AS 2006 1945
Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione
Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)
del 12 aprile 2006
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 20 giugno 20031 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto (art. 1 LSISA)
La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell’asilo nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), segnatamente: a. la struttura e il contenuto del SIMIC; b. gli obblighi di notificazione; c. i diritti d’accesso; d. la comunicazione dei dati; e. la protezione dei dati e la sicurezza informatica.
Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:
1. la legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domi-
cilio degli stranieri (LDDS),
2. la legge del 29 settembre 19523 sulla cittadinanza (LCit),
RS 142.513
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3. l’accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone,
4. l’accordo del 21 giugno 20015 di emendamento della Convenzione isti-
tutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS); b. dati del settore dell’asilo: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti pre- visti dagli atti normativi seguenti:
1. la legge del 26 giugno 19986 sull’asilo (LAsi),
2. la convenzione del 28 luglio 19517 sullo statuto dei rifugiati,
3. la convenzione del 28 settembre 19548 sullo statuto degli apolidi;
c. stranieri: le persone del settore degli stranieri e dell’asilo; d. sparizione: una persona del settore dell’asilo è considerata sparita se non si è annunciata presso il pertinente Cantone di attribuzione o se non è più rag- giungibile al suo domicilio durante la procedura d’asilo; e. ricomparsa: si tratta di ricomparsa quando una persona del settore dell’asilo, considerata sparita, si annuncia nuovamente presso le autorità cantonali competenti oppure è nuovamente raggiungibile al suo domicilio durante la procedura d’asilo.
Sezione 2: Struttura e contenuto del SIMIC
Art. 3 Struttura del SIMIC
1 Il SIMIC comprende i sottosistemi seguenti:
a. un sistema automatizzato di rilascio e controllo dei visti (EVA); b. un sistema automatizzato degli incarti personali e della documentazione (eDossier). 2 Una ricerca nel SIMIC conduce a una consultazione on line all’interno della banca dati RIPOL.
Art. 4 Contenuto del SIMIC (art. 4 LSISA)
1 Il SIMIC consta di due parti:
a. una generale con i dati di base, accessibile a tutti gli utenti che dispongono di un diritto d’accesso;
4 RS 0.142.112.681 5 RS 0.632.31 6 RS 142.31 7 RS 0.142.30 8 RS 0.142.40
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b. una speciale, ai cui dati le autorità o i terzi incaricati hanno accesso in fun- zione dei loro compiti legali (profili utente). 2 La parte generale con i dati di base comprende i dati personali delle categorie seguenti: a. generalità dell’interessato (cognomi, nomi, appellativi, data di nascita, sesso, cittadinanza, stato civile); b. numero personale. 3 L’allegato 1 elenca in modo esaustivo i dati contenuti nel SIMIC e determina la portata dell’accesso e il diritto a trattare i dati.
Sezione 3: Obblighi di notificazione
Art. 5 Notificazioni delle autorità cantonali e comunali (art. 7 cpv. 1 e 4 LSISA)
1 Leautorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri notificano
immediatamente: a. i permessi iniziali di dimora nonché le proroghe, i cambiamenti o le revoche degli stessi; b. le trasformazioni di permessi per dimoranti temporanei; c. l’inizio di un impiego nonché il cambiamento di impiego o di professione nel Cantone; d. i licenziamenti annunciati dai datori di lavoro; e. gli arrivi, i trasferimenti e le partenze degli stranieri; f. i rilasci di nuovi permessi di domicilio; g. la proroga dei termini di controllo dei libretti per stranieri titolari di un per- messo di domicilio e gli altri dati che essi contengono; h. le nascite e i decessi; i. le adozioni; j. le naturalizzazioni ordinarie, gli accertamenti del diritto di cittadinanza e gli annullamenti; k. i cambiamenti e le rettifiche d’identità; l. le garanzie relative al permesso di dimora; m. i lavoratori dipendenti distaccati ai sensi dell’articolo 1 della legge dell’8 ot- tobre 19999 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché gli altri lavoratori dipendenti o indipendenti che non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei o di un permesso di dimora;
9 RS 823.20
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n. la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo. 2 Le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro notificano rego- larmente: a. gli indirizzi dei datori di lavoro che hanno presentato domanda per un per- messo; b. le decisioni in merito ai permessi; c. i lavoratori dipendenti distaccati ai sensi dell’articolo 1 della legge dell’8 ot- tobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché gli altri lavoratori di- pendenti o indipendenti che non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei o di un permesso di dimora. 3 Le autorità cantonali e comunali di aiuto sociale notificano regolarmente la spari- zione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo.
Art. 6 Notificazioni di altri servizi (art. 7 cpv. 1 LSISA)
1 I servizi menzionati qui sotto notificano i dati seguenti:
a. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: conformemente alle istru- zioni dell’Ufficio federale della migrazione (Ufficio) i dati personali relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l’adem- pimento dei compiti secondo la LDDS10; b. i posti di confine: i dati personali concernenti il respingimento e il rilascio di visti in via eccezionale. L’Ufficio emana le pertinenti istruzioni; c. le autorità federali e cantonali competenti: gli elenchi di stranieri per i quali è necessario un esame approfondito dell’eventuale domanda d’entrata o di dimora. 2 L’Ufficio può ricevere notificazioni concernenti stranieri che hanno lasciato la Svizzera o la cui dimora è ignota e che non adempiono i loro obblighi di diritto pubblico o alimentari.
Art. 7 Procedura di notificazione e registrazione dei dati (art. 7 cpv. 1 LSISA)
1 I dati personali possono essere notificati:
a. on line, tramite terminali di dati collegati all’ordinatore; b. a lotti, su supporti elettronici di dati (ad es. banda magnetica); c. sotto forma cartacea, su moduli di notificazione.
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2 L’Ufficio determina a quali condizioni i dati personali possono essere notificati per via informatica e indica i controlli da eseguire prima della loro notificazione on line (prova di plausibilità).
3 Esso registra i dati notificati nel SIMIC.
Art. 8 Dati relativi a ricorsi (art. 8 LSISA)
Il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo annunciano periodicamente in forma elettronica all’Ufficio i dati concernenti il deposito e l’evasione dei ricorsi.
