Lexipedia

AS 2006 2451

Ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari

Ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (OEPIN)

del 9 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso 2 lettera b e 101 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare; visto l’articolo 47 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19912 sulla radioprotezione, ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina le esigenze in materia di qualifica, formazione e idoneità del personale degli impianti nucleari importante per la sicurezza nucleare interna, nonché l’autorizzazione del personale soggetto ad autorizzazione.

Capitolo 2: Personale di centrali nucleari

Art. 2 Responsabile dell’esercizio tecnico

1 Il responsabile dell’esercizio tecnico ai sensi dell’articolo 30 capoverso 4

dell’ordinanza del 10 dicembre 20043 sull’energia nucleare (OENu) deve possedere le seguenti qualifiche: a. una formazione completa in una materia tecnica o matematica e di scienze naturali conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente; b. le conoscenze necessarie in materia di sicurezza dei reattori, radioprotezione, sicurezza nucleare esterna, struttura della centrale, funzionamento della cen- trale durante l’esercizio e in caso di incidente, nonché conoscenza delle pre- scrizioni interne alla centrale e di prescrizioni e raccomandazioni svizzere e internazionali; c. almeno due anni di esperienza dirigenziale;

RS 732.143.1

2005-1292 2451

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

d. un anno di esperienza nella centrale nucleare in cui intende svolgere la fun- zione di responsabile dell’esercizio tecnico. 2 Il responsabile dell’esercizio tecnico deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24). 3 La Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN) decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

Art. 3 Responsabili di unità organizzative rilevanti dal punto di vista della sicurezza interna ed esterna

1 I responsabili di unità organizzative secondo l’articolo 30 capoverso 2 OENu4

devono possedere le seguenti qualifiche: a. una formazione completa in un ramo d’attività corrispondente al suo compi- to conseguita presso una scuola universitaria, una scuola universitaria pro- fessionale o una scuola dei tecnici svizzera o estera equivalente; b. le conoscenze, necessarie alla loro attività, in materia di tecnica e scienze naturali, sicurezza dei reattori, radioprotezione, struttura della centrale, pre- scrizioni interne alla centrale e di prescrizioni e raccomandazioni svizzere e internazionali, nonché importanza dei fattori umani per la sicurezza nucleare interna; c. per il responsabile dell’unità organizzativa addetta alla gestione dell’impian- to, inoltre, al momento di assumere la funzione:

1. un’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto, o

2. un diploma universitario d’indirizzo tecnico e quattro anni di esperienza

in ambito tecnico nella rispettiva centrale nucleare, nonché aver supera- to un esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto, secondo gli articoli 27 e 28 capoverso 3; il superamento del- l’esame non implica l’autorizzazione a esercitare la funzione di inge- gnere di picchetto; d. per il responsabile della formazione del personale soggetto ad autorizzazio- ne, inoltre, al momento di assumere la funzione, un’autorizzazione a eserci- tare la funzione di ingegnere di picchetto; e. per il responsabile dell’unità organizzativa della radioprotezione, inoltre, il riconoscimento della DSN quale perito in radioprotezione; f. per il responsabile dell’unità organizzativa cui è sottoposto il corpo di guar- dia, inoltre, conoscenze in materia di sicurezza nucleare esterna. 2 I responsabili di unità organizzative tecniche devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).

3 La DSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

4 RS 732.11

2452

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

Art. 4 Sostituti I sostituti devono adempiere le esigenze di cui all’articolo 2 capoversi 1 lettere a e b e 2 o all’articolo 3.

Art. 5 Incaricato della sicurezza nucleare esterna 1 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna si occupa degli aspetti tecnici, perso- nali e organizzativi della sicurezza esterna della centrale nucleare. È la persona di contatto per l’Ufficio federale dell’energia (UFE) e per la polizia cantonale. 2 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna deve possedere le seguenti qualifiche:

a. una formazione completa conseguita presso un scuola universitaria, una scuola universitaria professionale o una scuola dei tecnici svizzera o estera equivalente oppure almeno due anni di esperienza maturata nella conduzione in seno a un corpo di polizia o a un’organizzazione di sicurezza analoga; b. formazioni complementari sulla protezione fisica di impianti; c. conoscenze approfondite di misure di sicurezza tecniche e organizzative legate alla centrale nucleare. 3 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).

4 L’UFE decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

Art. 6 Operatori dei reattori 1 Gli operatori dei reattori eseguono, conformemente alle prescrizioni d’esercizio o su ordine del caposquadra, comandi e compiti di sorveglianza nel locale di comando. Se è necessario intervenire rapidamente, agiscono anche senza aver ricevuto un ordine, conformandosi alle prescrizioni specifiche dell’impianto.

