AS 2006 1673
Ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade
Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA)
Modifica del 29 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 sugli emolumenti USTRA è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. f
2 Si riscuotono emolumenti per:
f. la consegna delle carte per l’odocronografo digitale ai sensi degli artico- li 13a capoverso 1 e 24 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1).
Art. 5 cpv. 2 2 Gli emolumenti per prestazioni e decisioni ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a, b, e ed f come pure per l’interrogazione della banca dei dati «DIRR» del servizio documentazione sono stabiliti nell’allegato.
Art. 14 cpv. 4 4 Gli emolumenti di cui ai numeri 7 e 8 dell’allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
2005-2098 1673
Ordinanza sugli emolumenti USTRA RU 2006
III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2006.
29 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sugli emolumenti USTRA RU 2006
Allegato (art. 5 cpv. 2, art. 8 e 14 cpv. 2 e 3)
Tasse per prestazioni e autorizzazioni speciali
N. 8 Fr.
8 Consegna di carte per l’odocronografo
8.1 Carta del conducente (quota dell’USTRA) 65
8.2 Carta dell’officina (quota dell’USTRA) 70
8.3 Carta dell’azienda (quota dell’USTRA) 65
8.4 Carta di controllo (quota dell’USTRA) 65
Ordinanza sugli emolumenti USTRA RU 2006