
essere adeguata alle presenti disposizioni.
4 RU 1980 932, 1983 1055, 1997 2761
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Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.
15 febbraio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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