AS 2006 247
Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato
Traduzione1
Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato
Conclusa a Strasburgo il 24 gennaio 2001 Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 20042 Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera l’11 maggio 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre 2005
Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, gli altri Stati e la Comunità europea, firmatari della presente Convenzione, considerando che il Consiglio d’Europa è chiamato a realizzare un’unione più mar- cata tra i suoi membri; basandosi sulla Raccomandazione n. R(91)14 del Comitato del Ministri sulla prote- zione giuridica dei servizi televisivi codificati; considerando che la pirateria di decodificatori di servizi televisivi codificati continua a costituire un problema in tutta l’Europa; costatando che dall’adozione della raccomandazione sopraccitata sono apparsi nuovi tipi di servizi e di dispositivi di accesso condizionato, come pure nuove forme di accesso illegale a questi ultimi; costatando la grande disparità che esiste negli Stati europei in materia di legislazione sulla protezione dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso con- dizionato; costatando che l’accesso illecito minaccia la vitalità economica degli organismi che forniscono dei servizi di radiodiffusione e dei servizi della società dell’informazione e, di conseguenza, può pregiudicare la diversità dei programmi e dei servizi offerti al pubblico; convinti della necessità di seguire una politica comune volta a proteggere i servizi ad accesso condizionato e i servizi di accesso condizionato; convinti che sanzioni penali, amministrative o altro possano essere efficaci nella prevenzione delle attività illecite contro i servizi ad accesso condizionato; ritenendo che occorra considerare in modo particolare le attività illecite svolte a scopo commerciale;
RS 0.784.03
1 Dal testo originale francese (RO 2006 247).
2 RU 2006 245
2003-0071 247
Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi RU 2006
tenendo conto degli strumenti giuridici internazionali esistenti che contengono dei dispositivi relativi alla protezione dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, hanno convenuto quanto segue:
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo La presente Convenzione concerne i servizi della società dell’informazione e i ser- vizi di radiodiffusione forniti a pagamento e basati su, o formati da, un accesso condizionato. Lo scopo della presente Convenzione è rendere illecito sul territorio delle Parti un certo numero d’attività che permettono l’accesso non autorizzato a servizi protetti e di ravvicinare le legislazioni delle Parti in questo settore.
Art. 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione s’intende per: a. «servizio protetto», uno dei seguenti servizi, purché sia fornito a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato: – trasmissioni televisive, come definite all’articolo 2 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera3 emendata; – trasmissioni radiofoniche, vale a dire la trasmissione via cavo o via etere, ma anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pub- blico; – i servizi della società dell’informazione, intesi come servizi forniti per via elettronica, a distanza e su richiesta individuale del destinatario dei servizi; – oppure la fornitura di un accesso condizionato ai servizi suesposti, con- siderata come un servizio a sé stante; b. «accesso condizionato», misure e/o sistemi tecnici in base ai quali l’accesso in forma intelligibile a uno dei servizi menzionati al paragrafo a del presente articolo sia subordinato ad autorizzazione preliminare e individuale; c. «dispositivo di accesso condizionato», apparecchiature o programmi per ela- boratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l’accesso in for- ma intelligibile ad uno dei servizi menzionati al paragrafo a del presente articolo;
3 RS 0.784.405
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d. «dispositivo illecito», apparecchiature o programmi per elaboratori elettro- nici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l’accesso in forma intel- ligibile ad uno dei servizi menzionati al paragrafo a del presente articolo senza l’autorizzazione del fornitore di servizi.
Art. 3 Destinatari La presente Convenzione si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che offro- no un servizio protetto, come definito all’articolo 2 lettera a, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal fatto che una delle Parti possa essere competente in materia.
Sezione II: Attività illecite
Art. 4 Reati Le seguenti attività sono considerate illecite sul territorio di una Parte: a. la fabbricazione o la produzione a fini commerciali di dispositivi illeciti; b. l’importazione a fini commerciali di dispositivi illeciti; c. la distribuzione a fini commerciali di dispositivi illeciti; d. la vendita o il noleggio a fini commerciali di dispositivi illeciti; e. il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti; f. l’installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispo- sitivi illeciti; g. la promozione commerciale, il marketing o la pubblicità in favore di disposi- tivi illeciti. In qualsiasi momento, ogni Parte può, con una dichiarazione indirizzata alla Segreta- rio Generale del Consiglio d’Europa, dichiarare che riterrà illegali anche altre atti- vità oltre a quelle menzionate al paragrafo 1 del presente articolo.
