AS 2006 189
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Uzbekistan
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan
del 18 gennaio 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina:
Sezione 1: Misure coercitive
Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne 1 Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione dell’Uzbekistan di materiale d’armamento d’ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio. 2 Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione dell’Uzbekistan di beni menzionati all’allegato 1 che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne. 3 È vietata la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di mediazione o di altri servizi connessi con attività militari in Uzbekistan nonché con l’offerta, la fabbricazione, la manutenzione e l’utilizzazione di beni di cui ai capoversi 1 e 2. 4 Sono vietate la fornitura e la mediazione di un finanziamento connesso con attività militari in Uzbekistan nonché con beni e servizi di cui ai capoversi 1–3. 5 Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4 per: a. equipaggiamenti militari non letali o beni menzionati all’allegato 1 esclusi- vamente destinati a scopi umanitari o di protezione, a programmi dell’ONU, dell’UE o della Svizzera concernenti la creazione di istituzioni oppure desti- nati a operazioni di gestione delle crisi dell’ONU, dell’UE o della Svizzera; b. indumenti di protezione (p. es. giubbotti antiproiettile) per l’uso individuale del personale dell’ONU, dell’UE o della Svizzera, dei rappresentanti dei mass media e del personale umanitario; c. l’equipaggiamento dei militari svizzeri di stanza in Afganistan nell’ambito dell’International Security and Assistance Force (ISAF).
RS 946.231.17 1 RS 946.231
2005-3288 189
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6 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico.
Art. 2 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 2.
2 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe allo scopo di
rispettare gli obblighi di diritto internazionale, in base a una situazione d’emergenza di tipo umanitario, se la persona in questione si sposta per partecipare a riunioni intergovernative alle quali si svolge un dialogo politico inteso a promuovere diret- tamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Uzbekistan, o se la tutela di interessi svizzeri lo esige.
Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 3 Controllo ed esecuzione
1 Il Seco sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1.
2 L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 2.
3 Il controllo al confine incombe all’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 4 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1 o 2 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb. 2 Le infrazioni di cui all’articolo 9 LEmb sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore il 31 gennaio 2006.
18 gennaio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 946.202 3 RS 514.51
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Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)
Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna∗
1. Elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa
e scudi balistici, loro componenti appositamente progettati.
2. Materiale appositamente progettato per il rilevamento delle impronte
digitali.
3. Proiettori con regolatori di potenza.
4. Materiale da costruzione con protezione balistica.
5. Coltelli da caccia.
6. Apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di fucili a
pompa.
7. Attrezzature per il caricamento manuale delle munizioni.
8. Dispositivi di intercettazione delle comunicazioni.
9. Rivelatori ottici allo stato solido.
10. Tubi a intensificazione d’immagine.
11. Sistemi di puntamento telescopico.
12. Armi a canna liscia e relative munizioni, diverse da quelle appositamente
progettate per usi militari, e loro componenti appositamente progettati, tranne: – le pistole da segnalazione – i fucili ad aria compressa o a cartucce progettati come attrezzi industria- li o attrezzi per lo stordimento senza crudeltà degli animali.
13. Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco e loro componenti e
accessori appositamente progettati o modificati. 14. Bombe e granate, diverse da quelle appositamente progettate per usi militari, e loro componenti appositamente progettati. 15. Giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme o specifi- che militari, e loro componenti appositamente progettati. 16. Veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi.
17. Cannoni ad acqua e loro componenti appositamente progettati o modificati.
18. Veicoli dotati di cannone ad acqua.
∗ Traduzione dal testo originale inglese; solo la versione inglese fa fede.
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19. Veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati onde
respingere gli assalitori, e loro componenti appositamente progettati o modi- ficati a tale scopo.
20. Dispositivi sonori presentati dal fabbricante o dal fornitore come idonei a
fini antisommossa, e loro componenti appositamente progettati.
21. Ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, appositamente progettati per
immobilizzare le persone, tranne: – le manette di dimensione totale massima in posizione allacciata non superiore a 240 mm, catene incluse. 22. Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodi- fesa mediante somministrazione di sostanze paralizzanti, quali i gas lacri- mogeni o gli spray al pepe, e loro componenti appositamente progettati. 23. Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodi- fesa mediante somministrazione di una scarica elettrica [compresi manganel- li a scariche elettriche, scudi elettrificati, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)], e loro componenti appositamente progettati o modificati a tal fine.
