Lexipedia

AS 2006 2499

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr)

del 9 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Capitolo 1: Ricerca agronomica della Confederazione Sezione 1: Scopo e orientamento

Art. 1

1 La Confederazione svolge una ricerca agronomica che elabora le conoscenze

scientifiche e le basi tecniche necessarie per un’agricoltura sostenibile, per le deci- sioni di politica agricola e per l’esecuzione della legislazione. 2 La ricerca agronomica della Confederazione tiene conto del contesto nazionale e internazionale ed è volta alla realizzazione degli obiettivi seguenti: a. la Svizzera dispone di un’agricoltura multifunzionale, competitiva e confor- me ai principi dello sviluppo sostenibile; b. l’agricoltura svizzera contribuisce alla preservazione della salute dell’essere umano e degli animali; c. l’agricoltura svizzera utilizza le risorse naturali quali il suolo, l’acqua, l’aria, la flora, la fauna e il paesaggio in maniera rispettosa e sostenibile; contribui- sce al mantenimento e promovimento della biodiversità. 3 La ricerca agronomica della Confederazione è orientata alle esigenze dei beneficia- ri delle prestazioni, segnatamente le persone attive nell’agricoltura (i produttori, inclusi i livelli a monte e a valle, la formazione e la consulenza), i consumatori e l’amministrazione.

Sezione 2: Organizzazione

Art. 2 Ufficio federale dell’agricoltura L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio) definisce l’orientamento strategico e gli obiettivi della ricerca agronomica. A tale scopo tiene conto del quadro stabilito dalla

RS 915.7 1 RS 910.1

2006-0290 2499

Ricerca agronomica RU 2006

Confederazione in materia di politica della ricerca. Consulta preventivamente il Consiglio della ricerca agronomica, Agroscope e gli altri ambienti interessati.

Art. 3 Agroscope 1 Le stazioni di ricerche costituiscono l’Unità di ricerca agronomica dell’Ufficio. Tale unità porta il nome di Agroscope. 2 Se il Consiglio federale attribuisce all’Ufficio un mandato di prestazioni per la gestione di Agroscope, si applicano le disposizioni di tale mandato.

3 L’organo direttivo di Agroscope è la sua direzione.

4 La direzione si compone dei direttori delle stazioni di ricerche e del membro

responsabile della direzione dell’Ufficio. Il membro responsabile della direzione dell’Ufficio assume la presidenza.

5 L’Ufficio stabilisce i compiti e il modo di lavoro di Agroscope.

6 Per le stazioni di ricerche l’Ufficio istituisce gruppi di esperti con funzione consul- tiva. Disciplina i compiti e le competenze di tali gruppi in un regolamento interno.

Art. 4 Stazioni di ricerche La Confederazione dispone delle seguenti stazioni federali di ricerche ed esperimen- ti agronomici (stazioni di ricerche): a. Stazione di ricerche Agroscope di Changins-Wädenswil (ACW); b. Stazione di ricerche Agroscope di Liebefeld-Posieux (ALP); c. Stazione di ricerche Agroscope di Reckenholz-Tänikon (ART).

Art. 5 Direzione delle stazioni di ricerche

1 Ogni stazione di ricerche è diretta da un direttore.

2 L’Ufficio definisce i compiti e le competenze del direttore.

Art. 6 Consiglio della ricerca agronomica

1 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) nomina il presidente del

Consiglio permanente della ricerca agronomica (Consiglio della ricerca) e gli altri membri di quest’ultimo per un mandato di quattro anni.

2 Fanno parte del Consiglio della ricerca:

a. almeno un rappresentante rispettivamente dell’Ufficio, del settore dei Poli- tecnici federali, della produzione e dei consumatori; b. specialisti impegnati nella ricerca rilevante per l’agricoltura; c. persone che si occupano di temi di politica della ricerca, dell’economica, dell’ambiente e della società rilevanti per l’agricoltura e la produzione di derrate alimentari.

2500

Ricerca agronomica RU 2006

3 Il Consiglio della ricerca tiene conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, ricerca, economia, ambiente e società. 4 Il Consiglio della ricerca esamina periodicamente la qualità e l’attualità della ricerca. A tale scopo può fare svolgere valutazioni della ricerca agronomica, di taluni settori della stessa o di singole stazioni di ricerche, d’intesa con l’Ufficio.

