AS 2006 2493
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Modifica del 9 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda è modificata come segue:
2bis In deroga al capoverso 2, un locale di stabulazione che il gestore di un’azienda agricola riconosciuta prende in affitto o in locazione da un terzo è considerato un’unità di produzione di tale azienda, se: a. il locatore non detiene più animali della stessa categoria per la cui detenzio- ne è utilizzato il locale di stabulazione; b. è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente al titolo 1, capitolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (OPD); e c. le disposizioni dell’ordinanza del 26 novembre 20033 sugli effettivi massimi, dell’OPD, dell’ordinanza del 22 settembre 19974 sull’agricoltura biologica o di altri atti legislativi nel settore agricolo sono rispettate.
Art. 14 cpv. 1 lett. g 1 Per superficie agricola utile s’intende la superficie dipendente da un’azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d’estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l’anno. La superficie agricola utile comprende: g. le superfici situate nella zona rivierasca di corsi d’acqua, il cui fondo dell’alveo ha una larghezza massima di 5 m, che sono sfruttate come prati gestiti in modo estensivo, terreni da strame, boschetti rivieraschi o pascoli, conformemente alle condizioni e agli oneri particolari di cui agli articoli 45,
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47 e 48 OPD5, e hanno una declività del 50 per cento al massimo (scarpata),
e che:
1. sono di proprietà del gestore; oppure
2. indipendentemente dalle loro dimensioni, sono prese in affitto mediante
un contratto scritto conformemente alle disposizioni determinanti della
Art. 16 cpv. 1 e 3
1 Non sono considerate superficie agricola utile:
a. le superfici la cui destinazione principale non è l’utilizzazione agricola; b. le superfici o parti di superfici con una presenza importante di piante pro- blematiche (come romici, stoppioni o “cardi dei campi”, avena selvatica, agropiro o “gramigna”); c. le fasce di superficie ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera g, larghe meno di 2 m, che sono isolate da strade o da superfici che non fanno parte della superficie agricola utile; d. i terreni edificabili urbanizzati; e. le superfici inserite in terreni da golf e da campeggio, in aerodromi e piazze d’esercitazione militari oppure le zone delimitate di linee ferroviarie e di strade pubbliche; f. le superfici situate nella zona rivierasca e nella zona delimitata dei corsi d’acqua, se il fondo dell’alveo è largo più di 5 m. 3 Le superfici ai sensi del capoverso 1 lettere d, e nonché f sono considerate super- ficie agricola utile, se: a. il gestore dimostra che si tratta di superfici ai sensi dell’articolo 14 capover- so 1 lettere a, b, d oppure e, situate al di fuori del settore di utilizzazione non agricola, e che la loro destinazione principale è l’utilizzazione agricola; e b. per le superfici di cui al capoverso 1 lettere e nonché f, è stato concluso un contratto scritto di affitto conformemente alle disposizioni determinanti della LAAgr7, e se la particella gestita ha una superficie di almeno 25 are.
Art. 19 cpv. 1 1 Per superficie permanentemente inerbita s’intende la superficie coperta di grami- nacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d’estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.
5 RS 910.13 6 RS 221.213.2 7 RS 221.213.2
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3 La locazione o l’affitto di un locale di stabulazione ai sensi dell’articolo 6 capover- so 2bis necessita del consenso del servizio competente secondo l’articolo 32.
Art. 30 cpv. 1 e 3
1 Le domande di riconoscimento vanno inoltrate al Cantone competente corredate
dei necessari documenti. Il Cantone verifica se le condizioni di cui agli articoli 6–12 sono adempiute.
3 Abrogato
Art. 30a Verifica del riconoscimento 1 I Cantoni verificano periodicamente se le aziende e le comunità adempiono ancora le condizioni. Se ciò non è il caso, revocano il riconoscimento, sia esso formale o tacito. Il Cantone stabilisce la data in cui la revoca prende effetto. 2 I Cantoni verificano il riconoscimento delle comunità, in particolare in caso di cambiamento dei gestori coinvolti nonché di modifica dei rapporti di proprietà delle unità di produzione dopo il riconoscimento oppure in caso di modifica dei contratti di affitto delle aziende agricole esistenti al momento del riconoscimento. Il ricono- scimento è revocato in particolare se: a. una o più aziende che fanno parte della comunità non adempiono più le con- dizioni previste all’articolo 6 capoverso 1 lettera b; oppure b. le unità di produzione sono essenzialmente:
1. tenute in proprietà comune (comproprietà) dai gestori, oppure
2. prese in affitto da essi in comune.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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