AS 2006 2527
AS 2006 2527
Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)
Modifica del 9 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 lett. b terzo periodo b. … Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemente dal tipo d’imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all’allegato 3 e, all’occorrenza, nella stessa chiave statistica.
Art. 5 cpv. 1 secondo periodo 1 … Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9041.
Art. 11 Attribuzione di quote del contingente doganale L’Ufficio federale attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri: a. 35 per cento conformemente alle importazioni all’ADFC e all’ADC effettua- te durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell’anno pre- cedente il periodo di contingentamento; b. 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione che sono stati ritirati durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell’anno precedente il periodo di contin- gentamento conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione. L’Ufficio federale fissa il termine entro il quale devono essere notificati i quantitativi di prodotti indigeni che sono stati ritirati.
1 RS 916.121.10
2006-0860 2527
Importazione ed esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2006
Art. 19 primo periodo L’Ufficio federale fissa in un’ordinanza le date previste negli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a, 11 lettera b e 14 capoverso 4 nonché le parti dei contingenti doganali previsti nell’articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b e nell’articolo
12 capoverso 3. ...
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 La presente ordinanza è completata con l’allegato 3 secondo la versione qui
annessa.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2 Gli articoli 11 e 19 entrano in vigore il 1° ottobre 2006.
9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Importazione ed esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2006
Allegato 1 (art. 1 e 2)
Organizzazione del Designazione della merce mercato Voce di tariffa
Ortaggi e legumi freschi e frutta fresche … 0702.0020/0029 – pomodori peretti (di forma allungata), esclusi i cosiddetti pomodori peretti per sugo importati tra il 20 agosto e il 23 settembre …
Importazione ed esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2006
Allegato 3 (art. 4)
Organizzazione del mercato Voce di tariffa Gruppo delle voci di tariffa (designazione)
Legumi freschi e frutti freschi
1. Gruppo «pomodori» 0702.0030/0039
0702.0090/0099
2. Gruppo «lattughe» 0705.1930/1939
0705.1940/1949
3. Gruppo «fagioli» 0708.2041/2049
0708.2091/2099
4. Gruppo «sedano coste» 0709.4010/4019
0709.4020/4029