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AS 2006 2319

Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione

Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)

del 17 dicembre 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20032, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l’or- ganizzazione e l’attività dell’amministrazione. A tal fine contribuisce all’informa- zione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali.

Art. 2 Campo d’applicazione personale

1 La presente legge si applica:

a. all’amministrazione federale; b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all’Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell’articolo 5 della legge fede- rale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa; c. ai Servizi del Parlamento.

2 La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera né alla Commis-

sione federale delle banche. 3 Il Consiglio federale può escludere dal campo d’applicazione altre unità dell’am- ministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all’Ammini- strazione federale, se: a. è necessario per l’adempimento dei compiti loro affidati; b. l’assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure c. i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza.

RS 152.3

2002-2540 2319

Legge sulla trasparenza RU 2006

Art. 3 Campo d’applicazione materiale

1 La presente legge non si applica:

a. all’accesso a documenti ufficiali concernenti

1. procedimenti civili,

2. procedimenti penali,

3. procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale,

4. procedure internazionali di composizione delle controversie,

5. procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubbli-

co, nonché

6. procedimenti arbitrali;

b. al diritto di una parte di consultare gli atti nell’ambito di una procedura amministrativa di prima istanza. 2 L’accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 4 Riserva di disposizioni speciali Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: a. dichiarano segrete determinate informazioni; o b. prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l’accesso a determinate informazioni.

Art. 5 Documenti ufficiali

1 Per documento ufficiale si intende ogni informazione:

a. registrata su un supporto qualsiasi; b. in possesso dell’autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e c. concernente l’adempimento di un compito pubblico. 2 Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddi- sfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.

3 Non sono considerati ufficiali i documenti:

a. utilizzati da un’autorità per scopi commerciali; b. la cui elaborazione non è terminata; o c. destinati all’uso personale.

4 RS 235.1

Legge sulla trasparenza RU 2006

Sezione 2: Diritto di accesso ai documenti ufficiali

Art. 6 Principio della trasparenza 1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informa- zioni sul loro contenuto da parte delle autorità. 2 Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d’autore. 3 Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.

Art. 7 Eccezioni 1 Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:

a. ledere in modo considerevole la libera formazione dell’opinione e della volontà di un’autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legisla- tivo o amministrativo o di un’autorità giudiziaria; b. perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità; c. compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera; d. compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera; e. compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni; f. compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Sviz- zera; g. comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari; h. far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto. 2 Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera priva- ta di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l’interesse pubblico all’accesso.

Art. 8 Casi particolari 1 Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corap- porto. 2 I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa. 3 Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione. 4 L’accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso.

Legge sulla trasparenza RU 2006

5 L’accesso ai rapporti di valutazione dell’efficienza dell’Amministrazione federale e dell’efficacia delle sue misure è garantito.

Art. 9 Protezione dei dati personali 1 I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati. 2 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l’articolo 19 LPD5. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.

Sezione 3: Procedura di accesso ai documenti ufficiali

Art. 10 Domanda di accesso 1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all’autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge.

2 IlConsiglio federale può prevedere una procedura particolare per l’accesso a

documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all’estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali.

3 La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.

4 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura:

a. tiene conto dei bisogni particolari dei media; b. può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti; c. può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso.

Art. 11 Diritto di essere consultati

1 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati per-

sonali, l’autorità, qualora preveda di accordare l’accesso, consulta la persona inte- ressata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni. 2 L’autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.

Art. 12 Presa di posizione dell’autorità 1 L’autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda.

5 RS 235.1

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2 Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda

concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali. 3 Se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’ac- cesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. 4 L’autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di acces- so limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L’informazione e la moti- vazione relative alla limitazione o al diniego dell’accesso devono avvenire per scritto.

Art. 13 Mediazione

1 Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona:

a. il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato; b. sulla cui domanda l’autorità non si è pronunciata entro il termine; o c. che è stata consultata secondo l’articolo 11, se l’autorità intende accordare l’accesso contro la sua volontà. 2 La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità o dallo scadere del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione.

3 Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.

Art. 14 Raccomandazione Se la mediazione non ha successo, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di media- zione, una raccomandazione scritta all’attenzione dei partecipanti alla procedura.