2 Gli operatori dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche:

a. un attestato federale di capacità secondo la legge del 13 dicembre 20025 sul- la formazione professionale o un diploma estero equipollente, oppure una formazione tecnica o in scienze naturali completa conseguita presso una scuola dei tecnici, una scuola universitaria professionale o una scuola uni- versitaria svizzera o estera equivalente; b. una formazione di base in fisica nucleare, fisica dei reattori, termoidraulica, tecnica dei reattori e sicurezza dei reattori, nonché radioprotezione; c. una formazione relativa alla struttura e alla funzione dei sistemi e delle pre- scrizioni inerenti alla centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori; d. una formazione adeguata alla loro funzione, effettuata a un simulatore d’ad- destramento della centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori; il simulatore deve riprodurre in modo realistico la

5 RS 412.10

2453

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

risposta dell’impianto durante l’esercizio normale e in caso di incidenti di progettazione, e la sua superficie di comando deve corrispondere in ampia misura a quella del locale di comando; e. almeno un anno di esperienza nel servizio a turni presso l’unità organizzati- va addetta all’esercizio dell’impianto nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori; questo periodo si riduce a sei mesi nel caso delle persone con formazione completa conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente e delle persone con due anni di esperienza come operatore d’impianto maturata in un’altra centrale nucleare; nel caso di un nuovo impianto, la DSN può riconoscere come esperienza pratica la collaborazione nella realizzazione e nella messa in esercizio. 3 Gli operatori dei reattori devono essere idonei alla funzione dal profilo della perso- nalità e della salute (art. 23 e 24).

4 La DSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

5 La DSN è incaricata di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.

Art. 7 Capisquadra 1 I capisquadra dirigono i gruppi di turno e durante il loro servizio sono responsabili dell’esercizio conforme allo scopo della centrale nucleare e della radioprotezione in caso di assenza dell’operatore addetto alla radioprotezione.

2 I capisquadra devono possedere le seguenti qualifiche:

a. una formazione per candidati capisquadra nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di caposquadra, in particolare nei settori della conduzione e dell’organizzazione; b. una formazione approfondita relativa all’impianto, all’esercizio normale, agli incidenti e ai casi d’emergenza, alla radioprotezione e all’organizza- zione in caso d’emergenza; c. una formazione adeguata alla loro funzione, effettuata a un simulatore d’ad- destramento della centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di caposquadra; il simulatore deve riprodurre in modo realistico la risposta del- l’impianto durante l’esercizio normale e in caso di incidenti di progettazione, e la sua superficie di comando deve corrispondere in ampia misura a quella del locale di comando; d. almeno due anni di esperienza come operatore dei reattori nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di caposquadra; nel caso di un nuovo impianto, la DSN può riconoscere come esperienza pratica la collabo- razione nella realizzazione e nella messa in esercizio.

2454

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

3 I capisquadra devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24). 4 La DSN è incaricata di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto.

Art. 8 Ingegneri di picchetto 1 Gli ingegneri di picchetto in servizio sono responsabili della gestione dell’esercizio nei casi previsti dal regolamento della centrale nucleare. Durante le emergenze assumono la direzione d’emergenza fino a quando lo stato maggiore d’emergenza non dà loro il cambio.

2 Gli ingegneri di picchetto devono possedere le seguenti qualifiche:

a. una formazione completa conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente; b. una formazione di ingegnere di picchetto nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di ingegnere di picchetto, in particolare per quanto riguarda la conduzione in condizioni difficili, la base di progettazione dell’impianto, le procedure in caso di incidenti e le loro conseguenze radio- logiche, la radioprotezione e l’organizzazione d’emergenza; c. le conoscenze in materia di sicurezza nucleare esterna necessarie alla sua attività; d. una formazione adeguata alla loro funzione, effettuata a un simulatore d’ad- destramento della centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di ingegnere di picchetto; il simulatore deve riprodurre in modo realistico la risposta dell’impianto durante l’esercizio normale e in caso di incidenti di progettazione, e la sua superficie di comando deve corrispondere in ampia misura a quella del locale di comando; e. almeno un anno di esperienza come caposquadra in servizio nella centrale nucleare in cui intendono svolgere la funzione di ingegnere di picchetto; nel caso di un nuovo impianto, la DSN può riconoscere come esperienza pratica la collaborazione nella realizzazione e nella messa in esercizio. 3 Gli ingegneri di picchetto devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).

4 La DSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

5 Le autorità di vigilanza secondo l’articolo 6 OENu6 sono incaricate di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto.

6 RS 732.11

2455

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

Art. 9 Competenze interfunzionali 1 Un ingegnere di picchetto può svolgere anche compiti del caposquadra se l’ultima riqualificazione come caposquadra è stata ottenuta negli ultimi quattro anni e se negli ultimi 12 mesi egli è stato in servizio come caposquadra per almeno 20 giorni.

