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AS 2006 2027

Convenzione europea sull'immunità degli Stati

Convenzione europea del 16 maggio 1972 sull’immunità degli Stati

RS 0.273.1; RU 1982 1792

I

Campo d’applicazione il 23 febbraio 20061 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Austria* 10 luglio 1974 11 giugno 1976 Belgio* 27 ottobre 1975 11 giugno 1976 Cipro 10 marzo 1976 11 giugno 1976 Germania* 15 maggio 1990 16 agosto 1990 Lussemburgo* 11 dicembre 1986 12 marzo 1987 Paesi Bassi* 21 febbraio 1985 22 maggio 1985 Regno Unito* 3 luglio 1979 4 ottobre 1979 Akrotiri e Dhekelia 3 luglio 1979 4 ottobre 1979 Gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn) 3 luglio 1979 4 ottobre 1979 Guernesey 27 novembre 1987 28 febbraio 1988 Man, Isola di 27 novembre 1987 28 febbraio 1988 Caimane, Isole 3 luglio 1979 4 ottobre 1979 Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud) 3 luglio 1979 4 ottobre 1979 Turks e Caicos, Isole 3 luglio 1979 4 ottobre 1979 Vergini britanniche, Isole 3 luglio 1979 4 ottobre 1979 Jersey 27 novembre 1987 28 febbraio 1998 Montserrat 3 luglio 1979 4 ottobre 1979

1 Rimpiazza le precedenti pubblicazioni in RU 1982 1806, 1985 711, 1987 709, 1988 2070 e 1991 941. Una versione del campo di applicazione aggiornata è pubblicata sul sito internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html).

2006-0663 2027

Immunità degli Stati RU 2006

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) 3 luglio 1979 4 ottobre 1979 Terra antartica britannica 3 luglio 1979 4 ottobre 1979 Svizzera* 6 luglio 1982 7 ottobre 1982 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali,

3003 Berna.

II

Dichiarazione Svizzera La Svizzera dichiara, conformemente all’articolo 24 della Convenzione, che i tribu- nali svizzeri possono decidere, oltre ai casi retti dagli articoli 1 a 13 della Conven- zione, sui procedimenti avviati contro un altro Stato contraente nella misura in cui possono decidere su procedimenti contro Stati non parti della Convenzione.