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AS 2006 2393

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione

Traduzione1

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione

Concluso a Strasburgo il 15 maggio 2003 Approvato dall’Assemblea federale il 7 ottobre 20052 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 31 marzo 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2006

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati firmatari del presente Protocollo, considerando l’opportunità di completare la Convenzione penale sulla corruzione3 (STE n. 173, qui di seguito «la Convenzione») al fine di prevenire e di lottare contro la corruzione; considerando altresì che il presente Protocollo consentirà un’attuazione più ampia del Programma d’azione del 1996 contro la corruzione, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Terminologia

Art. 1 Terminologia Ai fini del presente Protocollo: 1. Il termine «arbitro» va considerato in riferimento al diritto nazionale dello Stato Parte al presente Protocollo e, in ogni caso, include la persona che, in virtù di un accordo di arbitrato, è chiamata a pronunciare una decisione giuridicamente vinco- lante su una controversia sottopostale dalle Parti a detto accordo.

2. Il termine «accordo di arbitrato» designa un accordo riconosciuto dal diritto

nazionale e in virtù del quale le Parti convengono di sottoporre una controversia al lodo di un arbitro. 3. Il termine «giurato» va considerato in riferimento al diritto nazionale dello Stato Parte al presente Protocollo e, in ogni caso, include la persona che agisce in quanto membro non professionale di un organo collegiale incaricato di pronunciarsi sulla colpevolezza di un imputato nell’ambito di un processo penale.

RS 0.311.551

1 Dal testo originale francese (RO 2006 2393).

2 RU 2006 2371 3 RS 0.311.55; RU 2006 2375

2004-1262 2393

Convenzione penale sulla corruzione. Prot. aggiuntivo RU 2006

4. Nel caso di procedimenti che coinvolgono un arbitro o un giurato straniero, lo Stato che promuove il procedimento può applicare la definizione di arbitro o di giurato soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto nazionale.

Capitolo II: Misure da adottare a livello nazionale

Art. 2 Corruzione attiva di arbitri nazionali Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, offrire o procurare, diretta- mente o indirettamente, un indebito vantaggio a un arbitro che esercita le sue fun- zioni secondo il diritto nazionale sull’arbitrato di detta Parte, per sé o per terzi, affinché questi compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 Corruzione passiva di arbitri nazionali Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto che un arbitro che esercita le sue funzioni secondo il diritto nazionale sull’arbitrato di tale Parte, solleciti o riceva, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio o ne accetti l’offerta o la promessa, per sé o per terzi, per compiere o astenersi dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 4 Corruzione di arbitri stranieri Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno, quando coinvolgono un arbitro che esercita le sue funzioni secondo il diritto nazionale sull’arbitrato di qualsiasi altro Stato.

Art. 5 Corruzione di giurati nazionali Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno, quando coinvolgono una persona che esercita le funzioni di giurato in seno al proprio sistema giudiziario.

Art. 6 Corruzione di giurati stranieri Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno, quando coinvolgono una persona che esercita le funzioni di giurato in seno al sistema giudiziario di qualsiasi altro Stato.

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Capitolo III: Controllo dell’attuazione e disposizioni finali

Art. 7 Controllo dell’attuazione Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) assume il controllo dell’attuazione del presente Protocollo ad opera delle Parti.

Art. 8 Relazioni con la Convenzione 1. Gli Stati Parte considerano le disposizioni degli articoli 2–6 del presente Proto- collo articoli aggiuntivi alla Convenzione.

2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono

compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.

Art. 9 Dichiarazioni e riserve 1. La Parte che ha fatto una dichiarazione in base all’articolo 36 della Convenzione può fare una dichiarazione analoga concernente gli articoli 4 e 6 del presente Proto- collo all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, d’approvazione o di adesione. 2. La Parte che ha fatto una riserva in base all’articolo 37 paragrafo 1 della Conven- zione, intesa a limitare l’applicazione dei reati di corruzione passiva di cui all’articolo 5 della Convenzione, può fare una riserva analoga concernente gli artico- li 4 e 6 del presente Protocollo all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Qualsiasi altra riserva di una Parte in base all’articolo 37 della Convenzione si applica ugualmente al presente Protocollo, sempre che detta Parte non esprima l’intenzione contraria all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accet- tazione, di approvazione o di adesione.

3. Non sono ammesse altre riserve.

Art. 10 Firma ed entrata in vigore 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione. Questi Stati possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante: a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure b. firma con riserva di ratifica, di accettazione o d’approvazione, seguita da ra- tifica, accettazione o da approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

3. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al

decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 qui sopra e soltanto dopo che la Convenzione stessa sia entrata in vigore.

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4. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il suo consenso ad

essere vincolato dal Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui ha espresso il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 qui sopra. 5. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Proto- collo senza aver simultaneamente o previamente espresso il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione.

Art. 11 Adesione al Protocollo 1. Ogni Stato o la Comunità europea che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo una volta che questo sia entrato in vigore. 2. Per ogni Stato o per la Comunità europea che vi aderisce, il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 12 Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o la Comunità europea può, all’atto della firma o al momento del

deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo. 2. Ciascuna Parte può, in ogni momento successivo, mediante dichiarazione indiriz- zata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e di cui cura le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a stipulare. Per detto territorio il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto la dichiarazione. 3. Qualsiasi dichiarazione effettuata in virtù dei due paragrafi precedenti può, per quanto concerne il territorio designato nella dichiarazione, essere revocata mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. La revoca ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta notifica.

Art. 13 Denuncia 1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un

periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta notifica.

3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente la denuncia del

presente Protocollo.

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Art. 14 Notifiche Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consi- glio d’Europa e agli Stati, o alla Comunità europea, che hanno aderito al presente Protocollo: a. le firme del presente Protocollo; b. il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di ade- sione; c. le date di entrata in vigore del presente Protocollo secondo gli articoli 10, 11 e 12; d. le dichiarazioni o riserve formulate in virtù degli articoli 9 e 12; e. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione concernente il presente Proto- collo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il pre- sente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consi- glio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuna Parte firmataria e aderente.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 1° luglio 2006 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Albania 15 novembre 2004 1° marzo 2005 Armenia 9 gennaio 2006 1° maggio 2006 Bulgaria 4 febbraio 2004 1° febbraio 2005 Croazia 10 maggio 2005 1° settembre 2005 Danimarca* 16 novembre 2005 1° marzo 2006 Irlanda 11 luglio 2005 1° novembre 2005 Lussemburgo 13 luglio 2005 1° novembre 2005 Macedonia 14 novembre 2005 1° marzo 2006 Norvegia 2 marzo 2004 1° febbraio 2005 Paesi Bassi* 16 novembre 2005 1° marzo 2006 Regno Unito 9 dicembre 2003 1° febbraio 2005 Romania 29 novembre 2004 1° marzo 2005 Slovacchia 7 aprile 2005 1° agosto 2005 Slovenia 11 ottobre 2004 1° febbraio 2005 Svezia* 25 giugno 2004 1° febbraio 2005 Svizzera* 31 marzo 2006 1° luglio 2006 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese si possono consultare sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

Dichiarazione Svizzera La Svizzera dichiara che punirà i fatti ai sensi degli articoli 4 e 6 soltanto nella misura in cui il comportamento della persona corrotta costituisce un atto o un’omissione contrastante coi suoi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento.

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