AS 2006 2003
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)
Modifica del 16 dicembre 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 20051, decreta:
I La legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità è modifica- ta come segue:
Art. 57a Preavviso
1 L’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione
prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’articolo 42 LPGA3. 2 Se la decisione prevista concerne l’obbligo di prestazione di un altro assicuratore, l’ufficio AI sente quest’altro assicuratore prima di emanare la decisione.
Art. 69 cpv. 1, 1bis e 2
1 In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA4:
a. le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI; b. le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impu- gnabili direttamente dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI.5
5 V. anche la cifra IV n. 2 (Coordinamento con la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale).
2004-1498 2003
Assicurazione per l’invalidità. LF RU 2006
1bis In deroga all’articolo 61 lettera a LPGA, la procedura di ricorso in caso di con- troversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 2 Gli articoli 85bis capoverso 3 e 86 LAVS6 si applicano per analogia ai procedimenti dinnanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI.7
II
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 (misure per la semplificazione della procedura) Il diritto previgente si applica: a. alle decisioni emanate dall’Ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005; b. alle opposizioni pendenti presso l’Ufficio AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005; c. ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.
III Modifica del diritto vigente Legge federale del 16 dicembre 19438 sull’organizzazione giudiziaria Art. 132 cpv. 2
2 Le deroghe di cui al capoverso 1 non valgono se la decisione impu-
gnata concerne prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità.
Art. 134
3. Spese Nella procedura di ricorso in materia d’assegnazione o di rifiuto di
prestazioni assicurative il Tribunale federale delle assicurazioni non può, di regola, addossare alle parti le spese processuali. Sono eccettua- te le controversie in materia di prestazioni dell’assicurazione per l’in- validità.
6 RS 831.10 7 V. anche la cifra IV n. 2 (Coordinamento con la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale). 8 RS 173.110
2004
Assicurazione per l’invalidità. LF RU 2006
IV
Coordinamento con altre leggi federali
1. Legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale federale (LTF)
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la LTF o la presente modifica della LAI, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, gli articoli 97 capoverso 2 e 105 capoverso 3 LTF ricevono il seguente tenore:
Art. 97 cpv. 2 2 Se il ricorso è diretto contro una decisione d’assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell’assicurazione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamen- te rilevanti.
Art. 105 cpv. 3 3 Se il ricorso è diretto contro una decisione d’assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell’assicurazione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore.
2. Legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la LTAF o la presente modifi- ca della LAI, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 69 capoversi 1 lettera b e 2 LAI riceve il seguente tenore: b. le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impu- gnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale. 2 Il capoverso 1bis e l’articolo 85bis capoverso 3 LAVS11 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
9 RS 173.110; RU 2006 12205 10 RS 173.32; RU ... (FF 2005 3689) 11 RS 831.10
2005
Assicurazione per l’invalidità. LF RU 2006
V
Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005 Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 aprile 2006.12
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2006.
26 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
12 FF 2005 6469
2006