AS 2006 1989
Legge federale sulla navigazione aerea
Legge federale sulla navigazione aerea (Legge sulla navigazione aerea, LNA)
Modifica del 16 dicembre 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20051, decreta:
I La legge del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1
1 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio
federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita per mezzo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipar- timento). Può delegarla a enti internazionali.
Art. 3a cpv. 2
2 Può altresì concludere con Stati stranieri o enti internazionali accordi
sulla sicurezza di volo o sul servizio di sicurezza aerea, compresa la vigilanza in questi settori.
Art. 3b, frase introduttiva e lett. b Entro i limiti delle proprie attribuzioni, e previa intesa con le altre autorità federali interessate, l’Ufficio federale può concludere, con autorità aeronautiche estere o enti internazionali, accordi concernenti la collaborazione tecnica, segnatamente in materia di: b. servizio di sicurezza aerea;
Art. 20 VI. Sistema di 1 Ai fini di migliorare la sicurezza di volo, il Consiglio federale predi- notifica degli eventi particolari spone un sistema di segnalazione degli eventi particolari nel settore dell’aviazione. Agli infortuni aeronautici si applicano le disposizioni dell’articolo 23 capoverso 1.
2005-0980 1989
Legge sulla navigazione aerea RU 2006
2 Per l’approntamento del sistema di segnalazione il Consiglio federa-
le si ispira alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 20033 relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile.
3 Il Consiglio federale può prevedere la rinuncia all’apertura di un pro-
cedimento penale nei confronti degli autori della segnalazione.
Art. 28 cpv. 2
2 Quando rilascia una concessione, l’Ufficio federale esamina in par-
ticolare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto del collegamento degli aeroporti nazionali.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 L’Ufficio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005 Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 aprile 2006.4 2 Gli articoli 3 capoverso 1, 3a capoverso 2 e 3b entrano in vigore il 1° giugno 2006.
3 L’entrata in vigore degli articoli 20 e 28 sarà fissata ulteriormente
3 maggio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 GU L 167 del 4 luglio 2003, p. 23.
4 FF 2005 6661
1990