2 Un caposquadra può anche svolgere compiti dell’operatore dei reattori.

3 Un operatore dei reattori può svolgere compiti del caposquadra per un breve perio- do; le pertinenti condizioni sono stabilite nel regolamento della centrale nucleare.

Art. 10 Operatori d’impianto 1 Gli operatori d’impianto eseguono, secondo le prescrizioni o su ordine del capo- squadra o di un operatore dei reattori, controlli e comandi nell’impianto.

2 Gli operatori d’impianto devono possedere le seguenti qualifiche:

a. un attestato federale di capacità secondo la legge federale del 13 dicembre

20027 sulla formazione professionale o un diploma estero equipollente oppu-

re una formazione tecnica o in scienze naturali completa conseguita presso una scuola dei tecnici, una scuola universitaria professionale o una scuola universitaria svizzera o estera equivalente; b. una formazione specifica relativa all’impianto e alla funzione, conseguita prima dell’impiego autonomo nell’impianto, la quale rafforza in particolare la consapevolezza della sicurezza interna. 3 Gli operatori d’impianto devono essere idonei alla funzione dal profilo della perso- nalità e della salute (art. 23 e 24).

4 La DSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

5 La DSN è incaricata di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione specifica relativa all’impianto e alla funzione.

Art. 11 Personale addetto alla manutenzione 1 Il personale addetto alla manutenzione esegue autonomamente, secondo le prescri- zioni o su ordine, lavori di controllo, manutenzione e riparazione sugli equipaggia- menti, i sistemi e le opere edili dell’impianto. 2 Per i lavori eseguiti autonomamente, il personale addetto alla manutenzione neces- sita di una pratica professionale di tre anni nel rispettivo settore specifico. 3 Per adempiere i suoi compiti, il personale addetto alla manutenzione deve ricevere una formazione specifica relativa all’impianto. La formazione deve rafforzare in particolare la consapevolezza della sicurezza interna. 4 La DSN è incaricata di disciplinare in una direttiva i requisiti per il personale addetto alla manutenzione.

7 RS 412.10

2456

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

Art. 12 Altro personale tecnico-scientifico 1 Il personale addetto in particolare al sostegno tecnico, alla gestione dei combustibi- li, alla progettazione nucleare, alla sorveglianza nucleare, all’analisi chimica dell’acqua, alla sorveglianza dell’invecchiamento, alle modifiche dell’impianto, all’impostazione delle superfici di comando e dei processi lavorativi, alle analisi della sicurezza e alla valutazione dell’esperienza d’esercizio deve possedere uno stato di formazione corrispondente ai suoi compiti. 2 Per adempiere i suoi compiti, il personale addetto alla manutenzione deve ricevere una formazione specifica relativa all’impianto. La formazione deve rafforzare in particolare la consapevolezza della sicurezza interna. 3 Le autorità di vigilanza secondo l’articolo 6 OENu8 sono incaricate di disciplinare in una direttiva esigenze per il personale tecnico-scientifico.

Art. 13 Persone che esercitano un’attività in virtù di un mandato 1 Il titolare della licenza edilizia o d’esercizio (titolare della licenza) adotta misure necessarie a garantire che per i lavori nella centrale nucleare i mandatari impieghino esclusivamente persone che possiedono uno stato di formazione corrispondente ai loro compiti. 2 Il titolare della licenza fornisce a tali persone un’istruzione specifica relativa all’impianto. L’istruzione deve rafforzare in particolare la consapevolezza della sicurezza interna. 3 La DSN è incaricata di disciplinare in una direttiva i requisiti per le persone che esercitano un’attività in virtù di un mandato.

Capitolo 3: Personale di impianti nucleari diversi da centrali nucleari Sezione 1: Personale di reattori di ricerca

Art. 14 Responsabile dell’esercizio tecnico 1 Il responsabile dell’esercizio tecnico ai sensi dell’articolo 30 capoverso 4 OENu9 deve possedere le seguenti qualifiche: a. una formazione completa in una materia tecnica o matematica e di scienze naturali conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente; b. le conoscenze, necessarie alla sua attività, in materia di sicurezza dei reatto- ri, radioprotezione, sicurezza nucleare esterna, struttura della centrale, ese- cuzione di esperimenti, funzionamento della centrale durante l’esercizio e in caso di incidente, nonché conoscenza delle prescrizioni interne alla centrale e di prescrizioni e raccomandazioni svizzere e internazionali.

8 RS 732.11 9 RS 732.11

2457

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

2 Il responsabile dell’esercizio tecnico deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).

3 La DSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

Art. 15 Operatori dei reattori 1 Gli operatori dei reattori eseguono comandi e adempiono compiti di sorveglianza. Durante il servizio sono responsabili dell’esercizio conforme allo scopo, su ordine del fisico dei reattori o del tecnico dei reattori.