Sezione 4: Accesso al SIMIC
Art. 9 Dati del settore degli stranieri (art. 9 cpv. 1 LSISA)
L’Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richia- mo ai dati del settore degli stranieri: a. le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità cantonali e comunali di polizia e quelle cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro e alla cittadinanza per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché le autorità cantonali e comunali di polizia per l’identificazione delle persone; b. i seguenti servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol):
1. il Servizio di analisi e prevenzione (SAP): esclusivamente per l’esame
delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza inter- na ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 199711 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna,
2. il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per
l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnala- zioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza del 19 giugno 199512 sul sistema informatizzato di ricerca,
3. i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol e la centrale
d’intervento: esclusivamente per l’identificazione delle persone in rela- zione con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e inter- nazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell’ambito della cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol),
4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente
per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza ammi- nistrativa e in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della
11 RS 120 12 RS 172.213.61
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polizia giudiziaria nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,
5. il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone
scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone,
6. il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per
l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 22c capoverso 3 LDDS13,
7. il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro: esclusivamente per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la crimina- lità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 199714 sul riciclaggio di denaro; c. la Divisione Assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia: in relazione con procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 198115 sull’assistenza internazio- nale in materia penale; d. il Servizio dei ricorsi del DFGP e la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LDDS; e. i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine: per l’esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti in via eccezionale; f. le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: per l’esame delle richieste di visto e per l’adempimento dei compiti nell’ambito della legislazione sviz- zera in materia di cittadinanza; g. il Segretariato di Stato e la Direzione politica del DFAE: per l’esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenze del Dipar- timento; h. la Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di presta- zioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS; i. le autorità fiscali cantonali: per l’adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte; j. le Commissioni tripartite previste quali organi di controllo nell’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge dell’8 ottobre 199916 sui lavoratori distac- cati in Svizzera: per lo svolgimento dei loro compiti giusta l’articolo 11 dell’ordinanza del 21 maggio 200317 sui lavoratori distaccati in Svizzera;
13 RS 142.20 14 RS 955.0 15 RS 351.1 16 RS 823.20 17 RS 823.201
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k. le autorità cantonali e comunali dello stato civile: esclusivamente per l’iden- tificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile e per la prepa- razione della celebrazione del matrimonio; l. gli uffici cantonali di coordinamento nel settore dell’asilo e dei rifugiati: esclusivamente per garantire l’aiuto sociale giusta la LAsi18.
Art. 10 Dati del settore dell’asilo (art. 9 cpv. 2 LSISA)
L’Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richia- mo ai dati del settore dell’asilo: a. le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità cantonali e comunali di polizia, gli uffici di coordinamento nel settore dell’asilo e dei rifugiati e le autorità cantonali e comunali preposte al mer- cato del lavoro per l’adempimento dei loro compiti nel settore dell’asilo, nonché le autorità cantonali e comunali di polizia per l’identificazione delle persone; b. i seguenti servizi della fedpol:
1. il SAP: esclusivamente per l’esame delle misure di respingimento per la
salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera confor- memente alla legge federale del 21 marzo 199719 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna,
2. il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per
l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnala- zioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza del 19 giugno 199520 sul sistema informatizzato di ricerca,
3. i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol nonché la
centrale d’intervento: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell’ambito della cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol),
4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente
per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza ammi- nistrativa e in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,
5. il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone
scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone,
6. il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per
l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 99 LAsi21,
18 RS 142.31 19 RS 120 20 RS 172.213.61 21 RS 142.31
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7. il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro: esclusivamente per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la crimi- nalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 199722 sul riciclaggio di denaro; c. la Divisione Assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia: in relazione con procedure dell’assistenza giudiziaria internazio- nale ai sensi della legge federale del 20 marzo 198123 sull’assistenza inter- nazionale in materia penale; d. il Servizio dei ricorsi del DFGP e la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LAsi; e. i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine: per l’esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti in via eccezionale; f. il Controllo federale delle finanze: per la vigilanza finanziaria; g. la Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di presta- zioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS; h. le autorità fiscali cantonali: per i loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte; i. le autorità cantonali e comunali dello stato civile: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile e per la preparazione della celebrazione del matrimonio.
Art. 11 Concessione dell’accesso a terzi incaricati (art. 11 LSISA) 1 L’Ufficio esamina se i terzi incaricati di cui all’articolo 11 LSISA rispettano le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
2 L’esame è effettuato nell’ambito della procedura di conferimento dei diritti
d’accesso e mettendo a repertorio le interrogazioni. I dati repertoriati possono essere analizzati saltuariamente o in presenza di sospetti. L’Ufficio può chiedere ai terzi incaricati di fornire informazioni in merito alle misure di sicurezza adottate.
3 L’Ufficio determina segnatamente:
a. i dati di cui necessita il terzo incaricato per l’adempimento dei suoi compiti legali; b. in che modo possono essere utilizzati i dati personali; c. chi può trattare i dati personali; d. come vanno protetti i dati personali.
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4 Esso può limitare o revocare i diritti d’accesso se il terzo incaricato non rispetta le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
Art. 12 Concessione dell’accesso (art. 10 LSISA)
Il DFGP disciplina la procedura di conferimento dei diritti d’accesso al SIMIC.
Sezione 5: Comunicazione dei dati da parte dell’Ufficio
Art. 13 Ad autorità od organizzazioni per l’adempimento dei compiti legali (art. 13 LSISA)
1 L’Ufficio può, in un caso specifico o periodicamente, comunicare alle seguenti
autorità od organizzazioni, per l’adempimento dei loro compiti legali, i dati persona- li trattati nel SIMIC, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici: a. le autorità di cui agli articoli 9 e 10; b. i terzi incaricati giusta l’articolo 11 LSISA; c. l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, per la coordinazione dei com- piti affidati dalla LAsi24 alle istituzioni di soccorso autorizzate; d. la Cassa di compensazione svizzera e le casse di compensazione cantonali, per l’adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento e l’even- tuale rimborso dei contributi minimi dell’AVS per richiedenti l’asilo senza attività lucrativa. 2 Alle autorità e ai servizi di cui al capoverso 1 lettere c e d possono essere comu- nicati soltanto i dati personali di cui all’allegato 2.
Art. 14 Per scopi di pianificazione, scientifici e statistici
1 L’Ufficio può comunicare dati personali resi anonimi:
a. alle autorità svizzere e a persone da loro incaricate della pianificazione, per scopi pianificatori e statistici; b. alle università svizzere e ai loro istituti, per scopi scientifici; c. a organizzazioni private, per scopi pianificatori e scientifici. 2 A tali servizi possono essere eccezionalmente comunicati anche dati personali non resi anonimi se l’Ufficio impone limitazioni per la protezione della personalità e stabilisce in particolare: a. il modo di utilizzare i dati personali; b. chi può consultare i dati personali;
24 RS 142.31
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c. il modo di proteggere i dati personali; d. l’obbligo o meno di restituire i dati personali o di distruggerli dopo l’uso.
