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AS 2006 21

AS 2006 21

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 12 dicembre 2005

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 33, 38 capoverso 2, 44 capoverso 1 lettera a, 54 capoversi 2–4, 59a, 62, 65 capoverso 3, 71 capoverso 4, 75, 77 capoverso 4 e 105 capoverso 1bis dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (OAMal)

Art. 38a cpv. 1 frase introduttiva lett. a, cpv. 2 e 3

1 L’aliquota percentuale ammonta al 20 % dei costi eccedenti la franchigia, per

a. un preparato originale, quando questo è sostituibile con un generico figuran- te nell’elenco delle specialità e il cui prezzo massimo (art. 67 cpv. 1bis OAMal) è inferiore del 20 % almeno rispetto a quello del preparato originale corrispondente;

2 Se il medico o il chiropratico prescrivono esplicitamente, per motivi d’ordine

medico, un preparato originale, il capoverso 1 non è applicabile. 3 Il medico o il chiropratico informano il paziente dell’esistenza di almeno un gene- rico figurante nell’elenco delle specialità, idoneo a sostituire il preparato originale

II

Disposizione transitoria Gli assicuratori applicano il disciplinamento dell’aliquota percentuale previsto all’articolo 38a al più tardi entro il 1° aprile 2006.

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