AS 2006 1991
AS 2006 1991
Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea
Modifica dell’11 maggio 2006
Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) ordina:
I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 52 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici (LATer); visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 28 settembre 20013 concernente l’organizzazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici,
Art. 1 Per farmacopea si intendono le seguenti edizioni: a. Pharmacopoea Europaea, 5a edizione (Ph. Eur. 5), del novembre 20034, il supplemento 5.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20044, il supple- mento 5.2 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20044, il supplemento 5.3 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20044, il supplemento 5.4 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20054 e il supplemento 5.5 alla Pharma- copoea Europea del marzo 20054; b. Pharmacopoea Helvetica, 10a edizione (Ph. Helv. 10), del maggio 20065.