Art. 15 Decisione 1 Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla rice- zione della raccomandazione, l’emanazione di una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa. 2 Per il resto l’autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto racco- mandato: a. intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento uffi- ciale; b. intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali.

6 RS 172.021

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3 La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomanda- zione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1.

Art. 16 Ricorso 1 La decisione può essere impugnata presso la Commissione federale della protezio- ne dei dati e della trasparenza (Commissione) secondo l’articolo 33 LPD7. 2 Il diniego di giustizia e la ritardata giustizia sono assimilati a una decisione.

3 Nell’ambito della procedura di ricorso, la Commissione ha anche accesso ai docu- menti ufficiali sottoposti al segreto d’ufficio.

4 La Commissione decide entro due mesi.

5 Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della proce- dura amministrativa federale.

Art. 17 Emolumenti

1 L’accesso a documenti ufficiali è soggetto al versamento di un emolumento.

2 Non vengono riscossi emolumenti per:

a. le domande il cui trattamento richiede poco lavoro; b. la procedura di mediazione (art. 13); e c. la procedura di decisione (art. 15). 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Rimangono salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali. 4 Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di infor- mazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento.

Sezione 4: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Art. 18 Compiti e competenze Secondo la presente legge, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato), di cui all’articolo 26 LPD8, ha in particolare i compiti e le competenze seguenti: a. dirige la procedura di mediazione (art. 13) ed emana una raccomandazione se la mediazione non ha successo (art. 14); b. d’ufficio o su richiesta, informa i privati e le autorità sulle modalità di acces- so ai documenti ufficiali;

7 RS 235.1 8 RS 235.1

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c. si pronuncia in merito ai progetti di atti legislativi federali e ai provvedimen- ti federali che concernono in misura considerevole il principio della traspa- renza.

Art. 19 Valutazione 1 L’Incaricato valuta l’applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall’esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all’atten- zione del Consiglio federale. 2 Un primo rapporto sui costi provocati dall’esecuzione della presente legge è sotto- posto al Consiglio federale entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.

3 I rapporti dell’Incaricato sono pubblicati.

Art. 20 Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti 1 Nell’ambito della procedura di mediazione, l’Incaricato ha anche accesso ai docu- menti ufficiali soggetti al segreto d’ufficio. 2 L’Incaricato e il suo segretariato sottostanno al segreto d’ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informa- zioni.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 21 Esecuzione Il Consiglio federale può in particolare emanare disposizioni concernenti: a. la gestione dei documenti ufficiali; b. l’informazione sui documenti ufficiali; c. la pubblicazione dei documenti ufficiali.

Art. 22 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 23 Disposizione transitoria La presente legge è applicabile ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un’autorità dopo la sua entrata in vigore.

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Art. 24 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004 Il presidente: Bruno Frick Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2005.9

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2006.

24 maggio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 FF 2004 6435

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Allegato (art. 22)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 199710 sulle misure per la salvaguardia

della sicurezza interna

Art. 18 cpv. 1–4 1 Chiunque può chiedere all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di verificare se nel sistema d’informazione dell’Ufficio federale vengono trattati, in conformità con la legge, dati che lo concernono. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica al richiedente, con una rispo- sta standard, che in modo non conforme alla legge non è stato trattato alcun dato che lo concerne o che, nel caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha indirizzato all’Ufficio federale una raccomandazione volta a correggerli.

2 Contro detta comunicazione non sono ammessi rimedi giuridici. La persona inte-

ressata può chiedere che la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza esamini la comunicazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati o l’esecuzione della raccomandazione da lui emanata. La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica alla persona interessata, con una risposta standard, che l’esame ha avuto luogo conformemente al senso della richiesta. 3 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, eccezionalmente e secondo i disposti della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati, può informare il richiedente in modo adeguato, se ciò non pregiudica la sicu- rezza interna o esterna e se altrimenti il richiedente dovesse subire un danno rilevan- te e irreparabile. 4 I Cantoni trasmettono all’Incaricato federale della protezione dei dati e della tra- sparenza le richieste relative a documenti della Confederazione.

2. Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 194312

Art. 17a Principio di trasparenza 1 La legge del 17 dicembre 200413 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribu- nale federale allorché adempie compiti amministrativi.

