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AS 2006 2151

Accordo concernente il traffico aereo di linea tra la Confederazione Svizzera e la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista (con all.)

Traduzione1

Accordo concernente il traffico aereo di linea tra la Confederazione Svizzera e la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista

Concluso il 21 agosto 2005 Applicato provvisoriamente dal 21 agosto 2005

La Confederazione Svizzera e la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista (qui di seguito chiamate «Parti»): animate dal desiderio di contribuire allo sviluppo dell’aviazione civile internazio- nale; animate dal desiderio di conchiudere un accordo allo scopo d’istituire servizi aerei; riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica; animate dal desiderio di consentire alle imprese di trasporti aerei di offrire al pubbli- co (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni e nell’intento di incoraggiare singole imprese di trasporti aerei a stabilire e a introdurre prezzi inno- vativi e concorrenziali; animate dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza e di protezione nel traffico aereo internazionale e confermando la loro profonda preoccupazione riguar- do ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili civili, compro- mettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono negativamente sull’esercizio di servizi aerei e minano la fiducia pubblica nella sicurezza dell’aviazione civile; in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Per l’applicazione del presente Accordo e del relativo Allegato:

a. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federa- le dell’aviazione civile e, per la Gran Giamahiria araba libica popolare socia- lista, l’Amministrazione competente per l’aviazione civile, o, in ambedue i

RS 0.748.127.194.98

1 Dal testo originale tedesco (AS 2006 2151).

2 RS 0.748.0

2005-2308 2151

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casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità; b. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli arti- coli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti; c. la locuzione «impresa di trasporti aerei designata» indica un’impresa o imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti; d. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combina- zione fra loro; e. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione; f. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione; g. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei baga- gli e delle merci e le relative condizioni d’applicazione, comprese le provvi- gioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali; h. la locuzione «tasse d’utilizzazione» sono le tasse riscosse dalle imprese designate per l’utilizzazione dell’aeroporto, delle installazioni di navigazio- ne aerea, degli impianti o dei servizi per la sicurezza dell’aviazione, compre- se i relativi servizi e installazioni. 2. L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti 1. Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. 2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono: a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte; b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; c. di altri diritti stabiliti nel presente Accordo.

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3. Nessun disposto nel paragrafo 1 del presente articolo conferisce alle imprese

designate di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte. 4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facili- tare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

1. Le imprese designate fruiscono di condizioni di concorrenza pari ed eque per

l’approntamento dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo. 2. Ciascuna Parte adotta tutte le misure appropriate, nei limiti delle sue competenze, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione o di pratiche concorrenziali sleali che si ripercuotono svantaggiosamente sulla posizione concorrenziale delle imprese designate dell’altra Parte. 3. Nessuna Parte impone alle imprese designate dell’altra Parte un diritto preferen- ziale, una quota di carico utile, una tassa di nullaosta o qualsiasi altra condizione riguardo a capacità, frequenze o trasporti in contraddizione con lo scopo del presente Accordo.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti 1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata o l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte. 2. Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immi- grazione, nonché le prescrizioni doganali e sanitarie –sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci o agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte mentre le persone e le cose si trovano su detto territorio. 3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire le sue imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionate nel pre- sente articolo.

Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese per l’esercizio dei servizi convenuti. Tali designazioni sono oggetto di notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

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2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica di una simile designazione accordano senza indugio alle imprese designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio,. 3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra Parte provino d’essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformità con le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure imporre le condizioni che ritiene necessarie per l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, se detta Parte non ha la prova che le imprese hanno la sede principale delle loro attività nel territo- rio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato da detta Parte. 5. Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare qualsiasi servi- zio convenuto.

Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente

l’autorizzazione per l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condi- zioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se: a. non ha la prova che le suddette imprese hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalla suddetta Parte, oppure b. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i rego- lamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se c. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. Sempre che la revoca immediata, la sospensione temporanea o l’imposizione

delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, i diritti definiti nel presente articolo potranno essere esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 7 Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto inter- nazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illeciti, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposi- zioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a

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bordo di aeromobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all’Aia il 16 dicem- bre 19704, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 19715, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19886 e di ogni altra convenzione e di ogni altro protocollo relativo alla sicurezza dell’aviazione civile al quale le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aero- porti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale e designate come Allegati alla Convenzione, nonché alle relative procedu- re raccomandate, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si confor- mino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni, contenute nel paragrafo 3 del presente articolo e concernenti la sicurezza dell’aviazione, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché vengano applica- ti in modo efficace sul suo territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta

dell’altra Parte di prendere ragionevoli misure di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia. 5. In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili, oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si aiutano reciprocamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate per porre fine con rapidità e sicurezza a un simile incidente o a una simile minaccia di incidente. 6. Se una Parte ha ragionevoli motivi di credere che l’altra Parte deroghi alle dispo- sizioni di sicurezza del presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono domandare consultazioni immediate con le autorità aeronautiche di quest’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15)

3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31

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giorni dalla data di una tale domanda, vi è un motivo sufficiente di differire, revoca- re o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o di imporre condizioni. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti unilaterali prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.

Art. 8 Sicurezza tecnica 1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. 2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o ricono-sciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo. 3. Ciascuna Parte può domandare in qualsiasi momento consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte agli impianti aeroportuali, all’equipaggio, agli aeromobili o al loro esercizio. Siffatte consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dopo la ricezione della domanda.

4. Se dopo siffatte consultazioni una Parte constata che l’altra non mantiene né

applica efficacemente gli standard di sicurezza di cui al paragrafo 3 del presente articolo e corrispondenti in quel momento alle esigenze stabilite nella Convenzione, tali constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere agli standard dell’Orga- nizzazione dell’aviazione civile internazionale sono notificati all’altra Parte. L’altra Parte deve adottare entro il periodo concordato adeguate misure per rimediarvi. 5. Inoltre, in virtù dell’articolo 16 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato da un’impresa di una Parte, oppure a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti competenti dell’altra Parte, a condizione che l’ispezione non causi ritardi indebiti all’esercizio dell’aeromobile. A prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 33 della Convenzione, l’ispezione deve servire ad appurare la validità dei documenti necessari e delle licenze degli equipaggi e a garantire che le attrezzature dell’aeromobile e il relativo stato corrispondono in quel dato momento agli standard previsti dalla Convenzione. 6. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o di modificare immediatamente l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa o di imprese dell’altra Parte se sono necessarie misure urgenti per garantire la sicurezza di un’operazione di volo. 7. Tutte le misure adottate in conformità con il paragrafo 6 del presente articolo sono abrogate appena non sussistono più le ragioni di tali misure.

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Art. 9 Dazi, tasse e diritti 1. All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte, le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate ali- mentari, le bevande e i tabacchi trasportati a bordo di siffatti aeromobili, sono esen- tati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta. 2. Sono parimenti esentati da questi diritti e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi: a. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte; b. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali; c. i carburanti e i lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate di una Parte, anche se tali provviste sono utilizzate dagli aeromobili in volo sopra il terri- torio della Parte dove sono state imbarcate; d. i documenti necessari alle imprese designate, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate a fini commer- ciali e operativi all’interno dell’aeroporto, a condizione che simile materiale e simili attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci. 3. Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale, le riserve e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non sono riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le

imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese per la locazione o il trasferimento nel territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che anche quest’altra Parte accordi tali esenzioni a dette imprese.

Art. 10 Transito diretto I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata saranno sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro le azioni violente, la pirateria aerea e il contrabbando di sostanze stupefacenti non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altri diritti analoghi.

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Art. 11 Tasse di utilizzazione 1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia. 2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nei servizi internazionali. 3. Ciascuna Parte promuove consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni necessarie per consentire una verifica precisa dell’adeguatezza delle tasse in conformità con i principi contenuti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti entro un termine ragionevole su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazio- ne, affinché gli stessi possano notificare il loro parere prima dell’applicazione delle modifiche.