Sezione III: Sanzioni e rimedi giuridici
Art. 5 Sanzioni che reprimono le attività illecite Le Parti adottano misure per rendere le attività illecite di cui all’articolo 4 passibili di sanzioni penali, amministrative o d’altro tipo. Queste misure devono essere effi- caci, dissuasive e proporzionate al potenziale riscontro dell’attività illecita.
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Art. 6 Misure di confisca Le Parti adottano le misure appropriate che potrebbero rendersi necessarie per per- mettere il sequestro e la confisca dei dispositivi illeciti o di materiale promozionale, pubblicitario o di marketing utilizzato per commettere un delitto, come pure la con- fisca di tutti i profitti e guadagni finanziari derivanti dall’attività illecita.
Art. 7 Procedure civili Le Parti adottano le misure necessarie per fare in modo che i fornitori di servizi protetti i cui interessi sono pregiudicati da un’attività illecita, specificata all’arti- colo 4, abbiano accesso a rimedi giuridici adeguati, compresa la possibilità di pro- muovere un’azione per il risarcimento del danno e ottenere un’ingiunzione o altro provvedimento cautelare e, ove opportuno, chiedere che i dispositivi illeciti siano eliminati dai circuiti commerciali.
Sezione IV: Attuazione ed emendamenti
Art. 8 Cooperazione internazionale Le Parti s’impegnano ad assistersi vicendevolmente per l’attuazione della presente Convenzione. Sulla base delle disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti in materia di cooperazione internazionale nell’ambito penale o amministrativo e al loro diritto interno, le Parti si accordano reciprocamente sulle più ampie misure di cooperazione nelle inchieste e nelle procedure relative alle infrazioni penali o ammi- nistrative stabilite in virtù della presente Convenzione.
Art. 9 Consultazioni multilaterali 1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione e successiva- mente ogni due anni, in ogni caso ogni qual volta una Parte lo richiede, si procederà a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d’Europa, al fine di esaminare l’applicazione della presente Convenzione come pure l’opportunità di effettuare una revisione o un ampliamento di alcune delle sue disposizioni, in particolare per quan- to concerne le definizioni di cui all’articolo 2. Queste consultazioni avverranno durante riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2. Ogni Parte può farsi rappresentare alle consultazioni multilaterali da uno o più delegati. Ogni Parte ha diritto di voto. Ogni Stato partecipante alla presente Conven- zione dispone di un voto. Sulle questioni di sua competenza, la Comunità europea esercita il suo diritto di voto ed esprime un numero di voti pari al numero di Stati membri che sono Parte alla presente Convenzione. La Comunità europea si astiene se la votazione non riguarda una questione di sua competenza.
3. Ogni Stato di cui all’articolo 12 paragrafo 1 o la Comunità europea, che non
partecipa alla presente Convenzione, può farsi rappresentare alle riunioni di consul- tazione da un osservatore.
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4. Dopo ogni consultazione, le Parti sottopongono al Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa un rapporto sulla consultazione e sul funzionamento della pre- sente Convenzione, corredato, se lo ritengono necessario, da proposte di emenda- mento della Convenzione. 5. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono un regolamento interno delle riunioni di consultazione.
Art. 10 Emendamenti
1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2. Ogni proposta di emendamento è notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che la comunica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea4, alla Comunità europea e a ogni Stato non membro che ha aderito o è stato invitato a aderire alla presente Conven- zione conformemente alle disposizioni dell’articolo 13.
3. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo
precedente è esaminato, entro sei mesi a decorrere dalla data di trasmissione del Segretario Generale, in occasione di una riunione di consultazione multilaterale durante la quale tale emendamento può essere adottato alla maggioranza dei due terzi degli Stati che hanno ratificato la Convenzione. 4. Il testo adottato dalla riunione di consultazione multilaterale è sottoposto all’ap- provazione del Comitato dei Ministri. Dopo essere stato approvato, il testo dell’emendamento è trasmesso alle Parti per l’accettazione. 5. Ogni emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui tutte le Parti hanno comunicato al Segretario Generale la loro accettazione.