Art. 15 Ad autorità estere e a privati (art. 14 e 15 LSISA) 1 L’Ufficio trasmette alla persona interessata, per eventuale risposta, singole doman- de d’informazione concernenti casi specifici emananti da autorità estere o da persone e organizzazioni private. L’Ufficio segnala all’interessato che non vi è obbligo di rispondere alla domanda d’informazione e che l’Ufficio non comunicherà di sua iniziativa l’informazione richiesta. 2 L’Ufficio può comunicare all’autorità estera, alla persona o all’organizzazione privata esclusivamente l’indirizzo e inoltre, per quanto concerne le persone del settore degli stranieri, il tipo di autorizzazione di soggiorno dell’interessato, se l’autorità, la persona o l’organizzazione richiedente rende verosimile che la persona interessata rifiuta di fornire l’informazione allo scopo di impedire l’esecuzione di pretese legali o la tutela di altri interessi degni di protezione. Se possibile e ragione- volmente esigibile, l’Ufficio offre previamente alla persona interessata l’opportunità di pronunciarsi.
Sezione 6: Protezione dei dati e sicurezza informatica
Art. 16 Consulenza in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica (art. 5 cpv. 2 LSISA) 1 L’Ufficio designa un consulente in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. Quest’ultimo verifica periodicamente l’esattezza e la sicurezza dei dati nel SIMIC. 2 L’Ufficio stabilisce in un apposito regolamento segnatamente le misure organizza- tive e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la messa a repertorio automatica del trattamento e della consultazio- ne dei dati.
Art. 17 Sicurezza informatica (art. 5 cpv. 1 LSISA) 1 La sicurezza dei dati è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199325 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dalla sezione sulla sicurezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 200326 sull’informatica nell’Ammi- nistrazione federale e dalle raccomandazioni dell’Organo strategia informatica della Confederazione.
25 RS 235.11 26 RS 172.010.58
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2 L’Ufficio, le autorità di cui agli articoli 9 e 10, l’Ufficio federale di statistica, l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, i terzi incaricati della tenuta dei conti di garanzia secondo la LAsi27, la Cassa di compensazione svizzera e le casse di compensazione cantonali adottano, ciascuno nel proprio ambito specifico, le misure d’organizzazione e d’ordine tecnico atte a salvaguardare la sicurezza dei dati per- sonali.
Art. 18 Archiviazione, cancellazione e limitazione dell’accesso (art. 17 lett. c e d LSISA) 1 I dati non più necessari sono proposti per archiviazione all’Archivio federale. I dati che l’Archivio federale giudica non degni di archiviazione sono cancellati.
2 I dati dell’ambito dell’asilo sono archiviati in ogni caso.
3 I dati di una persona naturalizzata in Svizzera sono accessibili per due anni dalla sua naturalizzazione esclusivamente ai collaboratori competenti dell’Ufficio (Ambi- to Cittadinanza). Tutti i dati dell’Ambito Cittadinanza sono proposti per archiviazio- ne all’Archivio federale 50 anni dopo la naturalizzazione o l’ultima domanda di naturalizzazione. 4 L’Ufficio cancella i dati personali non degni di archiviazione contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti: a. in caso di adozione, il nome dei genitori affilianti è sostituito dal nome del figlio, non appena noto. Al più tardi un mese dopo aver ricevuto la notifica dell’adozione, sono cancellati tutti i dati concernenti l’affiliando e i genitori affilianti; b. se il soggiorno dell’affiliando o del figlio adottivo non è stato regolato, i dati della decisione d’entrata degli affiliandi e dei figli adottivi sono cancellati dopo 26 mesi; c. in caso di decesso, i dati sono cancellati cinque anni dopo la morte; d. in caso di fine del soggiorno in Svizzera, i dati sono cancellati 15 anni dopo la fine del soggiorno; e. i dati concernenti l’impiego ai sensi degli articoli 13 lettera c e 20 dell’ordi- nanza del 6 ottobre 198628 che limita l’effettivo degli stranieri (OLS) sono cancellati dopo dieci anni; f. i dati concernenti le dichiarazioni di garanzia sono cancellati dopo cinque anni. 5 Se in uno dei casi di cui al capoverso 4 lettera d è stata emessa una misura di allontanamento o di respingimento, i dati personali sono cancellati al più presto cinque anni dopo lo scadere della misura.
27 RS 142.31 28 RS 823.21
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Art. 19 Diritti degli interessati (art. 6 LSISA) 1 I diritti degli interessati, segnatamente il diritto all’informazione, alla rettifica e alla cancellazione sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199229 sulla protezione dei dati (LPD) e dalla legge federale del 20 dicembre 196830 sulla procedura amministrativa. 2 L’interessato che intende far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare all’Ufficio una domanda scritta.
3 I dati inesatti sono rettificati d’ufficio.
Sezione 7: Statistiche e controlli
Art. 20 Statistica 1 L’Ufficio allestisce statistiche periodiche sulla base dei dati contenuti nel SIMIC, nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collabora- zione con l’Ufficio federale di statistica. Tali statistiche non devono consentire di risalire alle persone interessate. 2 L’Ufficio trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l’adempimento dei loro compiti secondo la LDDS31, la LAsi32, la LCit33, l’accordo del 21 giugno 199934 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone nonché l’accordo del 21 giugno 200135 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).
3 Pubblica le statistiche più importanti.
4 Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone od organiz- zazioni private i dati statistici complementari di cui necessitano. Può procedere a rilevazioni statistiche speciali in loro favore. 5 Collabora alla stesura della statistica federale sullo stato annuale della popolazione, di quelle sulla migrazione e sull’attività lucrativa. L’Ufficio fornisce regolarmente dati singoli su effettivi e movimento degli stranieri registrati nel SIMIC all’Ufficio federale di statistica per l’adempimento dei suoi compiti conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199336 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 6 Può autorizzare i servizi con diritto d’accesso al SIMIC ad allestire statistiche in base ai loro propri dati.
29 RS 235.1 30 RS 172.021 31 RS 142.20 32 RS 142.31 33 RS 141.0 34 RS 0.142.112.681 35 RS 0.632.31 36 RS 431.012.1
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Art. 21 Controlli 1 Con l’aiuto del SIMIC, l’Ufficio svolge controlli periodici sui permessi rilasciati e sull’effettivo degli stranieri. 2 Le autorità cantonali degli stranieri e i servizi di controllo degli stranieri incaricati dai Comuni collaborano ai lavori di controllo. A questo scopo, l’Ufficio comunica loro gli elenchi degli effettivi degli stranieri e gli elenchi delle date di scadenza dei loro permessi.
Sezione 8: Emolumenti
Art. 22 1 Per le domande d’informazione di cui all’articolo 15 capoverso 2 le persone e le organizzazioni private devono all’Ufficio un emolumento di 20 franchi.
