AS 2006 1987
Ordinanza concernente l'impiego di truppe per la protezione di persone e beni all'estero
Ordinanza concernente l’impiego di truppe per la protezione di persone e beni all’estero (OPBE)
del 3 maggio 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il servizio d’appoggio dell’esercito per proteggere, all’estero, persone e beni particolarmente degni di protezione.
Art. 2 Compiti e condizioni per l’impiego 1 La truppa può essere impiegata nell’interesse della Svizzera per i compiti seguenti:
a. protezione di proprie truppe, di persone e di beni particolarmente degni di protezione; b. salvataggio e rimpatrio di civili e militari; c. raccolta di informazioni chiave a favore di impieghi conformemente alle let- tere a e b. 2 Per tali compiti è impiegato personale militare, segnatamente delle formazioni di esploratori e di granatieri dell’esercito nonché della Sicurezza militare, appositamen- te istruito, equipaggiato e preparato per eseguire simili impieghi immediatamente o dopo una breve preparazione.
3 Gli organi competenti provvedono affinché durante la preparazione e lo svolgi-
mento dell’impiego sia rispettato il diritto internazionale.
Art. 3 Domanda I dipartimenti federali, d’intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), indirizzano al Consiglio federale le domande d’impiego dell’esercito di cui all’articolo 1. Sempre che l’urgenza lo consenta, le domande sono esaminate preliminarmente in seno alla Giunta del Consiglio federale in mate- ria di sicurezza.
RS 519.4 1 RS 510.10
2005-2128 1987
Impiego di truppe per la protezione di persone e beni all’estero RU 2006
Art. 4 Mandato 1 Il Consiglio federale decide sulla domanda e impartisce il mandato per l’impiego.
2 Il mandato disciplina segnatamente:
a. le competenze degli organi civili e militari partecipanti; b. i dettagli concernenti i rapporti di subordinazione per l’impiego; c. il grado di ricorso alla forza e le misure coercitive ammessi, compreso l’impiego di armi; d. i rapporti di servizio con le autorità civili; e. il coordinamento della raccolta di informazioni; f. il finanziamento.
Art. 5 Competenze
1 Il Consiglio federale designa il dipartimento competente. Di regola, designa:
a. il DFAE, se si tratta di impieghi a favore di civili e di beni particolarmente degni di protezione; b. il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), se si tratta di prese d’ostaggi o di ricatti di competenza del pertinente Stato maggiore speciale; c. il DDPS, se si tratta di proteggere militari e beni particolarmente degni di protezione.
2 Il dipartimento competente per l’impiego approva l’ordine operativo del capo
dell’esercito e decide in merito all’avvio e alla conclusione dell’impiego.
Art. 6 Rapporti
1 Il dipartimento competente per l’impiego informa immediatamente i presidenti
delle commissioni della politica estera e della politica di sicurezza dell’Assemblea federale in merito all’avvio, agli obiettivi, allo svolgimento e alla conclusione di un impiego.
2 È fatto salvo l’articolo 70 capoverso 2 della legge militare.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2006.
3 maggio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz