AS 2006 1715
Ordinanza del DFE sulle indennità ai membri delle commissioni del servizio civile
Ordinanza del DFE sulle indennità ai membri delle commissioni del servizio civile
Modifica del 20 aprile 2006
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del 22 dicembre 20031 sulle indennità ai membri delle commissioni del servizio civile è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. b
1 I seguenti lavori sono indennizzati su base oraria:
b. l’adempimento dei compiti di responsabile di un gruppo regionale e di rap- presentante della commissione in seno al circolo di qualità.
Art. 4 cpv. 2 e 3
2 Ad eccezione del presidente, i membri della presidenza hanno diritto a
un’indennità forfettaria supplementare annua di 500 franchi.
3 Ai membri che, per adempiere la loro attività in seno alla commissione, devono
prendere disposizioni organizzative particolari con spese supplementari per la cura di bambini fino ai 12 anni compiuti o di parenti bisognosi di cure mediche, l’indennità giornaliera di cui all’articolo 1 viene aumentata dell’onere finanziario comprovato, tuttavia fino a un massimo di 70 franchi per persona assistita.
Art. 4a Indennità versate al presidente
1 Per l’adempimento dei suoi compiti, il presidente riceve un’indennità annua di
80 000 franchi.
2 Sono inoltre indennizzati:
a. la partecipazione a giornate d’audizione (art. 1 cpv. 1 lett. a); b. la formulazione di un parere sulla possibilità di rinunciare all’audizione per- sonale di un richiedente (art. 2 cpv. 4); c. la preparazione dell’audizione di un richiedente che è già stato sentito una volta (art. 2 cpv. 5); d. la collaborazione alla procedura di ricorso (art. 3).
1 RS 824.014
2005-3294 1715
Indennità ai membri delle commissioni del servizio civile. RU 2006
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2006.
20 aprile 2006 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
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