2 Deve all’Ufficio un emolumento a copertura delle spese:
a. la persona o l’organizzazione privata, se l’Ufficio fornisce dati statistici complementari o procede a rilevazioni statistiche speciali (art. 20 cpv. 4); b. l’autorità, la persona o l’organizzazione privata, se l’Ufficio procede a rile- vazioni statistiche speciali secondo gli articoli 14 e 20 capoverso 4 da cui derivano spese importanti o un onere lavorativo considerevole. 3 Se la registrazione di dati inesatti è stata provocata da un comportamento della persona interessata in violazione dei propri doveri, possono esserle addebitati i costi per la rettifica.
4 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali dell’ordinanza del
20 maggio 198737 sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ordinanza sulle tasse LDDS).
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 23 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 23 novembre 199438 sul Registro centrale degli stranieri è abrogata.
Art. 24 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 3.
37 RS 142.241 38 RU 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741, 2003 1380, 2004 1569 4813, 2005 1321
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Art. 25 Disciplinamento transitorio in caso di guasti seri nella fase introduttiva
1 Se dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza sopravvengono guasti seri
d’ordine tecnico od organizzativo per cui è necessaria la rimessa in funzione del Registro centrale degli stranieri (RCS) o del Sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER), restano applicabili le seguenti ordinanze nel tenore previ- gente: a. l’ordinanza del 23 novembre 199439 sul Registro centrale degli stranieri; b. l’ordinanza 3 dell’11 agosto 199940 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali; c. l’ordinanza del 18 novembre 199241 concernente il sistema AUPER auto- matizzato di registrazione delle persone.
2 I sistemi d’informazione RCS e AUPER devono essere messi completamente fuori
servizio entro il 30 novembre 2006 e tutti i dati di questi sistemi devono essere distrutti o consegnati all’Archivio federale (art. 21 LPD42).
Art. 26 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 29 maggio 2006.
2 I seguenti campi di dati dell’allegato 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2007:
– «Cittadinanza del partner registrato» (n. IV., 2., a); – «Il partner registrato è svizzero» (n. IV., 2., a); – «Categoria di stranieri del partner registrato» (n. IV., 2., d); – «Data di nascita del partner registrato» (n. IV., 2., i); – «Il partner registrato è svizzero» (n. IV., 2., i);
12 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
39 RU 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741, 2003 1380, 2004 1569 4813, 2005 1321 40 RS 142.314 41 RS 142.315 42 RS 235.1
1958
Ordinanza SIMIC RU 2006
Allegato 1 (art. 4 cpv. 3)
Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati
Legenda Livelli d’accesso: A: Consultazione B: Trattamento Vuoto: Nessun accesso * Accesso ai dati EVA Unità organizzative: AFC: Autorità fiscali cantonali ASC Autorità cantonali e comunali dello stato civile CDF: Controllo federale delle finanze Cit: Autorità cantonali preposte alla cittadinanza COM: Commissioni tripartite (compreso il Segretariato federale delle commissioni tripartite) CP: Comandi cantonali e comunali di polizia CRA: Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo CS: Collaboratore specialista DFAE: Dipartimento federale degli affari esteri, Segreteria di Stato e Mansioni consolari fedpol: Ufficio federale di polizia – I: Servizio di analisi e prevenzione (SAP) – II: Polizia giudiziaria federale (PGF) – III: Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Centrale d’intervento, Sezione Documenti d’identità e ricerche di persone scomparse, AFIS DNA Services, Sezione MROS – IV: Sezione ricerche RIPOL OCF: Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera PS: Autorità cantonali, regionali e comunali di polizia degli stranieri, autorità di polizia degli stranieri del Principato del Liechtenstein RSE: Rappresentanze e missioni svizzere all’estero SR/DFGP: Servizio dei ricorsi DFGP SCAR Servizi di coordinamento asilo e rifugiati CC: Centrale di compensazione UCL: Uffici cantonali e comunali del lavoro UFG: Ufficio federale di giustizia, Divisione Assistenza giudiziaria inter- nazionale UFM: Ufficio federale della migrazione – I: Sezione informatica e statistica – II: Collaboratore specialista in materia di stranieri – III: Servizio dei fascicoli – IV: Collaboratore specialista in materia d’asilo
1959
Ordinanza SIMIC RU 2006
Catalogo dei dati SIMIC Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV
I. Dati di base
1. Identità
Appellativi B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A Cognomi* B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A Nomi* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A Data di nascita* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A Cittadinanza* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A Sesso* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A Stato civile* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A
2. Numero personale
ID personale SIMIC B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A (N. eDossier)* N. pers. settore degli B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A stranieri* N. pers. settore B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A dell’asilo
II. eDossier
1. Gestione dei fascicoli
Detentore del fascicolo A A B A A A A Trattato da CS B B B B A Trattato dal/fino B B B B A Stato del fascicolo A A B A A Data apertura fascicolo A A B A A A A
1960
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV Data di annullamento B B B B A A A Classe d’archiviazione B A B A
2. Informazioni in merito al documento
Categorie (LDDS, LAsi, B B B B A A A LCit) Designazione del B B B B A A A documento Data del documento B B B B A A A CS competente B B B B A A A Provenienza (data/tipo) A A A A A A A Data di annullamento B B B B A A A
III. Fascicoli cartacei
1. Ubicazione dei fascicoli
Ubicazione B B B B B A A A A A
2. Informazioni in merito al fascicolo
Categoria fascicolo B A B B A A A Numero fascicolo B A B B A A A
3. Contenuto fascicolo
Designazione del B B B B A A A documento Provenienza (CS, data) A A A A A A A Data d’entrata A B A A A A A Data d’uscita (ad es. A B A A A A A documento di legittimazione del Paese d’origine)
1961
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV
IV. Altri campi di dati SIMIC
1. N. riferimento
N. riferimento B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A N. riferimento cantonale B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A N. riferimento delle B B B A A B autorità competenti per la naturalizzazione Comune B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Fascicolo (ubicazio- B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ne/data/ora dalle-)
2. Settore degli stranieri
