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AS 2006 2527

AS 2006 2527

Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del 9 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. b terzo periodo b. … Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemente dal tipo d’imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all’allegato 3 e, all’occorrenza, nella stessa chiave statistica.

Art. 5 cpv. 1 secondo periodo 1 … Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9041.

Art. 11 Attribuzione di quote del contingente doganale L’Ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri: a. 35 per cento conformemente alle importazioni all’ADFC e all’ADC effettua- te durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell’anno pre- cedente il periodo di contingentamento; b. 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione che sono stati ritirati durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell’anno precedente il periodo di contin- gentamento conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione. L’Ufficio federale fissa il termine entro il quale devono essere notificati i quantitativi di prodotti indigeni che sono stati ritirati.

1 RS 916.121.10

2006-0860 2527

Importazione ed esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2006

Art. 19 primo periodo L’Ufficio federale fissa in un’ordinanza le date previste negli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a, 11 lettera b e 14 capoverso 4 nonché le parti dei contingenti doganali previsti nell’articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b e nell’articolo

12 capoverso 3. ...

II

1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 La presente ordinanza è completata con l’allegato 3 secondo la versione qui

annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2 Gli articoli 11 e 19 entrano in vigore il 1° ottobre 2006.

9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Importazione ed esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2006

Allegato 1 (art. 1 e 2)

Organizzazione del Designazione della merce mercato Voce di tariffa

Ortaggi e legumi freschi e frutta fresche … 0702.0020/0029 – pomodori peretti (di forma allungata), esclusi i cosiddetti pomodori peretti per sugo importati tra il 20 agosto e il 23 settembre …

Importazione ed esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2006

Allegato 3 (art. 4)

Organizzazione del mercato Voce di tariffa Gruppo delle voci di tariffa (designazione)

Legumi freschi e frutti freschi

1. Gruppo «pomodori» 0702.0030/0039

0702.0090/0099

2. Gruppo «lattughe» 0705.1930/1939

0705.1940/1949

3. Gruppo «fagioli» 0708.2041/2049

0708.2091/2099

4. Gruppo «sedano coste» 0709.4010/4019

0709.4020/4029

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