2 Gli operatori dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche:

a. un attestato federale di capacità secondo la legge del 13 dicembre 200210 sulla formazione professionale o un diploma estero equipollente oppure una formazione tecnica o in scienze naturali completa conseguita presso una scuola dei tecnici, una scuola universitaria professionale o una scuola uni- versitaria svizzera o estera equivalente; b. una formazione di base in fisica nucleare, fisica dei reattori, termoidraulica, tecnica dei reattori e sicurezza dei reattori, nonché radioprotezione; c. conoscenze relative alla struttura e alla funzione dei sistemi e delle prescri- zioni inerenti al reattore in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori; d. una formazione pratica adeguata alla loro funzione, effettuata al reattore in cui intendono svolgere la funzione di operatore dei reattori. 3 Gli operatori dei reattori devono essere idonei alla funzione dal profilo della perso- nalità e della salute (art. 23 e 24).

4 La DSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

5 La DSN è incaricata di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.

Art. 16 Tecnici dei reattori 1I tecnici dei reattori eseguono comandi e adempiono compiti di sorveglianza. Procedono, entro i limiti di specificazioni predefinite, a modificazioni del cuore del reattore. Durante il servizio sono responsabili dell’esercizio conforme allo scopo.

2 I tecnici dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche:

a. un attestato federale di capacità secondo la legge del 13 dicembre 200211 sulla formazione professionale o un diploma estero equipollente oppure una formazione tecnica o in scienze naturali completa conseguita presso una scuola dei tecnici, una scuola universitaria professionale o una scuola uni- versitaria svizzera o estera equivalente;

10 RS 412.10 11 RS 412.10

2458

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

b. una formazione di base in fisica nucleare, fisica dei reattori, termoidraulica, tecnica dei reattori e sicurezza dei reattori, nonché radioprotezione; c. conoscenze approfondite relative alla struttura e alla funzione dei sistemi e delle prescrizioni inerenti al reattore in cui intendono svolgere la funzione di tecnico dei reattori; d. una formazione pratica adeguata alla loro funzione, effettuata al reattore in cui intendono svolgere la funzione di tecnico dei reattori. 3 I tecnici dei reattori devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24). 4 La DSN è incaricata di disciplinare in una direttiva esigenze dettagliate poste alla formazione di base in materia di tecnica nucleare e alla formazione specifica relativa all’impianto.

Art. 17 Fisici dei reattori 1 I fisici dei reattori sono responsabili della configurazione del cuore del reattore e dirigono l’esercizio in caso di incidenti e d’emergenza.

2 I fisici dei reattori devono possedere le seguenti qualifiche:

a. una formazione completa in una materia tecnica o matematica e di scienze naturali conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente; b. una formazione in fisica nucleare, fisica dei reattori, termoidraulica, tecnica dei reattori e radioprotezione; c. conoscenze dettagliate in materia di base di progettazione, struttura e fun- zione dell’impianto, procedure in caso di incidenti e loro conseguenze radio- logiche, prescrizioni, istruzioni e organizzazione d’emergenza; d. competenza metodologica nella progettazione del cuore del reattore e degli esperimenti da eseguire; e. una formazione pratica adeguata alla loro funzione, effettuata al reattore in cui intendono svolgere la funzione di fisico dei reattori. 3 I fisici dei reattori devono essere idonei alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).

4 La DSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

Art. 18 Competenze interfunzionali Un fisico dei reattori può svolgere anche funzioni dell’operatore dei reattori e del tecnico dei reattori se, nel quadro della riqualificazione secondo l’articolo 34, dimo- stra di possedere le competenze pertinenti e se negli ultimi 12 mesi ha esercitato funzioni corrispondenti per almeno cinque giorni complessivamente.

2459

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

Sezione 2: Personale di laboratori di ricerca

Art. 19 Per quanto concerne le esigenze per il responsabile dell’esercizio tecnico secondo l’articolo 30 capoverso 4 OENu12, l’articolo 14 si applica per analogia.

Sezione 3: Personale di impianti di condizionamento e di depositi intermedi

Art. 20 1 Il responsabile dell’esercizio tecnico ai sensi dell’articolo 30 capoverso 4 OENu13 deve possedere le seguenti qualifiche: a. una formazione completa in una materia tecnica o matematica e di scienze naturali conseguita presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale svizzera o estera equivalente; b. le conoscenze, necessarie alla sua attività, in materia di tecniche di condizio- namento e d’immagazzinamento, radioprotezione, sicurezza nucleare ester- na, funzionamento dell’impianto durante l’esercizio e in caso di incidente, nonché conoscenza delle prescrizioni interne alla centrale e di prescrizioni e raccomandazioni svizzere e internazionali; c. almeno due anni di esperienza in materia di conduzione. 2 Il responsabile dell’esercizio tecnico deve essere idoneo alla funzione dal profilo della personalità e della salute (art. 23 e 24).

