AS 2006 2353
Ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto
Ordinanza relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (OLIVA)
Modifica del 24 maggio 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 marzo 20001 concernente l’imposta sul valore aggiunto è modi- ficata come segue:
Titolo prima dell’art. 1a Sezione 1a: Prestazioni di aircraft management e prestazioni analoghe (art. 14 cpv. 3 LIVA)
Art. 1a È considerato luogo delle prestazioni di servizi di gestione e d’esercizio di aeromo- bili (aircraft management) e delle prestazioni analoghe concernenti segnatamente navi, vagoni ferroviari e contenitori, come pure di parti di prestazioni simili, quello nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali vengono effettuate le prestazioni, oppure, in assenza di simile sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.
Titolo prima dell’art. 4a Sezione 2a: Operazioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali nonché operazioni di assistenza all’infanzia e alla gioventù (art. 18 n. 8 e 9 LIVA)
Art. 4a Le operazioni di cui all’articolo 18 numeri 8 e 9 della legge sono escluse dall’imposta anche se il prestatore non esegue le prestazioni direttamente alle perso- ne sostenute o assistite, bensì incarica un’istituzione di assistenza, aiuto e sicurezza
1 RS 641.201
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sociali o un’istituzione di assistenza all’infanzia e alla gioventù di eseguire tali prestazioni e di fatturarle.
Art. 14 cpv. 2
2 Se le indicazioni secondo il capoverso 1 non sono complete o se, in deroga
all’articolo 37 capoverso 4 della legge, è stata indicata l’imposta su contratti, fatture, quietanze, note di credito e simili, va imposta la controprestazione totale. In caso d’indicazione dell’imposta e dell’imposizione dei margini, l’imposizione dei margini è però ammessa se emerge o il contribuente dimostra che, a causa di questa lacuna, la Confederazione non ha subito perdite d’imposta.
Titolo prima dell’art. 15a
Sezione 7a: Fatturazione (Art. 37 LIVA)
Art. 15a L’Amministrazione federale delle contribuzioni accetta anche fatture e documenti sostitutivi delle fatture secondo l’articolo 37 capoversi 1 e 3 della legge, che non adempiono pienamente le esigenze relative al nome e all’indirizzo del contribuente e al destinatario della fornitura o della prestazione di servizi secondo l’articolo 37 capoverso 1 lettere a e b della legge, purché le indicazioni effettive permettano d’identificare chiaramente le persone interessate.
Titolo prima dell’art. 45a
Sezione 14a: Trattamento di lacune formali
Art. 45a Non vi è alcuna ripresa fiscale sulla base di semplici lacune formali se emerge o il contribuente dimostra che la Confederazione non ha subito perdite d’imposta per l’inosservanza di una prescrizione di forma prevista dalla legge o dalla presente ordinanza in materia di allestimento dei gustificativi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.
24 maggio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz
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