AS 2006 1789
Ordinanza contro l'inquinamento fonico
Correzione
Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF)
Modifica del 1° settembre 2004 (RU 2004 4167; RS 814.41)
Art. 20 cpv. 1
Invece di: 1 L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio effettua periodica- mente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d’isolamento acustico concernenti gli impianti ferroviari, gli aero- dromi, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d’esercizio militari.
Leggasi: 1 L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio effettua periodi- camente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d’isolamento acustico concernenti in particolare le strade, gli impian- ti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d’esercizio militari.
9 maggio 2006 Cancelleria federale
2006-1207 1789
Ordinanza contro l’inquinamento fonico. Correzione RU 2006