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AS 2006 17

Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale

Modifica dell’8 dicembre 2005

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Art. 47 cpv. 1 1 Per i viaggi in aereo dalla Svizzera verso l’estero, all’estero o dall’estero verso la Svizzera si applicano le seguenti condizioni: a. fino a 3 ore di viaggio (dal decollo fino all’atterraggio alla destinazione fina- le): per tutti gli impiegati, il pacchetto più vantaggioso in classe «Economy» di una compagnia aerea IATA; b. oltre 3 ore di viaggio (dal decollo fino all’atterraggio alla destinazione fina- le): per tutti gli impiegati, il pacchetto più vantaggioso in classe «Business» di una compagnia aerea IATA; c. se lo esigono motivi impellenti, il servizio competente può autorizzare una classe più elevata.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

8 dicembre 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

1 RS 172.220.111.31

2004-1469 17

Ordinanza sul personale federale. O del DFF RU 2006

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