AS 2006 2609
Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera
Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera
Modifica del 31 marzo 2006
Approvata dal Consiglio federale il 16 giugno 2006
Il Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera decreta:
I Il regolamento di organizzazione del 14 maggio 20041 della Banca nazionale sviz- zera è modificato come segue:
Art. 4 cpv. 3 3 L’ambito di attività del Dipartimento III comprende: i mercati finanziari, la gestio- ne del portafoglio (asset management), la gestione dei rischi, le attività bancarie, l’informatica.
Art. 7 Succursale e rappresentanze
1 La BNS mantiene:
a. una succursale a Ginevra; b. rappresentanze a Basilea, Losanna, Lucerna, Lugano e San Gallo.
2 La succursale della BNS provvede all’approvvigionamento in numerario della
propria regione. Essa sottostà al Dipartimento II.
3 Unitamente alle sedi e alla succursale, le rappresentanze della BNS osservano
l’andamento dell’economia nelle regioni rispettive e vi provvedono alla trasmissione delle informazioni. I competenti delegati alle relazioni economiche regionali sotto- stanno al Dipartimento I.
Art. 10 cpv. 2 lett. c ed e 2 Oltre ai compiti enumerati all’articolo 42 capoverso 2 LBN, al Consiglio di banca competono: c. la valutazione della gestione dei rischi e la sorveglianza della relativa attua- zione;
1 RS 951.153
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Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera RU 2006
e. l’approvazione del preventivo annuale della Banca, ritenuto che i nuovi pro- getti con costi unici di oltre 5 milioni di franchi rispettivamente costi ricor- renti di oltre 1 milione di franchi all’anno devono essere sottoposti con una richiesta separata, nonché il conteggio degli attingimenti dal preventivo;
Art. 12 cpv. 2 2 Esso coadiuva il Consiglio di banca nella valutazione e sorveglianza della gestione dei rischi e del processo di investimento. I compiti del Comitato dei rischi sono disciplinati da un apposito regolamento.
Art. 15 cpv. 1 e 3
1 La Direzione generale trasmette al Consiglio di banca, unitamente ad un breve
commento, i risultati intermedi che sono pubblicati trimestralmente, come pure i valori di riferimento del risultato annuale. 3 Inoltre essa orienta regolarmente il Consiglio di banca sulla situazione economica, sulla situazione sul fronte dei mercati finanziari, sulla politica monetaria, sulla stabilità del sistema finanziario e sull’investimento degli attivi.
Art. 22 cpv. 2 lett. b e c
2 Alla Direzione generale allargata competono i seguenti compiti:
b. l’adozione dei progetti strategici e della pianificazione del personale; c. l’esame preliminare del preventivo annuale della Banca, ritenuto che i nuovi progetti con costi unici di oltre 5 milioni di franchi rispettivamente costi ricorrenti di oltre 1 milione di franchi all’anno devono essere sottoposti con una richiesta separata, nonché il conteggio degli attingimenti dal preventivo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.
31 marzo 2006 Banca nazionale svizzera: Il presidente del Consiglio di banca, Hansueli Raggenbass La vicepresidente del Consiglio di banca, Ruth Lüthi
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