5 L’Ufficio accorda al Consiglio della ricerca il necessario sostegno.

Sezione 3: Compiti e competenze

Art. 7 Ambiti della ricerca 1 Le stazioni di ricerche sono responsabili per la ricerca, l’analitica, il monitoraggio, la sperimentazione e la consulenza negli ambiti seguenti: a. Stazione di ricerche Agroscope di Changins-Wädenswil (ACW):

1. campicoltura e sistemi pastorali,

2. selezione vegetale per la campicoltura, risorse genetiche,

3. viticoltura ed enologia, chimica analitica,

4. frutticoltura e orticoltura, inclusa la conservazione,

5. giardinaggio, bacche, piante medicinali, coltivazioni sotto protezione,

6. basi della protezione fitosanitaria,

7. qualità dei prodotti e sicurezza delle campicolture e delle coltivazioni

speciali nonché dei prodotti trasformati; b. Stazione di ricerche Agroscope di Liebefeld-Posieux (ALP):

1. produzione di latte e di carne,

2. trasformazione del latte e della carne, in particolare produzione di for-

maggio e preparazione delle colture,

3. sicurezza, qualità e salute del latte e della carne nonché dei prodotti lat-

tieri, carnei e apistici; c. Stazione di ricerca Agroscope di Reckenholz-Tänikon (ART):

1. risorse ambientali / protezione dell’ambiente nell’agricoltura,

2. natura e paesaggio inclusi coltivazioni di foraggi e prati,

3. sistemi di produzione ecologici / agricoltura biologica,

4. controllo ecologico,

5. economia agricola,

6. tecnologia agricola, energia, concimi ottenuti dal riciclaggio e concimi

aziendali.

2 La direzione di Agroscope definisce in dettaglio le competenze.

2501

Ricerca agronomica RU 2006

Art. 8 Compiti in materia di controllo ed esecuzione 1 Le stazioni di ricerche contribuiscono all’attuazione efficiente ed efficace dei compiti di controllo e di esecuzione relativi alla legislazione in materia di agricoltura e ad altre leggi che concernono direttamente l’agricoltura. A tale scopo tengono particolarmente in considerazione la protezione della popolazione e dell’ambiente, il miglioramento della competitività dei prodotti agricoli sul mercato interno e il mantenimento della capacità di esportazione, conformemente alle norme nazionali e internazionali. 2 In particolare, le stazioni di ricerche sono responsabili dei seguenti compiti in materia di controllo ed esecuzione: a. Stazione di ricerche Agroscope di Changins-Wädenswil (ACW):

1. esame di prodotti fitosanitari,

2. misure fitosanitarie, inclusa la certificazione delle varietà di frutta,

3. esame e protezione delle varietà,

4. riconoscimento di materiale vegetale,

5. controllo dei vini destinati all’esportazione,

6. norme di concimazione per le campicolture e le coltivazioni speciali,

7. preservazione delle risorse genetiche, banca genetica;

b. Stazione di ricerche Agroscope di Liebefeld-Posieux (ALP):

1. laboratorio di riferimento nazionale in materia di economia lattiera,

2. alimenti per animali:

– autorizzazione e controllo dei prodotti – notifica, ammissione e registrazione dei produttori e delle persone che mettono in commercio i prodotti; c. Stazione di ricerche Agroscope di Reckenholz-Tänikon (ART):

1. protezione chimica, fisica e biologica del suolo, sostanze inquinanti nel

suolo,

2. riconoscimento delle sementi, esame delle varietà, protezione delle

varietà nella campicoltura e nella coltivazione di foraggi,

3. basi per la concimazione,

4. norme di concimazione per la coltivazione di foraggi,

5. protezione delle acque: bilanci delle sostanze nutritive, immissione di

sostanze nelle acque,

6. metodi di riferimento e riconoscimento dei laboratori autorizzati

all’analisi della concimazione e del suolo,

7. esame della situazione economica dell’agricoltura,

8. esame dei dispositivi di sicurezza dei veicoli agricoli,

9. misure edili di protezione delle acque nell’agricoltura,

10. esame degli impianti e dei sistemi di stabulazione degli animali da red-

dito,

2502

Ricerca agronomica RU 2006

11. protezione dalle emissioni (odori) causate dall’allevamento di animali

da reddito,

12. assicurazione della qualità dell’esame di irroratori per prodotti fitosani-

tari.