a. Identità Data di registrazione A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Statuto personale A A A A A A A A A A A A A A A A A A A (codice) Fotografia A A A B B A A A A A A A A Firma A A A B B A A A A A A A A N. AVS B A A A A A A A A A A A A A N. assicurazione sociale B A A B B A A straniera Paese d’origine B B B A B B A A A A Luogo d’origine B B B A B B A A A A Statuto dal profilo del B A A B B A soggiorno nel Paese di provenienza Cittadinanza del B B B A B B B A A B B A A A coniuge*
1962
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV Cittadinanza del partner B B B A B B B A A B B A A A registrato* Luogo di nascita* B B B B B B B A A A B B A A Nato/a in Svizzera* B B B A B B A A A A A A A A A A A A Deceduto/a il B B A A B A A A A A A A A A A A A A A Coniuge svizzero* B B B A B B A A A A A A A A A A Il partner registrato è B B B A B B A A A A A A A A A A svizzero* Libretto per stranieri B B B A B B A A A dei genitori Genitore svizzero* B B B A B B A A A A A A A A A Cognomi, nomi dei B B B B B B B A A A A A A A B B A A A genitori Cognomi, nomi, data B A A B B A A A di nascita dei figli Famiglia o gruppo B B B A B A A A (codice) N. di famiglia o di B B B A B A A A gruppo N. di controllo del B A A A A A A A A A A A B A A processo (PCN)* b. Indirizzi Indirizzo all’estero B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A Indirizzo in Svizzera B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A Comune di residenza B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A Indirizzo postale* B B B B B B A A A B A A A A Indirizzo valido dal B B B B B B A A A B A A A A
1963
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV Indirizzo di contatto in B A A B B A Svizzera o all’estero del lavoratore distaccato c. Documenti di viaggio Tipo del documento di B B A A B B B A A A A A A B B A legittimazione* Autorità di rilascio* B B A A B B B A A A A A A B B A Data del rilascio e B B A A B B B A A A A A A B B A durata di validità* Numero* B B A A B B B A A A A A A B B A d. Entrata Paese limitrofo B A A B B A Rappresentanza B B A B B A B A A A A A A B B A A all’estero responsabile* Decisione d’entrata B B A A B A A A A A A A A A A A A valida dal/al* Durata probabile del B B A B B A B A A B B soggiorno* N. di familiari parteci- B B A A B A B A A A A A A B B A panti al viaggio* Professione* B B A A B A B A A A B B A Condizioni d’entrata* B B A A B A B A A A A A A B B A Durata del soggiorno B B A A B B A B B richiesta* Tipo di copertura delle B B A A B B B B spese di soggiorno* Partner d’affari B B A A B B A A B B A (cognomi, indirizzo)*
1964
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV Dichiarazione di B B A A B A A A A garanzia sì/no* Garante (cognomi, B B A A B A B B B indirizzo)* Data di rilascio della B B A A B B B B dichiarazione di garanzia* Identità e professione B B A A B B A A A B B A dei familiari* Categoria di stranieri B B A B B B B B A del coniuge* Categoria di stranieri B B A B B B B B A del partner registrato* Preavviso* A A A A A Arrivo da (luogo)* B B A A B B B B Paese di destinazione* B B A A B B B B Visto valido fino* B B A A B B A B B N. del biglietto d’aereo* B B A A B B B B Avviso temporaneo di B B A A B B B B trasmissione* Genere di visto* B B A A B B A A A A A B B A Tipo di visto* B B A A B B A A A A B B A Scopo del visto* B B A A B B A A A A A B B A N. del visto* A A A A A A A A A A A A A A Dati complementari B B A A B B A A A A B B A concernenti il visto* N. massimo di giorni di B B A A B B A A A A B B A soggiorno*
1965
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV Durata di validità del B B A A B A B A A A A A A B B A visto* N. di entrate B B A A B B A A A A A B B A autorizzate* Notificazione del visto* B B A A B B A A B B A Motivo del rifiuto* B B A A B B B B A Decisione di rifiuto* B B A A B A A A A B A Modo d’annullamento* B B A A B B A A A A B B A Data dell’annulla- B B A A B B A A A A B B A mento* Motivo dell’annulla- B B A A B B A A A A B B A mento* e. Soggiorno e partenza Tipo di permesso A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Data effettiva d’entrata* B B A B B B A A A A A A A A A A A A Data determinante per B B A A B A A A A A A il domicilio Data cambiamento B B A A B A A A A A statuto Motivo della data B B A A B A A A A determinante Data di notificazione B B A A B B A A Autorizzazione valida B B A A B B A A A A A A A A A A A A A A dal/al* Autorità di rilascio* A A A A B A A A A Tipo dell’ammissione B B A A B B A A A A A A A A (codice)* Scopo del soggiorno* B B A A B B A A A A A A A A A A A A A
1966
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV Approvazione UFM B B A A A A A A A (tipo e data) Cambiamento luogo B B A A B A A A A A A A A A di domicilio (codice e data) Condizioni di soggiorno B B A A B B A A Indicazione decisione B B A A B B A A A preliminare Tipo di naturalizzazione B A A A A A A A B Comune di naturalizza- B A A A A A A A B zione Data di naturalizzazione B A A A A A A A A A A A A A A B Data annullamento della B B A A B B A A A A A A A A decisione Notificazione domanda A A B B A A d’asilo (data) Data ammissione A A B B A A provvisoria N. centro d’accoglienza A B B A Indicazione su «azione» A B B Indicazione «La presen- A A A B A A A A A A A te decisione può essere riutilizzata quale permesso di dimora» f. Decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro (AVOR) Riferimento all’ufficio B B A B B A del lavoro Durata di validità della B B A A B A decisione
1967
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV Tipo di contingente A A A A A A N. di contingente A A A A A A Periodo del contingente B B A A B A Unità del contingente A A A A Data della registrazione B B B A A A Data della domanda B B B A A A Articolo (richie- B B B A A A sto/autorizzato) N. di mesi (massi- B B B A A A mo/minimo) Stato del trattamento B B B A A A Motivazione B B B A A A Referenze della ditta B B B A A A g. Attività lucrativa Attività esercitata B B A B B B B A A A A A A A B B A A A A A Posizione professionale B B A B B B A A A A A Inizio e fine B B A B B B A A A A A dell’impiego Paese di lavoro B B A A B B A A A A A Attività lucrativa B B A B B B A A A A A accessoria N. ore di lavoro B B A A B B A A A A A settimanali Luogo e indirizzo di B A B B A A distacco Stato procedura notifi- B A B B A A A A A A A cazione Accordo libera circolazione UE/AELS
1968
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV Giorni di servizio già B A B B A prestato Decisione negativa B A B B A A concernente l’attività lucrativa indipendente secondo OLCP (RS 142.203) h. Dati delle aziende N. dell’azienda SIMIC A A A A A A A A A A A Nome della ditta B B A B B B A A A A A A A A A A A Indirizzi B B A B B B A A A A A A A A A A A Agglomerazione B B A B B B A A A A Gruppo economico B B A B B B A A A A Comune di lavoro B B A B B B A A A A A Ultima mutazione A A A A A A A A A A (utente/data) Paese (codice) B B A B B B A A A A N. collettivo delle B B A B B B A A A A aziende Effettivo massimo B B B A A ballerine per impresa Impresa B A B B A i. Dati sulla cittadinanza N. e categoria del fasci- B A B A A A A colo Tipo e n. della pratica B A B A A A A Lingua materna B A B A A A A Data di nascita del B A B A A A A coniuge
1969