3 La DSN decide nel singolo caso sull’equipollenza dei diplomi esteri.

Sezione 4: Altro personale di impianti nucleari diversi da centrali nucleari

Art. 21 Incaricato della sicurezza nucleare esterna 1 L’incaricato della sicurezza nucleare esterna si occupa degli aspetti tecnici, perso- nali e organizzativi della sicurezza esterna dell’impianto nucleare. Egli è la persona di contatto per l’UFE e per la polizia cantonale. 2 Per quanto concerne le esigenze per l’incaricato della sicurezza nucleare esterna, l’articolo 5 si applica per analogia.

12 RS 732.11 13 RS 732.11

2460

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

Art. 22 Altro personale dirigente e tecnico-scientifico 1 Il personale addetto in particolare all’esercizio sicuro, ai movimenti di materiali nucleari, al fronteggiamento e all’eliminazione di incidenti, alla manutenzione dei sistemi di sorveglianza e di protezione, alla contabilità relativa ai materiali nucleari, alla sicurezza nucleare esterna e alla pianificazione radioprotettiva deve possedere uno stato di formazione corrispondente ai suoi compiti. 2 Per adempiere i suoi compiti, tale personale deve ricevere una formazione specifi- ca relativa all’impianto.

Capitolo 4: Verifica dell’idoneità dal profilo della personalità e della salute

Art. 23 Idoneità dal profilo della personalità 1 La verifica dell’idoneità dal profilo della personalità serve a provare che le esigen- ze specifiche di una funzione che vengono poste alla personalità e sono necessarie all’esercizio sicuro di un impianto nucleare sono adempiute, quali un atteggiamento di fondo autocritico, scrupolosità, idoneità al lavoro di gruppo e competenza in materia di conduzione. 2 Un organo designato dal titolare della licenza allestisce una perizia sull’idoneità del candidato dal profilo della personalità per svolgere una determinata funzione e la trasmette al titolare della licenza. Quest’ultimo la integra nella sua documentazio- ne secondo l’articolo 37. 3 Sulla base della perizia, il titolare della licenza decide sull’idoneità dal profilo della personalità e registra il risultato nella documentazione. 4 Il titolare della licenza valuta periodicamente l’idoneità dal profilo della personali- tà e registra il risultato nella documentazione.

5 La DSN può consultare la documentazione.

Art. 24 Idoneità dal profilo della salute 1 La verifica dell’idoneità dal profilo della salute serve a provare che le esigenze specifiche di una funzione che vengono poste alla salute e sono necessarie all’esercizio sicuro di un impianto nucleare sono adempiute, quali una sufficiente percettività, idoneità al lavoro a turni e nessuna dipendenza da sostanze psicotrope. 2 Un medico di fiducia dell’INSAI esamina ogni anno, nel quadro delle visite profi- lattiche nel settore della medicina del lavoro, se il personale di impianti nucleari sia idoneo dal profilo della salute. Egli trasmette il risultato degli esami all’INSAI. 3 L’INSAI decide sull’idoneità dal profilo della salute e comunica il risultato della sua decisione per scritto al titolare della licenza. Quest’ultimo integra la comunica- zione nella sua documentazione secondo l’articolo 37.

4 La DSN può consultare la documentazione.

2461

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

Capitolo 5: Autorizzazione del personale d’esercizio

Art. 25 Obbligo d’autorizzazione 1 Per esercitare la funzione di operatore dei reattori, di caposquadra e di ingegnere di picchetto nelle centrali nucleari è necessaria un’autorizzazione. 2 Per esercitare la funzione di operatore dei reattori, di tecnico dei reattori e di fisico dei reattori nei reattori di ricerca è necessaria un’autorizzazione.

Art. 26 Rilascio dell’autorizzazione

1 L’autorizzazione è rilasciata dal titolare della licenza se il candidato:

a. ha superato l’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare (art. 27) e il corrispondente esame per l’autorizzazione (art. 28 e 29); b. adempie le esigenze dell’articolo 6, 7, 8, 15, 16 o 17.

2 Ogni autorizzazione necessita del consenso scritto delle autorità di vigilanza

secondo l’articolo 6 OENu14.

Art. 27 Esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare 1 Le conoscenze di base in materia di tecnica nucleare di cui agli articoli 6 capover- so 2 lettera b, 15 capoverso 2 lettera b, 16 capoverso 2 lettera b e 17 capoverso 2 lettera b sono verificate individualmente nel quadro di un esame. 2 L’esame è svolto da un centro di formazione designato dal titolare della licenza.

3 Una commissione d’esame decide sull’esito dell’esame. L’esame è superato soltan- to se i rappresentanti del centro di formazione, del titolare della licenza e della DSN danno il loro consenso.

