AS 2006 21
AS 2006 21
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 12 dicembre 2005
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 33, 38 capoverso 2, 44 capoverso 1 lettera a, 54 capoversi 2–4, 59a, 62, 65 capoverso 3, 71 capoverso 4, 75, 77 capoverso 4 e 105 capoverso 1bis dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (OAMal)
Art. 38a cpv. 1 frase introduttiva lett. a, cpv. 2 e 3
1 L’aliquota percentuale ammonta al 20 % dei costi eccedenti la franchigia, per
a. un preparato originale, quando questo è sostituibile con un generico figuran- te nell’elenco delle specialità e il cui prezzo massimo (art. 67 cpv. 1bis OAMal) è inferiore del 20 % almeno rispetto a quello del preparato originale corrispondente;
2 Se il medico o il chiropratico prescrivono esplicitamente, per motivi d’ordine
medico, un preparato originale, il capoverso 1 non è applicabile. 3 Il medico o il chiropratico informano il paziente dell’esistenza di almeno un gene- rico figurante nell’elenco delle specialità, idoneo a sostituire il preparato originale
II
Disposizione transitoria Gli assicuratori applicano il disciplinamento dell’aliquota percentuale previsto all’articolo 38a al più tardi entro il 1° aprile 2006.