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV Data di nascita del B A B A A A A partner registrato Luogo di nascita B A B A A A A Deceduto il B A B A A A A Cognomi e nomi dei B A B A A A A genitori Cittadinanza svizzera B A B A A A A Coniuge svizzero B A B A A A A Il partner registrato è B A B A A A A svizzero Genitore svizzero B A B A A A A Tipo e durata del per- B A B A A A A messo di soggiorno Luogo d’origine B A B A A A A Data di entrata e di B A B A A A A uscita Indirizzo in Svizzera e B A B A A A A all’estero Tipo di naturalizzazione B A B A A A A Comune di B A B A A A A naturalizzazione Data decisione B A B A A A A CS competente B A B A A A A Data di naturalizzazione B A B A A A A Data passaggio in B A B A A A A giudicato Ordini/provvedimenti B A B A A A A presi
1970
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV Nome e indirizzo degli B A B A A A A interessati Controllo del disbrigo B A B A A A A j. Misure d’allontanamento e di respingimento Data di notificazione B B A A B B A A A Valevole dal/fino B B A A B B A A A A A A A A Abrogato il B B A A B B A A A Motivazione B B A A B B A A A Ramo economico B B A A B B A A Data della domanda B B A A B B A Termine di partenza B B A A B A B A A A A A A Proroga del termine di B B A A B A B A A A A A A partenza fino Data di partenza B B A A B B A A A A A A A Sospensione dal/al B B A A B B A A A A A Osservazioni come da B B A A B B A decisione k. Rapporto di controllo alla frontiera N. posto di confine* B A A A A B A A A A A A A A Designazione posto di B A A A A B A A A A A A A A confine/funzionario* Luogo di passaggio B A A A A B A A A A A A della frontiera Entrata/partenza/sul B A A A A B A A A A A A terreno Mezzo di trasporto B A A A A B A A A A A A Motivo del tratteni- B A A A B mento
1971
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV Passaggio di frontiera B A A A B osservato da/non osservato Fatti B A A A B Osservazioni interne B A A A B Descrizione della B A A A B falsificazione Data/ora del B A A A A B A A A A A A A A respingimento* Stesura rapporto di B A A A A B A A A A A A polizia (sì/no) Motivi del B A A A A B A A A A A A A A respingimento (codice)* Data/ora della consegna B A A A A B A A A A A A dell’interessato alla polizia l. Osservazioni strutturate Codici d’osservazione B B B A B A A Codici d’osservazione B B B A B A A validi dal/al Collaboratore B B B A B A A specialista Utente B B B A B A A A Data della mutazione B B B A B A A A m. Ricerca del luogo di soggiorno Richiedente (cognomi/ B A indirizzo: soltanto per conteggio finale tasse)
1972
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV n. Tasse Tasse delle autorità B B A A B B B B B degli stranieri* Tasse delle autorità B B A B B cantonali del lavoro Tasse delle autorità pre- B B A B poste alla cittadinanza Saldo cassa B B B o. Protocollo delle mutazioni Tipo di mutazione A A A A A A A A A A A A Utente A A A A A A A A A A A A Data della mutazione A A A A A A A A A A A A Data dell’evento A A A A A A A A A A A A Data del rilascio A A A A A A A A A A A A Autorità decisionale e A A A A A A A A A A A A autorità richiedente Tipo di decisione A A A A A A A A A A A A A A A A A
3. Settore dell’asilo
a. Identità Fotografia A A A B B A A A A A A A A Firma A A A B B A A A A A A A A Religione B A B B A A A A A A AA A A A Lingua materna B A B B A A A A AA A A A Gruppo etnico B A B B A A A A A A AA A A A Cittadinanza alla nascita B A B A A A Luogo di nascita B A B A A A A A Codice d’origine B B B A A A A A A A A A A
1973
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV Cognomi e nomi dei B A B B A A A A A A A A A A A A A A genitori Mezzi finanziari propri B A B B A A A A Dichiarazione di B A B B A A A A garanzia Indirizzi B A B A B A A A A A A A A A A Categorie d’identità B A B A A (codice NINA) b. Documenti del Paese d’origine Classificazione B A B B A A A A A A A A A A A (originale, copia, …) c. Procedura In generale Tipo di pratica B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Tipo di trattamento B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Stato della procedura B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Cognomi e indirizzo B A B A A A A A A A A A A A A degli interessati Cantone di attribuzione B A B A A A A A A A A A A A A Data di apertura della B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A pratica Data del disbrigo della B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A pratica Passaggio in giudicato B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Termini B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Codice d’osservazione B A B A A A Data di deposito e di B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A evasione del ricorso CS competente A A B B A A A A A A A A A A A A A
1974
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV Rilevamento delle impronte digitali N. di controllo del B A B A A A A A A B A A A A processo (NCP)* Luogo e data del B A B A A A A A A B A A A A rilevamento Attribuzione / Ripartizione Data di disbrigo della B A B A A A A A A A A A A A decisione d’attribuzione Motivo della mutazione B A B A A A A A A A A A A A Cantone interessato B A B A A A A A A A A A A A dalla ripartizione Data ripartizione B A B A A A A A A A A A A A Determinante sì/no B A B A A A A A A A A A A A Riga per commento B A B A A A A A A A A A A A Collaboratore specia- B A B A A A A A A A A A A A lista Documento di legittimazione settore dell’asilo Categoria B A B A B A A A A A A A A A A Data dell’allestimento B A B A B A A A A A A A A A A Valevole fino B A B A B A A A A A A A A A A Attività lucrativa B A A A B A A A A A A Cognome e indirizzo B A A A B A A A A A A A A del datore di lavoro Collaboratore B A B A B A A A A A A A A A A specialista Obbligo di rimborsare e prestare garanzie Sirück Apertura conto B A B A A A A A
1975
Ordinanza SIMIC RU 2006
Campi di dati SIMIC UFM* Partner dell’UFM
PS UCL OCF CP ASC fedpol SR CC RSE DFAE CRA UF COM Cit CDF SCAR AFC * * DFGP * * G
I II III IV I II III IV Data dell’esenzione B A B A A A A A dall’obbligo di prestare garanzie Data della ripresa B A B A A A A A dell’obbligo di prestare garanzie Collaboratore B A B A A A A A specialista
1976
Ordinanza SIMIC RU 2006
Allegato 2 (art. 13 cpv. 2)
Dati che possono essere comunicati ad autorità e organizzazioni conformemente all’articolo 13 Legenda Comunicazione dei dati: CD ammessa vuoto: non ammessa Unità organizzative: OSAR: Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati CSC/ Cassa svizzera di compensazione (AVS/AI) / CCC: Casse di compensazione cantonali
OSAR CSC/CCC
Dati personali asilo Cognome(i) CD CD Nome(i) CD CD Cognome(i) e nome(i) dei genitori CD Appellativo(i) CD Data di nascita CD CD Sesso CD CD Cittadinanza CD CD Numero personale settore dell’asilo CD CD ID personale SIMIC CD CD Indirizzi CD
Procedura Tipo di pratica CD Tipo di disbrigo CD Stato della procedura CD Cantone di attribuzione CD CD Data di apertura della pratica CD
1977
Ordinanza SIMIC RU 2006
Allegato 3 (art. 24)
Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 20 aprile 198343 concernente la procedura di
approvazione nel diritto in materia di stranieri
Art. 2 Controllo della durata del soggiorno per il rilascio del permesso di domicilio L’Ufficio federale controlla in base alle copie dell’ultima proroga del permesso di dimora, trasmesse al Sistema d’informazione centrale sulla migrazione, quando può essere rilasciato il permesso di domicilio allo straniero.