4 La commissione d’esame è composta di almeno un rappresentante del centro di

formazione, almeno uno del titolare della licenza e almeno uno della DSN. 5 Nel caso delle funzioni soggette ad autorizzazione nei reattori di ricerca, la DSN può esonerare dall’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare i candidati che possono dimostrare altrimenti di possedere le conoscenze necessarie. 6 La DSN è incaricata di disciplinare in una direttiva le esigenze per la procedura d’esame e il contenuto dell’esame.

Art. 28 Esame per l’autorizzazione a esercitare una funzione in una centrale nucleare

1 L’esameper l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori

comprende:

14 RS 732.11

2462

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

a. un esame teorico specifico relativo all’impianto; b. un esame pratico specifico relativo all’impianto. 2 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di caposquadra comprende:

a. un esame teorico specifico relativo all’impianto; b. un esame pratico specifico relativo all’impianto. 3 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto comprende: a. un esame teorico specifico relativo all’impianto; b. un esame pratico specifico relativo all’impianto nel quadro di un’esercita- zione per i casi d’emergenza. 4 Il superamento dell’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare (art. 27) è una condizione per poter dare l’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori secondo il capoverso 1. 5 La DSN è incaricata di disciplinare in una direttiva le esigenze per la procedura d’esame e il contenuto dell’esame.

Art. 29 Esame per l’autorizzazione a esercitare una funzione in un reattore di ricerca

1 L’esameper l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori

comprende: a. un esame teorico specifico relativo all’impianto; b. un esame pratico specifico relativo all’impianto. 2 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di tecnico dei reattori com- prende: a. un esame teorico specifico relativo all’impianto; b. un esame pratico specifico relativo all’impianto. 3 L’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di fisico dei reattori com- prende: a. un esame teorico specifico relativo all’impianto; b. un esame pratico specifico relativo all’impianto; c. un intervento nel quadro di un’esercitazione per i casi d’emergenza. 4 Il superamento dell’esame delle conoscenze di base in materia di tecnica nucleare (art. 27) costituisce una premessa per essere ammessi all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di operatore dei reattori secondo il capoverso 1, all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di tecnico dei reattori secondo il capo- verso 2 e all’esame per l’autorizzazione a esercitare la funzione di fisico dei reattori secondo il capoverso 3.

2463

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

Art. 30 Procedura e decisione negli esami per l’autorizzazione

1 Gi esami per l’autorizzazione sono svolti dal titolare della licenza.

2 Una commissione d’esame decide sull’esito dell’esame. L’esame è superato soltan- to se i rappresentanti del titolare della licenza e delle autorità di vigilanza secondo l’articolo 6 OENu15 in seno alla commissione danno il loro consenso. 3 La commissione d’esame è composta di almeno tre rappresentanti del titolare della licenza e almeno tre della DSN. Per quanto concerne gli esami per l’autorizzazione a esercitare la funzione di ingegnere di picchetto, l’UFE può inoltre designare propri rappresentanti. 4 Le autorità di vigilanza secondo l’articolo 6 OENu sono incaricate di disciplinare in una direttiva le esigenze per la procedura d’esame e il contenuto dell’esame.

Art. 31 Effetto delle autorizzazioni Le autorizzazioni abilitano a svolgere la funzione corrispondente nell’impianto per cui è stato dato l’esame per l’autorizzazione. I blocchi dalla struttura edile ampia- mente analoga riuniti in una ubicazione sono considerati un solo impianto.

Art. 32 Durata di validità dell’autorizzazione L’autorizzazione è valida, a partire dal momento del rilascio dell’autorizzazione (art. 26) o della riqualificazione con esito positivo (art. 34), per il resto dell’anno in corso e per i due anni civili successivi.

Art. 33 Revoca dell’autorizzazione

1 Il titolare della licenza revoca l’autorizzazione:

a. a chi viola per grave negligenza o temerariamente le prescrizioni vigenti nell’impianto, mettendo in pericolo la sicurezza nucleare interna o esterna; b. a chi commette un reato che conduce a una decisione sui rischi negativa secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 9 giugno 200616 sui controlli di sicu- rezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari; c. se l’idoneità dal profilo della salute non è più data; d. nel caso di una durata d’impiego inferiore ai 20 giorni sull’arco di un anno al livello di funzione corrispondente nelle centrali nucleari o inferiore ai 5 giorni nei reattori di ricerca. In casi motivati, la DSN può computare la col- laborazione a progetti imperniati sulla pratica come impiego al livello di fun- zione corrispondente.

2 Le autorità di vigilanza secondo l’articolo 6 OENu17 dichiarano nulla

un’autorizzazione non revocata dal titolare della licenza nei casi menzionati nel capoverso 1.

15 RS 732.11 16 RS 732.143.3; RU 2006 2481 17 RS 732.11

2464

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

3 Il titolare della licenza può inoltre revocare l’autorizzazione se il rapporto di fidu- cia con il dipendente è seriamente compromesso. 4 Se l’idoneità dal profilo della salute secondo l’articolo 24 è nuovamente data, il titolare della licenza può rilasciare nuovamente l’autorizzazione per la rimanente durata di validità. A tal fine è necessario il consenso della DSN. 5 Le autorità di vigilanza sono incaricate di disciplinare in una direttiva le esigenze procedurali.