10 RS 120 11 RS 235.1 12 RS 173.110 13 RS 152.3; RU 2006 2319

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2 Il Tribunale federale designa un organo di ricorso che decide sui ricorsi contro le sue decisioni concernenti l’accesso a documenti ufficiali. Esso può prevedere che non si proceda a un esperimento di conciliazione; in tal caso il suo parere su una domanda di accesso a documenti ufficiali equivale a una decisione impugnabile.

3. Legge del 4 ottobre 200214 sul Tribunale penale federale

Art. 25a Principio di trasparenza 1 La legge del 17 dicembre 200415 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribu- nale penale federale allorché adempie compiti amministrativi. 2 Il Tribunale penale federale designa un organo di ricorso che decide sui ricorsi contro le sue decisioni concernenti l’accesso a documenti ufficiali. Esso può preve- dere che non si proceda a un esperimento di conciliazione; in tal caso il suo parere su una domanda di accesso a documenti ufficiali equivale a una decisione impugna- bile.

4. Legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati

Sostituzione di espressioni Negli articoli 6 capoverso 2 e 11 capoverso 1, nonché nel titolo precedente l’arti- colo 26 l’espressione «Incaricato federale della protezione dei dati» è sostituita con «Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza». Negli articoli 27 capoverso 1, 28, 29 capoversi 1, 30 capoverso 1, 31 capoverso 2,

32 capoverso 1, 33 capoverso 1 lettera a, nonché 34 capoverso 2 lettera b

l’espressione «Incaricato della protezione dei dati» è sostituita con «Incaricato ». Negli articoli 25 capoverso 5, 29 capoverso 4, 30 capoverso 2, 32 capoverso 3 e 33 capoverso 1, nonché nel titolo precedente l’articolo 33 l’espressione «Commissione federale della protezione dei dati» è sostituita con «Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza».

Art. 19 cpv. 1bis e 3bis 1bis Nell’ambito dell’informazione ufficiale del pubblico gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali anche d’ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 200417 sulla trasparenza se:

14 RS 173.71 15 RS 152.3; RU 2006 2319 16 RS 235.1 17 RS 152.3; RU 2006 2319

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a. i dati personali da comunicare sono in rapporto con l’adempimento di com- piti pubblici; e b. sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati. 3bis Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali median- te servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base giuridica prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rendono accessibili informazioni al pubblico in virtù del capoverso 1bis. Se non sussiste più l’interesse pubblico a render- li accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comuni- cazione automatizzato.

Art. 20 cpv. 3

3 È fatto salvo l’articolo 19 capoverso 1bis.

Art. 25bis Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati personali Finché è in corso una procedura concernente l’accesso a documenti ufficiali ai sensi della legge del 17 dicembre 200418 sulla trasparenza che contengono dati personali, la persona interessata può, nell’ambito di questa procedura, far valere i diritti che le spettano in virtù dell’articolo 25 della presente legge rispetto ai documenti oggetto della procedura di accesso.

Art. 26 cpv. 1 1 L’Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) è nominato dal Consiglio federale.

Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e

1 L’Incaricato ha in particolare gli altri compiti seguenti:

e. assumere i compiti conferitigli dalla legge del 17 dicembre 200419 sulla tra- sparenza.

5. Legge federale del 7 ottobre 199420 sugli Uffici centrali di polizia

giudiziaria della Confederazione

Art. 14 cpv. 2 e 3 2 Ogni interessato può esigere dall’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza che egli verifichi se un ufficio centrale stia trattando, in maniera legale, dati a lui relativi. L’incaricato federale della protezione dei dati e della tra-

18 RS 152.3; RU 2006 2319 19 RS 152.3; RU 2006 2319 20 RS 360

Legge sulla trasparenza RU 2006

sparenza comunica al richiedente, con una risposta standard, che non è stato trattato illegalmente alcun dato a lui relativo oppure che, in caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha inviato all’Ufficio centrale una raccomandazione affinché detti errori vengano corretti.

3 Contro detta comunicazione non può essere utilizzato alcun rimedio giuridico.

Tuttavia, l’interessato può esigere che la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza verifichi la comunicazione dell’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o l’esecuzione della raccomandazione da lui inviata. La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica all’interessato, con una risposta standard, che la verifica è avvenuta con- formemente al senso della richiesta.