2. Ordinanza del 22 maggio 200244 sull’introduzione della libera
circolazione delle persone
Art. 9 cpv. 2 2 Per le notificazioni dei Cantoni e dei Comuni si applica l’articolo 5 dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 200645.
3. Ordinanza del 20 maggio 198746 sulle tasse da riscuotere in
applicazione della LDDS
Art. 13 cpv. 2 frase introduttiva, primo periodo e lett. b 2 La tassa per il trattamento dei dati nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) è compresa nell’ammontare della tassa secondo l’articolo 12 ed è prelevata dall’Ufficio federale della migrazione direttamente presso i Cantoni. … b. le spese annue dell’Ufficio federale della migrazione per la costituzione, l’esercizio e l’ammortamento del SIMIC nonché per l’esecuzione delle pre- scrizioni della LDDS nella misura in cui non sia già prevista una tassa spe- ciale secondo la presente ordinanza.
43 RS 142.202 44 RS 142.203 45 RS 142.513; RU 2006 1945 46 RS 142.241
1978
Ordinanza SIMIC RU 2006
4. Ordinanza 2 dell’11 agosto 199947 sull’asilo relativa alle questioni
finanziarie
Art. 18 cpv. 2 2 Le persone il cui luogo di dimora è registrato come ignoto nel Sistema d’infor- mazione centrale sulla migrazione (SIMIC) hanno presumibilmente lasciato defini- tivamente la Svizzera. Il termine di prescrizione ai sensi dell’articolo 87 capoverso 2 della legge inizia a decorrere. Un eventuale saldo attivo rimane sul conto fintanto che la partenza sia stata comprovata o il soggiorno in Svizzera sia regolato dalle autorità di polizia degli stranieri.
Art. 29 cpv. 1
1 La Confederazione rimborsa trimestralmente a ogni Cantone per l’assistenza
sociale di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora un sussidio di base di 77 874 franchi e un importo K secondo la formula: B× Z Y K= × W 100 Nella formula s’intendono: B = importo di base di 22 123 151 franchi; Z = numero di nuovi richiedenti l’asilo e di nuove persone bisognose di protezione, calcolato in base alle nuove entrate registrate nel SIMIC, al termine del trimestre in questione e dei tre trimestri precedenti; W = previsione di base di 22 000 nuove entrate; Y = chiave di ripartizione determinante giusta l’articolo 27 della legge.
Art. 30 cpv. 2 2 La Confederazione partecipa a tali spese versando annualmente un importo forfeta- rio. Tale importo è calcolato in base alla formula G × P, ove s’intende: P = importo forfetario unico per persona; G = nuovo numero di persone attribuite ai Cantoni conformemente al SIMIC.
Art. 31 cpv. 1 1 La Confederazione versa trimestralmente a ogni Cantone per le spese di servizio sociale e amministrazione a favore dei rifugiati fino al rilascio del permesso di domicilio, ma al più tardi fino al giorno in cui nasce un diritto in virtù dell’arti- colo 60 capoverso 2 della legge, un importo K secondo la formula:
47 RS 142.312
1979
Ordinanza SIMIC RU 2006
(M + N) (O + P) K= + × Fr. 587.40 2 2 Nella formula s’intendono: M = numero di rifugiati l’ultimo giorno del trimestre precedente secondo il SIMIC; N = numero di rifugiati l’ultimo giorno del trimestre secondo il SIMIC; O = numero dei rifugiati ammessi provvisoriamente l’ultimo giorno del trimestre precedente secondo il SIMIC; P = numero dei rifugiati ammessi provvisoriamente l’ultimo giorno del trimestre secondo il SIMIC.
5. Ordinanza 3 dell’11 agosto 199948 sull’asilo relativa al trattamento
di dati personali
Art. 1 cpv. 1 lett. a e b; 6–8; 11 e 12 cpv. 2, 4 e 5; 14 cpv. 1 nonché gli allegati 1 e 2 Abrogati
6. Ordinanza del 18 novembre 199249 concernente il sistema AUPER
automatizzato di registrazione delle persone
Ingresso visto l’articolo 25 della legge federale del 21 marzo 197350 su prestazioni assisten- ziali agli Svizzeri all’estero; visto l’articolo 111 capoverso 1 della legge del 20 marzo 198151 sull’assistenza internazionale in materia penale,
Art. 2 cpv. 2
2 L’AUPER consiste di una banca dei dati personali nonché di tre amministrazioni
delle pratiche (Assistenza agli Svizzeri all’estero, Assistenza giudiziaria internazio- nale e il Servizio dei ricorsi DFGP).
Art. 3 lett. c Abrogata
48 RS 142.314 49 RS 142.315 50 RS 852.1 51 RS 351.1
1980
Ordinanza SIMIC RU 2006
Art. 4 Responsabilità L’Ufficio federale di giustizia assume la responsabilità del sistema AUPER.
Art. 6 cpv. 1 lett. k, l, n, o, p, q, r, s e t Abrogate
Art. 7 lett. c e f Abrogate
Art. 8 cpv. 3, 4 e 5 Abrogati
Art. 18 cpv. 4 4 La sua validità è prorogata retroattivamente al 1° gennaio 2006 fino al 1° luglio 2008.
