AS 2006 19
Ordinanza concernente il versamento di un'indennità unica al personale dell'Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006
Ordinanza concernente il versamento di un’indennità unica al personale dell’Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006
Modifica del 9 dicembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 dicembre 20041 concernente il versamento di un’indennità unica al personale dell’Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006 è modificata come segue:
Art. 1 cpv 2 lett. c
2 Hanno diritto all’indennità:
c. Persone in formazione.
Art. 3 lett. c e h Non hanno diritto all’indennità: c. gli impiegati ai quali, in caso di valutazione inferiore della funzione, è garantito in termini nominali lo stipendio attuale (garanzia dei diritti acqui- siti); h. gli impiegati che al momento del versamento si trovano in congedo non pagato, in linea di massima non hanno diritto all’indennità. I servizi sono liberi di fare eccezioni.
II La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2006.
9 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 172.220.111.8
2005-3333 19
Versamento di un’indennità unica al personale dell’Amministrazione federale RU 2006 nel 2005 e nel 2006