6. Il Comitato dei Ministri può decidere, secondo una raccomandazione formulata
in una riunione di consultazione multilaterale, con una maggioranza ai sensi dell’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa5 e all’unanimità dei voti dei rappresentanti delle Parti abilitate a sedere in seno al Comitato, di determi- nare l’entrata in vigore di un emendamento allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale sarà stato trasmesso per accettazione, a patto che una Parte non abbia notificato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa un’obie- zione alla sua entrata in vigore. Se è stata notificata una simile obiezione, l’emen- damento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, dello strumento d’accettazione della Parte che ha notificato l’obiezione. 7. Se un emendamento è stato approvato dal Comitato dei Ministri, ma non è ancora entrato in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 5 o 6, uno Stato o la Comunità europea non possono esprime il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione senza accettare nello stesso tempo quest’emendamento.
4 RS 0.440.1 5 RS 0.192.030
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Art. 11 Relazioni con le altre convenzioni o accordi 1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da con- venzioni internazionali multilaterali relative a questioni particolari.
2. Le Parti alla Convenzione possono concludere tra di loro accordi bilaterali o
multilaterali su questioni regolamentate dalla presente Convenzione, allo scopo di completare o di rafforzare le disposizioni di quest’ultima o di facilitare l’applica- zione dei principi da essa decretati. 3. Se due o più Parti hanno concluso un accordo o un trattato su un tema che rientra nella presente Convenzione, o se hanno stabilito in altro modo le loro relazioni in merito a questo tema, avranno la facoltà d’applicare tale accordo, trattato o reciproco impegno, in luogo della presente Convenzione se ciò facilita la cooperazione inter- nazionale. 4. Nelle loro relazioni reciproche, le Parti che sono membri della Comunità europea applicano le regole della Comunità, e dunque quelle regole derivanti dalla presente Convenzione, solo nella misura in cui non sussiste alcuna regola comunitaria che disciplina il tema particolare in questione.
Sezione V: Clausole finali
Art. 12 Firma e entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio
d’Europa e degli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, come pure a quella della Comunità europea. Questi Stati e la Comunità europea possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante: a. firma senza riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione; oppure b. firma, su riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, seguita da rati- fica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati
presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data alla quale tre Stati avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conforme- mente alle disposizioni del paragrafo precedente. 4. Per ogni Stato firmatario o la Comunità europea che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato espresso il consenso ad essere vincolato dalla Convenzione con- formemente alle disposizioni del paragrafo 1.
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Art. 13 Adesione alla Convenzione di Stati non membri 1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà, dopo aver consultato le Parti alla Convenzione, invitare qualunque Stato non menzionato all’articolo 12 paragrafo 1 ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista all’arti- colo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa6 e all’unanimità dei rappresen- tanti degli Stati contraenti abilitati a sedere in seno al Comitato. 2. Per ogni Stato che aderisce, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato depositato lo strumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 14 Applicazione territoriale 1. Ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, può designare il o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà. 2. Con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ogni Stato o la Comunità europea può, in seguito, estendere in qualsiasi momento l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. Per questo territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, con una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data di ricezione della noti- fica da parte del Segretario Generale.
Art. 15 Riserve Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.
Art. 16 Composizione delle vertenze In caso di vertenza tra le Parti sull’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, le Parti cercheranno di giungere ad una composizione amichevole della vertenza mediante negoziazione o qualsiasi altra soluzione pacifica, ivi com- prese il deferimento della vertenza a un tribunale arbitrale che pronuncerà delle decisioni vincolanti per le Parti in causa.
6 RS 0.192.030
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Art. 17 Denuncia
1. Ogni Parte può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione
inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2. La denuncia entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 18 Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità europea e a ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione: a. ogni firma conformemente all’articolo 12; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione conformemente agli articoli 12 e 13; c. le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 12 e 13; d. ogni dichiarazione formulata in virtù dell’articolo 4; e. ogni proposta di emendamento formulata in virtù dell’articolo 10; f. ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Conven- zione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 24 gennaio 2001, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Con- siglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità euro- pea e ad ogni Stato che sia stato invitato a aderire alla presente Convenzione.
(Seguono le firme)
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Campo d’applicazione il 19 luglio 2005 Stati Parte Ratific Entrata in vigore
Bulgaria 17 luglio 2003 1° novembre 2003 Cipro 27 novembre 2002 1° luglio 2003 Moldova* 26 marzo 2003 1° luglio 2003 Paesi Bassia 23 gennaio 2004 1° maggio 2004 Rumania 26 agosto 2002 1° luglio 2003 Svizzera 11 maggio 2005 1° settembre 2005 * Riserve e dichairazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, salvo quelle della Svizzera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul Sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm oo ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a La Convenzione si applica al Regno in Europa.
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