AS 2006 17
Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale
Modifica dell’8 dicembre 2005
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 47 cpv. 1 1 Per i viaggi in aereo dalla Svizzera verso l’estero, all’estero o dall’estero verso la Svizzera si applicano le seguenti condizioni: a. fino a 3 ore di viaggio (dal decollo fino all’atterraggio alla destinazione fina- le): per tutti gli impiegati, il pacchetto più vantaggioso in classe «Economy» di una compagnia aerea IATA; b. oltre 3 ore di viaggio (dal decollo fino all’atterraggio alla destinazione fina- le): per tutti gli impiegati, il pacchetto più vantaggioso in classe «Business» di una compagnia aerea IATA; c. se lo esigono motivi impellenti, il servizio competente può autorizzare una classe più elevata.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
8 dicembre 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
1 RS 172.220.111.31
2004-1469 17
Ordinanza sul personale federale. O del DFF RU 2006
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