3 La direzione di Agroscope definisce in dettaglio le competenze.

Art. 9 Prestazioni commerciali

1 Le stazioni di ricerche possono offrire prestazioni commerciali.

2 Tali prestazioni devono soddisfare i criteri seguenti:

a. vi deve essere un legame stretto tra le prestazioni e gli ambiti della ricerca o i compiti esecutivi delle stazioni di ricerche; b. le prestazioni devono orientarsi alle esigenze del mercato; c. i prezzi delle prestazioni devono orientarsi a quelli del mercato; d. i prezzi devono coprire i costi globali delle prestazioni.

Art. 10 Collaborazione 1 Le stazioni di ricerche si completano negli ambiti che, in virtù del tema o delle specificità regionali (ad es. caratteristiche climatiche, topografiche o del suolo), richiedono lo svolgimento di ricerche in luoghi diversi. 2 Le stazioni di ricerche collaborano vicendevolmente e con altre istituzioni, segna- tamente con le amministrazioni pubbliche, le autorità, le scuole universitarie profes- sionali, le università, i politecnici federali, altri istituti di formazione, le organizza- zioni professionali o specializzate e le centrali di consulenza nonché con i produttori agricoli, l’artigianato e l’economia. 3 Nello svolgimento dei loro compiti, le stazioni di ricerche collaborano inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di pro- getti di ricerca e di sviluppo comuni. A tale scopo si prefiggono di ottenere i relativi mezzi finanziari presso organi riconosciuti di promovimento della ricerca a livello nazionale e internazionale.

Art. 11 Divulgazione delle conoscenze Le stazioni di ricerche rendono accessibili ai beneficiari delle prestazioni e al pub- blico i risultati delle loro ricerche nonché della loro attività in materia di controllo ed esecuzione mediante la consulenza, l’insegnamento, pubblicazioni pratiche e scienti- fiche (incluse le pubblicazioni nei media elettronici), perizie, manifestazioni e offer- te di perfezionamento professionale, nella misura in cui non vi si oppongano interes- si pubblici o privati preponderanti.

2503

Ricerca agronomica RU 2006

Art. 12 Diritti su beni immateriali 1 I diritti sui beni immateriali prodotti dai collaboratori delle stazioni di ricerche nell’esercizio dell’attività di servizio appartengono alla Confederazione. 2 La stazione di ricerche interessata decide in merito all’esercizio dei diritti sui beni immateriali che appartengono alla Confederazione. 3 In caso di collaborazione con terzi la proprietà e l’esercizio dei diritti sui beni immateriali devono essere disciplinati contrattualmente.

Art. 13 Immobili, edifici e locali delle stazioni di ricerche Le stazioni di ricerche pianificano in collaborazione con l’Ufficio il loro sviluppo in materia di edifici e di locali.

Capitolo 2: Mandati di ricerca e aiuti finanziari

Art. 14 Mandati di ricerca Entro i limiti del credito stanziato, l’Ufficio può affidare a istituti pubblici o privati mandati di ricerca che servono alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1.

Art. 15 Aiuti destinati a finanziare esperimenti e analisi 1 Su domanda, ed entro i limiti del credito stanziato, l’Ufficio può accordare aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche o private per l’esecuzione di esperimenti o di analisi che servono alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1. 2 L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 75 per cento dei costi provati e ricono- sciuti dall’Ufficio. 3 Se decide di assegnare un aiuto finanziario, l’Ufficio stipula un contratto con il richiedente.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione L’Ufficio è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza, nella misura in cui tale compito non incombe al Dipartimento.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 26 novembre 20032 sulla ricerca agronomica è abrogata.

2 RU 2003 4899

2504

Ricerca agronomica RU 2006

Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006.

9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2505

Ricerca agronomica RU 2006

2506