Art. 34 Riqualificazione del personale soggetto ad autorizzazione 1 La riqualificazione serve a provare che il titolare dell’autorizzazione continua ad adempiere le esigenze per l’esercizio della sua funzione e che si è tenuto aggiornato sull’ulteriore sviluppo dell’impianto e sulle prescrizioni concernenti la gestione dell’esercizio. 2 Le riqualificazioni del personale soggetto ad autorizzazione sono effettuate dal titolare della licenza. La DSN può presenziare alle riqualificazioni. 3 La riqualificazione avviene per il livello cui corrisponde l’attuale autorizzazione.

4 La procedura di riqualificazione comprende nelle centrali nucleari:

a. una verifica pratica della competenza specifica, del lavoro di gruppo e della comunicazione al simulatore; b. una verifica teorica della comprensione degli scenari esercitati al simulatore e della conoscenza di modificazioni apportate all’impianto e alle prescrizioni interne alla centrale; c. una verifica semplificata dell’idoneità dal profilo della personalità.

5 La procedura di riqualificazione comprende nei reattori di ricerca:

a. una verifica pratica della competenza specifica, del lavoro di gruppo e della comunicazione; b. una verifica teorica della comprensione dell’impianto e della conoscenza di modificazioni apportate all’impianto e alle prescrizioni interne all’impianto; c. una verifica semplificata dell’idoneità dal profilo della personalità. 6 Una riqualificazione è considerata riuscita se tutte le verifiche di cui al capoverso 4 o 5 danno esito positivo. 7 Le verifiche che danno esito negativo possono essere ripetute una volta prima della scadenza dell’attuale durata di validità dell’autorizzazione. 8 Se da una verifica emerge una grave lacuna, il titolare della licenza revoca senza indugio l’autorizzazione in questione. 9 La riqualificazione deve essere documentata e, su richiesta, i documenti devono essere presentati per consultazione alla DSN. 10 La DSN è incaricata di disciplinare in una direttiva le esigenze dettagliate per la procedura di riqualificazione.

2465

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

Capitolo 6: Aggiornamento e perfezionamento

Art. 35 Contenuto 1 Per tutta la durata d’esercizio, il titolare della licenza provvede affinché il suo personale abbia uno stato di formazione elevato e promuove una consapevolezza pronunciata in materia di sicurezza. A tal fine tiene conto, a seconda della funzione, di modificazioni dell’impianto, della crescente esperienza maturata nell’esercizio di centrali nucleari svizzere ed estere e nelle esercitazioni per i casi d’emergenza, delle nuove conoscenze derivanti da analisi probabilistiche della sicurezza (APS), nonché del progresso della scienza e della tecnica. 2 Per il personale delle centrali nucleari soggetto ad autorizzazione, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno: a. un aggiornamento periodico delle conoscenze di base importanti; b. un perfezionamento periodico in merito alle modificazioni apportate all’impianto e alle prescrizioni; c. esercitazioni periodiche al simulatore d’addestramento per una durata tale da assicurare che il personale padroneggi tutti gli incidenti e le situazioni d’esercizio rilevanti dal punto di vista della sicurezza interna; d. la promozione di competenze sociali e comunicative. 3 Per il personale dei reattori di ricerca soggetto ad autorizzazione, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono almeno: a. un aggiornamento periodico delle conoscenze di base importanti; b. un perfezionamento periodico in merito alle modificazioni apportate all’impianto e alle prescrizioni; c. la promozione di competenze sociali e comunicative. 4 Per gli operatori d’impianto e il personale addetto alla manutenzione, l’aggiorna- mento e il perfezionamento comprendono almeno: a. un aggiornamento periodico delle conoscenze di base importanti; b. un perfezionamento periodico in merito alle modificazioni apportate all’impianto e alle prescrizioni; c. la promozione di competenze sociali e comunicative. 5 Per il rimanente personale tecnico-scientifico, l’aggiornamento e il perfezionamen- to comprendono almeno: a. il tenersi costantemente aggiornati sull’ultimo stato della scienza, della tec- nica e delle normative tecniche; b. un aggiornamento periodico delle conoscenze di base importanti; c. un perfezionamento periodico in merito alle modificazioni apportate all’impianto e alle prescrizioni; d. la promozione di competenze sociali e comunicative.

2466

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

6 Peril personale dirigente, l’aggiornamento e il perfezionamento comprendono

almeno: a. il tenersi costantemente aggiornati sull’ultimo stato della scienza, della tec- nica e delle normative tecniche; b. un perfezionamento periodico in merito alle modificazioni apportate all’impianto e alle prescrizioni; c. la promozione di competenze in materia di conduzione; d. la promozione di competenze sociali e comunicative. 7 La DSN è incaricata di disciplinare in una direttiva le esigenze dettagliate per l’aggiornamento e il perfezionamento.