Art. 12 Attività commerciali 1. Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto. 2. Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono i provvedimenti idonei ad assicurare che le rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte funzionino in modo adeguato. 3. In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

4. Le imprese designate di ciascuna Parte hanno il diritto di concludere con le

imprese designate di ciascuna Parte accordi di cooperazione, come accordi di preno- tazione di capacità («blocked-space»), accordi di ripartizione di codici («code- sharing») o altri accordi commerciali.

Art. 13 Conversione e trasferimento degli introiti Fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali, le imprese designate hanno il diritto di convertire al tasso ufficiale e di trasferire nel loro Paese le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

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Art. 14 Tariffe 1. Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali proposte conformemente al presente Accordo siano comunicate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche. 2. Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a: a. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique; b. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive otte- nute con l’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese; c. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sus- sidi statali diretti o indiretti o ad aiuti. 3. Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o applicata dalle imprese designate di una Parte per esercitare servizi aerei internazionali tra i loro territori. Se una Parte ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, può domandare consultazioni e notificare all’altra Parte le ragioni del suo disaccordo entro un termine di trenta (30) giorni dopo avere ricevuto la domanda. Simili nego- ziati si svolgono al più tardi trenta (30) giorni dopo la ricezione della domanda. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa viene applicata o rimane in vigore.

Art. 15 Approvazione degli orari 1. Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano sottoposti alle proprie autorità aeronautiche almeno trenta (30) giorni prima di avviare l’esercizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica anche alle successive modifiche di orario. 2. Per i voli supplementari che vogliono esercitare sui servizi convenuti al di fuori degli orari approvati, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima del volo.

Art. 16 Statistiche Le autorità aeronautiche del le Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodi- che o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 17 Consultazioni Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazio- ne, interpretazione, applicazione o alla modifica del presente Accordo. Siffatte consultazioni, che possono svolgersi tra le autorità aeronautiche, iniziano il più presto possibile, al più tardi però entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diver-

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samente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.

Art. 18 Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non viene composta

mediante negoziati diretti o per via diplomatica, può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale. 2. In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro e i due arbitri cooptano un presiden- te, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di sessanta (60) giorni a decor- rere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso dei trenta (30) giorni successivi alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. 3. Il tribunale arbitrale fissa le sue procedure e decide sulla suddivisione delle spese risultanti dalla procedura. 4. Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 19 Modifiche 1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se è convenuta tra le Parti, è applicata provvisoria- mente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali. 2. Modifiche dell’Allegato del presente Accordo possono essere convenute diretta- mente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche entrano in vigore con effetto immediato.

3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al

traffico aereo che vincola ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 20 Denuncia 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. 2. La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, sempre che siano trascorsi dodici (12) mesi dalla sua ricezione. Essa può tuttavia essere revocata di comune intesa prima che scada questo termine. 3. Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale ne ha ricevuto comunicazione.

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Art. 21 Registrazione Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 22 Entrata in vigore Il presente Accordo è applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma e abroga l’Accordo dell’11 giugno 19717 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba di Libia concernente i trasporti aerei regolari. Esso entra in vigore appena le Parti si sono notificate l’un l’altra l’adempimento delle loro formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Con l’entrata in vigore del presente Accordo viene abrogato l’Accordo dell’11 giugno 1971 tra le Parti concernente i trasporti aerei regolari.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dalle rispettive Parti, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tripoli, il 21 agosto 2005, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca, araba e inglese, i tre testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per la Per la Gran Giamahiria araba libica Confederazione Svizzera: popolare socialista: Joseph Deiss Mohamed Osama Nuri Seddigh

7 RU 1973 276, 1975 475

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Allegato

Tavole delle linee A. Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei: Da punti in Svizzera verso ogni punto in Libia.

B. Linee sulle quali le imprese designate dalla Gran Giamahiria araba libica popolare socialista possono esercitare servizi aerei: Da punti in Libia verso ogni punto in Svizzera.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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