24. Apparecchiature elettroniche per l’individuazione di esplosivi nascosti, e
loro componenti appositamente progettati, tranne gli apparecchi d’ispezione TV o a raggi X.
25. Apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), appositamente
progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi rudimentali, e loro componenti appositamente progettati.
26. Apparecchi e dispositivi appositamente progettati per provocare esplosioni
con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i deto- natori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le micce detonanti e loro componenti appositamente progettati, tranne: – quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplo- sione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione degli azionatori antincendio a sprinkler). 27. Apparecchi e dispositivi progettati per l’eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne: – le coperte antibomba, – i contenitori progettati per racchiudere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali. 28. Apparecchiature per la visione notturna e a immagine termica, tubi a intensi- ficazione d’immagine o sensori allo stato solido destinati a tali scopi.
29. Cariche esplosive a taglio lineare.
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30. Esplosivi e sostanze collegate:
– amatolo – nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto) – nitroglicole – tetranitrato di pentaeritrite (PETN) – cloruro di picrile – trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile) – 2,4,6-trinitrotoluene (TNT).
31. Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci
sopraelencate.
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Allegato 2 (art. 2 cpv. 1)
Persone interessate dal divieto di entrata e di transito
1. Cognome, nome: Almatov, Zakirjan
Sesso: maschile Titolo, funzione: ministro dell’interno Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan Data di nascita: 10 ottobre 1949 Luogo di nascita: Tashkent, Uzbekistan Numero del passaporto o della carta d’identità: passaporto diplomatico numero DA 0002600 Nazionalità: usbeco
2. Cognome, nome: Mullajonov, Tokhir Okhunovich
Altra grafia del cognome: Mullajonov Sesso: maschile Titolo, funzione: primo viceministro dell’interno Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan Data di nascita: 10 ottobre 1950 Luogo di nascita: Ferghana, Uzbekistan Numero del passaporto o della carta d’identità: passaporto diplomatico numero DA 0003586 valido fino al 5 novembre 2009 Nazionalità: usbeco
3. Cognome, nome: Gulamov, Kadir Gafurovich
Sesso: maschile Titolo, funzione: ministro della difesa Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan Data di nascita: 17 febbraio 1945 Luogo di nascita: Tashkent, Uzbekistan Numero del passaporto o della carta d’identità: passaporto diplomatico numero DA 0002284 valido fino al 24 ottobre 2005 Nazionalità: usbeco
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4. Cognome, nome: Mirzaev, Ruslan
Sesso: maschile Titolo, funzione: consigliere di stato presso il Consiglio per la sicurezza nazionale
5. Cognome, nome: Begaliyev, Saidullo Begaliyevich
Sesso: maschile Titolo, funzione: governatore regionale dell’Andizhan
6. Cognome, nome: Akhmedov, Kossimali
Sesso: maschile Titolo, funzione: maggiore generale
7. Cognome, nome: Ergashev, Ismail Ergashevitch
Sesso: maschile Titolo, funzione: maggiore generale (a riposo) Data di nascita: 5 agosto 1945 Luogo di nascita: Vali Aitatschaga, Uzbekistan Nazionalità: usbeco
8. Cognome, nome: Ergashev, Pavel Islamovich
Sesso: maschile Titolo, funzione: colonnello
9. Cognome, nome: Mamo, Vladimir Adolfovich
Sesso: maschile Titolo, funzione: maggiore generale
10. Cognome, nome: Pak, Gregori
Sesso: maschile Titolo, funzione: colonnello
11. Cognome, nome: Tadzhiev, Valeri
Sesso: maschile Titolo, funzione: colonnello
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12. Cognome, nome: Inoyatov, Rustam Raulovich
Sesso: maschile Titolo, funzione: capo dell’SNB (Servizio per la sicurezza nazionale) Indirizzo: Tashkent, Uzbekistan Data di nascita: 22 giugno 1944 Luogo di nascita: Scherabad, Uzbekistan Numero del passaporto o della carta d’identità: passaporto diplomatico numero DA 0003171; inoltre passaporto diplomatico numero 0001892 (già valido fino al 15 settembre 2004). Nazionalità: usbeco
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