Art. 36 Controllo degli obiettivi didattici Il titolare della licenza deve controllare, per ogni singola persona, il raggiungimento degli obiettivi didattici della formazione, dell’aggiornamento e del perfezionamento necessari ai fini della sicurezza nucleare interna.

Capitolo 7: Documentazione

Art. 37 1 Il titolare della licenza deve allestire e aggiornare una documentazione concernente la qualifica, la formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento, i risultati della verifica dell’idoneità dal profilo della personalità e della salute e l’autorizzazione.

2 La documentazione deve essere conservata al sicuro per dieci anni a partire da

quando la persona interessata lascia il posto, abbandona la funzione o conclude il mandato. 3 Le autorità di vigilanza secondo l’articolo 6 OENu18 sono incaricate di disciplinare in una direttiva le esigenze dettagliate per la documentazione e la relativa conserva- zione.

18 RS 732.11

2467

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

Capitolo 8: Obbligo di notificazione

Art. 38

1 Il titolare della licenza deve notificare alla DSN:

a. la nomina del responsabile dell’esercizio tecnico; la notificazione deve esse- re fatta almeno 30 giorni prima della nomina e il titolare della licenza è tenu- to a dimostrare che le esigenze di cui all’articolo 2, rispettivamente all’articolo 14, 19 o 20 sono adempiute; b. la nomina di responsabili di unità organizzative direttamente subordinate al responsabile dell’esercizio tecnico; la notificazione deve essere fatta almeno

30 giorni prima della nomina e il titolare della licenza è tenuto a dimostrare

che le esigenze di cui all’articolo 3 sono adempiute; c. la nomina di responsabili di unità organizzative designate dalla DSN in una direttiva; d. la scadenza o la revoca di autorizzazioni secondo gli articoli 32 e 33 da parte del titolare della licenza, entro 30 giorni indicando i motivi della revoca.

2 Il titolare della licenza deve notificare all’UFE, almeno 30 giorni prima

dell’assunzione della funzione, la nomina dell’incaricato della sicurezza nucleare esterna. 3 Il titolare della licenza deve notificare senza indugio alle autorità di vigilanza i reati commessi da personale d’esercizio soggetto ad autorizzazione e da altro perso- nale, indicandone i nominativi, i quali possono condurre a una decisione sui rischi negativa secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 9 giugno 200619 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari. 4 Le autorità di vigilanza secondo l’articolo 6 OENu20 sono incaricate di disciplinare in una direttiva il modo di procedere relativo alle notificazioni.

Capitolo 9: Protezione dei dati

Art. 39 1 Le autorità di vigilanza secondo l’articolo 6 OENu21 possono trattare dati personali del personale importante per la sicurezza nucleare interna, in particolare anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità secondo l’artico- lo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199222 sulla protezione dei dati, a condizione che ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza, allo scopo di verificare se:

19 RS 732.143.3; RU 2006 2481 20 RS 732.11 21 RS 732.11 22 RS 235.1

2468

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

a. le esigenze poste al personale non soggetto ad autorizzazione sono adem- piute; b. le condizioni per l’autorizzazione e la riqualificazione del personale soggetto ad autorizzazione sono adempiute.

2 Le autorità di vigilanza trattano i seguenti dati personali:

a. la cittadinanza; b. la data di nascita; c. l’indirizzo; d. la formazione e i perfezionamenti; e. l’esperienza professionale; f. la valutazione dell’idoneità dal profilo della personalità; g. l’attestazione dell’idoneità dal profilo della salute; h. i risultati degli esami per l’autorizzazione; i. i risultati delle riqualificazioni; j. la durata d’impiego in funzioni soggette ad autorizzazione. 3 Le autorità di vigilanza sono incaricate di disciplinare in una direttiva le misure atte a proteggere i dati elettronici dall’accesso di terzi. 4 I dati personali vengono conservati al sicuro per dieci anni a partire da quando la persona interessata lascia il posto, abbandona la funzione o conclude il mandato. Scaduto tale termine, i dati non ripresi dall’Archivio federale vengono distrutti.

Capitolo 10: Disposizioni penali e disposizioni transitorie

Art. 40 Disposizione penale Secondo l’articolo 93 della legge del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare, è punito chi viola intenzionalmente o per negligenza l’obbligo d’autorizzazione di cui all’articolo 25.

Art. 41 Disposizione transitoria Le esigenze inerenti alla formazione preliminare e all’esperienza non valgono per le persone che hanno esplicato la loro funzione già prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, in virtù delle basi giuridiche applicate anteriormente.

2469

Esigenze per il personale degli impianti nucleari RU 2006

Art. 42 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006.

9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2470