L’allegato 1 è sostituito dalla versione seguente:
Legenda Livelli d’accesso A: consultazione B: trattamento vuoto: nessun accesso Unità organizzative: Ufficio federale di giustizia: – I Amministratore del sistema – II Registrazione – III Assistenza giudiziaria internazionale, estradizione – IV Assistenza agli Svizzeri all’estero
Ufficio federale di polizia (fedpol) Polizia giudiziaria federale (incl. UCN Interpol Berna), Ricerche RIPOL, Documenti d’identità e ricerche di persone scomparse, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, Servizio degli stranieri nel Servizio di analisi e prevenzione SR Servizio dei ricorsi DFGP
1981
Ordinanza SIMIC RU 2006
Ufficio federale di giustizia fedpol SR
I II III IV
Art. 6 Cognome, nome B B A B A A Appellativo (codice) B B A B A A Nomi di ditte e organizzazioni B B A A A Numero fascicolo, categoria fascicolo B B A B A A Tipo di pratica, numero di pratica B B A B A A Numero personale B B A B A A Sesso B B A B A A Data e luogo di nascita, data di morte B B A B A A Stato civile B B A B A A Cognome e nome dei genitori B B A B A A Cittadinanza svizzera del coniuge e della madre o del padre B B A B A A Tipo e durata del permesso di soggiorno A A A B A A Cittadinanza B B A B A A Luogo d’origine B B A B A Data di entrata e di uscita B B A A A Indirizzo in Svizzera e all’estero B B A B A A Rinvii standardizzati B B A B A A
Art. 7 lett. b Stato attuale delle singole pratiche B B B Ordini/Provvedimenti presi B A B Nome e indirizzo degli interessati B A B Controllo del disbrigo B A B Durata della permanenza all’estero B A B Richieste dei servizi/delle autorità B A B Servizio di mediazione B A B Cantone di rimpatrio B B B Durata della garanzia di assistenza B A B Assistenze concesse e rimborsi B A B A Blocco delle prestazioni assistenziali e abrogazione B A B A
Art. 7 lett. d Stato attuale delle singole pratiche B B B A Ordini/Provvedimenti presi B B B A Nome e indirizzo degli interessati B B B A Generalità dei testimoni B B B A
1982
Ordinanza SIMIC RU 2006
Ufficio federale di giustizia fedpol SR
I II III IV
Controllo del disbrigo B A B A Controllo dei termini B A B A Date d’esecuzione B A B A Regioni di ricerca B A B A Autorità e persone interessate richiedenti B B B A assistenza giudiziaria
Art. 7 lett. e Stato attuale delle singole pratiche B Ordini/Provvedimenti presi B Persone e servizi interessati B Controllo del disbrigo B Priorità di trattamento delle pratiche B Anticipo dei costi e spese procedurali B Termini perentori per il disbrigo delle B pratiche
7. Ordinanza del 21 novembre 200152 sul trattamento dei
dati segnaletici
Art. 12 1 Il numero di controllo e i dati personali corrispondenti oppure le informazioni sul luogo del reato sono trattati nel sistema informatizzato di gestione e indice infor- matizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) dell’Ufficio e nel Sistema d’infor- mazione centrale sulla migrazione (SIMIC) dell’UFM. 2 Il numero di controllo è collegato dal servizio competente della gestione dell’AFIS agli altri dati personali o relativi agli indizi rilevati sul luogo del reato contenuti nell’IPAS o nel SIMIC.
Art. 13 cpv. 1 lett. b e c 1 Al momento della comunicazione del risultato del confronto ai sensi dell’articolo 3 lettera e, l’Ufficio comunica i seguenti dati: b. dal SIMIC:
1. numero personale,
2. cognomi,
3. nomi,
4. data di nascita,
52 RS 361.3
1983
Ordinanza SIMIC RU 2006
5. sesso,
6. nazionalità,
7. appellativo,
8. numero di controllo del processo,
9. Cantone di attribuzione (settore dell’asilo)
10. autorità, luogo e data del rilevamento delle impronte digitali (settore
degli stranieri). c. abrogata
8. Ordinanza del 30 giugno 199353 sull’esecuzione di rilevazioni
statistiche federali
L’allegato è modificato come segue: ...
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Denominazione della rilevazione: Rilevazione su un campione di stranieri Oggetto della rilevazione: Statuto sul mercato del lavoro, indi- catori sulla situazione lavorativa, ricerca di lavoro, perfezionamento professionale, lavoro non remunera- to, migrazione e altre caratteristiche sociodemografiche ed economiche atte a determinare le condizioni di vita della persona interrogata e dei membri della sua economia domestica Tipo e metodo di rilevazione: Campione di persone estratto dal Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), sondaggio telefonico
53 RS 431.012.1
1984
Ordinanza SIMIC RU 2006
9. Ordinanza del 13 gennaio 199954 sul censimento federale della
popolazione del 2000
Art. 26 cpv. 1 primo periodo, cpv. 2 periodo introduttivo e lett. c 1 Per completare i moduli di rilevazione e i documenti ausiliari, l’Ufficio federale può riprendere dati contenuti nel proprio Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) e nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) dell’Ufficio federale della migrazione. ... 2 L’Ufficio federale può utilizzare le seguenti caratteristiche contenute nel SIMIC:
c. Comune di domicilio (disponibile solo nel SIMIC);
10. Ordinanza del 30 giugno 199355 sul Registro delle imprese e
degli stabilimenti
L’allegato è modificato come segue: Abbreviazioni e spiegazioni: RIS Registro delle imprese e degli stabilimenti dei settori economici primario, secondario e terziario In ordine alfabetico, nella rispettiva lingua: …
4 Sistema SIMIC d’informazione centrale sulla migrazione (UFM)
…
11. Ordinanza del 21 maggio 200356 sui lavoratori distaccati in Svizzera
Art. 6 cpv. 8 8 È applicabile l’articolo 18 dell’ordinanza del 12 aprile 200657 concernente il siste- ma d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC).
L’allegato è abrogato.
54 RS 431.112.1 55 RS 431.903 56 RS 823.201 57 RS 142.513; RU 2006 1945
1985
Ordinanza SIMIC RU 2006
12. Ordinanza del 6 ottobre 198658 che limita l’effettivo degli stranieri
Art. 47 cpv. 1 e 3 1 L’UFM effettua, conformemente all’ordinanza del 12 aprile 200659 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), un controllo automatizzato delle decisioni d’entrata e dei permessi di dimora. 3 L’assicurazione di rilascio di un permesso di dimora e l’autorizzazione a rilasciare un visto devono essere allestite con l’ausilio del SIMIC.
13. Ordinanza del 12 aprile 199560 concernente i sussidi della
Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie
Art. 10a lett. a Per i primi tre anni civili successivi all’entrata in vigore della modifica della presen- te ordinanza si applicano le seguenti regole: a. per la determinazione del numero dei frontalieri assicurati di cui all’arti- colo 3 capoverso 1 lettera c sono determinanti le cifre dell’ultimo censimen- to del Servizio di statistica (Sistema d’informazione centrale sulla migra- zione) dell’Ufficio federale della migrazione, ripartite secondo il luogo di lavoro e il Paese di residenza;
14. L’ordinanza del 25 agosto 200461 sull’Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro
Art. 5 cpv. 1 lett. b
1 Per adempiere i suoi compiti legali, l’Ufficio di comunicazione può verificare
mediante una procedura di richiamo (on line) se il nome della persona che gli è stato comunicato o denunciato è registrato in una delle seguenti banche dati: b. Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC);
58 RS 823.21 59 RS 142.513; RU 2006 1945 60 RS 832.112.4 61 RS 955.23
1986