AS 2006 2119
Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)
Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)
RS 0.518.521; RU 1982 1362
Campo d’applicazione il 26 aprile 2006, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Burkina Fasoa 20 ottobre 1987 20 aprile 1988 Corea (Sud)* a 15 gennaio 1982 15 luglio 1982 Giappone* a 31 agosto 2004 A 28 febbraio 2005 Sudan 7 marzo 2006 A 7 settembre 2006 Timor-Leste 12 aprile 2005 A 12 ottobre 2005 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet del Comitato internazionale della Croce Rossa: http://www.icrc.org/dih.nsf/WEB?OpenNavigator oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Questo Stato partecipante riconosce la competenza della Commissione internazionale di accertamento dei fatti conformemente all’art. 90 del Prot.
1 Completa quelli in RU 1982 1417, 1983 608, 1984 568, 1985 602, 1986 1442, 1987 1032,
1989 781, 1991 223 2060 e 2004 3957. Una versione del campo d’applicazione
aggiornata è pubblicata sul sito internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html).
2006-1137 2119
Protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali. Prot. I RU 2006