AS 2006 2077
Decisione n. 1/2005 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul commercio dei prodotti agricoli, relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 all'Accordo
Traduzione1
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul commercio dei prodotti agricoli Decisione n. 1/2005 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica dell’appendice 6 dell’allegato 11 all’Accordo agricolo
Adottata il 21 dicembre 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2006
Il Comitato, visto l’Accordo2 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commer- cio dei prodotti agricoli (di seguito denominato « Accordo agricolo »), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, dell’allegato 11, considerando quanto segue: (1) L’Accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’Accordo agricolo sono state modificate una prima volta con decisione n. 2/20033 del comitato misto veteri- nario istituito dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’Accordo. (3) Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 all’Accordo agricolo sono state modificate da ultimo con decisione n. 2/20044 del Comitato misto veterinario istitui- to dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commer- cio di prodotti agricoli, del 9 dicembre 2004, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 all’Accordo. (4) La Confederazione Svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari5, del regolamento (CE) n. 853/20046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del regolamento (CE) n. 854/20047 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e del regolamento (CE) n. 882/20048 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai
1 Dal testo originale francese (RO 2006 2077).
2 RS 0.916.026.81
3 GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.
4 GU L 17 del 20.1.2005, pag. 1.
5 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, rettificato in GU L 226 del 25.6.2004, p 3.
6 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, rettificato in GU L 226 del 25.6.2004, p 22.
7 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206, rettificato in GU L 226 del 25.6.2004, p 83.
8 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
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Commercio dei prodotti agricoli. Dec. n. 1/2005 RU 2006
controlli ufficiali intesi a verificare le conformità alle normative in materia di man- gimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. (5) Le misure sanitarie previste dalla legislazione Svizzera sono riconosciute come equivalenti ai fini commerciali per il latte e i prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano. (6) Le disposizioni dell’appendice 6 dell’allegato 11 all’Accordo agricolo, e le loro conseguenze sui controlli, saranno riesaminate in sede di Comitato misto veterinario al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione, alfine di verificare l’equivalenza per tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari della specie bovina, conforme- mente alle disposizioni del capitolo III dell’appendice 6 di tale allegato. (7) È opportuno modificare il testo dell’appendice 6 dell’allegato 11 a tale Accordo per tener conto dei cambiamenti intervenuti nelle legislazioni comunitaria e Svizzera in vigore il 1° gennaio 2006, decide:
Art. 1 La prima tabella (Prodotti: Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina desti- nati al consumo umano) del capitolo 1 dell’appendice 6 dell’allegato 11 all’Accordo agricolo è sostituita dal testo dell’allegato alla presente decisione.
Art. 2 L’equivalenza delle misure sanitarie previste dalla legislazione Svizzera per tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano diversi dal latte e dai prodot- ti lattiero-caseari della specie bovina viene esaminata in sede di Comitato misto veterinario per essere riconosciuta ai fini commerciali al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione.
Art. 3 La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o altre persone autorizzate ad agire a nome delle parti.
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Art. 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Firmato a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.
Per il Comitato misto veterinario Il capo della delegazione della Il capo della delegazione Confederazione Svizzera: della Comunità europea: Hans Wyss Jaana Husu-Kallio
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Prodotti: Prodotti di origine animale destinati al consumo umano Allegato
Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea
Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni speciali
Norme CE Norme Svizzera
Regolamenti Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso sì Nell’ambito della presente appendice e tenuto conto (CE) (Legge sulle derrate alimentari), modificata da ultimo il 18 giugno 2004 a condizioni dell’evoluzione della legislazione comunitaria in (RS 817.0) speciali materia (testi di applicazione) e della legislazione n. 852/2004 comunitaria relativa al controllo delle importazioni Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), n. 853/2004 modificata da ultimo il 27 giugno 2001 (RS 455.1) provenienti da paesi terzi, le autorità svizzere si n. 854/2004 impegnano a modificare la legislazione nazionale Ordinanza del 1° marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo affinché vengano adottate norme equivalenti ai fini n. 882/2004 dell’igiene delle carni (OFIgC) (RS 817.191.54) commerciali. A questo scopo le autorità svizzere Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il hanno messo a punto e sottoposto a consultazione 18 agosto 2004 (RS 916.401) progetti di ordinanza. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (RS 916.020) Le disposizioni della presente appendice saranno Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione di animali e il riesaminate in sede di Comitato misto veterinario al controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190) più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica, al fine di verificare l’equivalenza Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso per tutti i prodotti di origine animale destinati al (ODerr) (RS 817.02) consumo umano diversi dal latte e dai prodotti lattiero- Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’esecuzione della legislazione caseari della specie bovina, conformemente alle sulle derrate alimentari (RS 817.025.21) disposizioni del capitolo III della presente appendice. Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella In attesa che venga effettuata la pertinente modifica produzione primaria (RS 916.020.1) della presente appendice, a tutti i prodotti di origine animale diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI) della specie bovina e dai sottoprodotti di origine (RS 817.024.1) animale non destinati al consumo umano, compresi il
Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella latte e i prodotti lattiero-caseari della specie bovina macellazione di animali (OIgM) (RS 817.190.1) non destinati al consumo umano, continua ad Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine applicarsi il capitolo II della presente appendice. animale (RS 817.022.108)
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Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea
Condizioni commerciali Equivalenza Condizioni speciali
Norme CE Norme Svizzera
Sanità animale Direttiva Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), si − Bovini 64/432/CEE modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 e 295.
Sanità pubblica Regolamenti Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate si La circolazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari − Bovini (CE) alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) (RS 817.02) della specie bovina destinati al consumo umano oggetto Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la n. 852/2004 Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella del l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità n. 853/2004 nell’economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari della specie bovina n. 854/2004 latte, OQL) (RS 916.351.0) destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. n. 882/2004 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108) Le disposizioni della legislazione svizzera concernenti in particolare i procedimenti e trattamenti termici utilizzati Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti per il latte e per i prodotti lattiero-caseari, con le relative igienici (ORI) (RS 817.024.1) conseguenze in materia di etichettatura, non si applicano Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 ai prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL) un altro Stato membro dell’Unione europea, né ai (RS 916.351.021.1) prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, in conformità delle disposizioni dell’articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.
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