AS 2006 1685
Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre
Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre
Modifica del 29 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 agosto 20001 concernente il registro delle autorizzazioni a con- durre è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 L’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) tiene un registro automatizzato delle autorizzazioni a condurre (FABER) in collaborazione con i Cantoni.
Art. 3 lett. a n. 2, lett. e n. 6, 11, 12 e lett. f n. 6 e 7 In FABER sono raccolti i seguenti dati: a. Dati per l’identificazione principale:
2. identificazione del registro;
e. Dati relativi alla licenza:
6. autorità di rilascio (Cantone),
11. attuali revoche di licenze, rifiuti, divieti di far uso e divieti di circolare disposti dalle autorità svizzere, 12. attuali revoche di licenze, rifiuti, divieti di far uso e divieti di circolare disposti da autorità estere nei confronti di persone titolari di licenze per allievo conducente e di licenze di condurre estere e aventi il domicilio in Svizzera; f. Dati relativi alla categoria:
6. attuali revoche, rifiuti e divieti di far uso di singole categorie disposti
dalle autorità svizzere, 7. attuali revoche, rifiuti e divieti di far uso di singole categorie disposti da autorità estere nei confronti di persone titolari di licenze per allievo conducente o di licenze di condurre estere e aventi il domicilio in Sviz- zera.
1 RS 741.53
2005-2096 1685
Registro delle autorizzazioni a condurre RU 2006
Art. 4 cpv. 1 e 1bis 1 Le autorità cantonali competenti per il rilascio delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente raccolgono e modi- ficano nei propri sistemi tutti i dati giusta l’articolo 3 e li trasmettono in seguito a FABER. 1bis Le polizie stradali svizzere nonché gli organi doganali incaricati di compiti di polizia stradale registrano immediatamente in FABER il ritiro di una licenza di condurre e i divieti di circolare emanati sul posto (art. 3 lett. e n. 11 e 12 nonché lett. f n. 6 e 7).
Art. 5 cpv. 1 1 Soltanto l’Ufficio federale, l’Ufficio della circolazione e della navigazione del- l’Esercito e le autorità cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro condu- cente e, giusta l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 29 marzo 20062 sul regi- stro delle carte per l’odocronografo (ORECO), le autorità competenti per la verifica, la registrazione e la modifica dei dati delle carte del conducente nonché le autorità preposte al perseguimento penale e le autorità giudiziarie penali nell’ambito di procedimenti per giudicare le infrazioni della legislazione sulla circolazione stradale possono consultare i dati completi inserendo: a. il numero di identificazione personale (NIP); b. l’identificazione del registro; c. il NIP e il numero di licenza progressivo; d. il cognome; e. il cognome e l’anno di nascita; f. il cognome e la data di nascita; g. il cognome e il(i) nome(i); h. il cognome, il(i) nome(i) e l’anno di nascita; i. il cognome, il(i) nome(i) e la data di nascita; j. il cognome e il luogo di domicilio.
Art. 5a Passaggio di dati di FABER ad altri registri automatizzati 1 La polizia svizzera come pure i servizi doganali incaricati di compiti di polizia stradale possono inserire dati di FABER in altri sistemi di dati propri, se garantisco- no la protezione e la sicurezza dei dati e utilizzano questi ultimi esclusivamente per la stesura di rapporti e relazioni nel quadro di una ricerca o di un perseguimento penale.
2 RS 822.223; RU 2006 1703
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Registro delle autorizzazioni a condurre RU 2006
2 Le autorità cantonali competenti per la verifica, la registrazione e la modifica dei dati della carta del conducente per l’odocronografo digitale possono trasferire dati da FABER al registro delle carte per l’odocronografo (RECO), confrontarli o farvi riferimento. Per la sicurezza e la protezione dei dati si applicano inoltre le disposi- zioni della ORECO3.
Art. 7 Cambiamento di domicilio Dopo il trasferimento del proprio domicilio in un altro Cantone, il nuovo Cantone di domicilio procede alla modifica dell’indirizzo in FABER. Il Cantone di domicilio precedente riceve una notifica del cambiamento.
Art. 8 cpv. 1 1 Se una persona rinuncia volontariamente a una licenza o se l’autorità competente notifica il decesso di una persona, l’autorità cantonale competente per il rilascio delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente rimuove i pertinenti dati da FABER.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2006.
29 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 822.223; RU 2006 1703
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Registro delle autorizzazioni a condurre RU 2006
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