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AS 2006 2629

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni (CO) (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione)

Modifica del 7 ottobre 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20041, decreta:

I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:

Art. 663b, titolo marginale IV. Allegato

1. In generale

Art. 663bbis 2. Indicazioni 1 Le società con azioni quotate in borsa sono tenute ad indicare nel- supplementari per le società l’allegato del bilancio: con azioni quotate in borsa 1. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente a. Retribuzioni corrisposte a membri attuali del consiglio d’amministra- zione;

2. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente

corrisposte a persone cui il consiglio d’amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzio- ne);

3. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente

corrisposte a membri attuali del consiglio consultivo;

4. le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corri-

sposte a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l’attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato;

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Codice delle obbligazioni RU 2006

5. le retribuzioni non usuali sul mercato da esse direttamente o

indirettamente corrisposte a persone vicine a quelle menzio- nate nei numeri 1–4.

2 Sono considerate retribuzioni in particolare:

1. gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;

2. le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d’affari

e altre forme di partecipazione al risultato dell’esercizio;

3. le prestazioni in natura;

4. l’attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e

d’opzione;

5. le indennità di partenza;

6. le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di

pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia;

7. la rinuncia a crediti;

8. le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o

che ne accrescono l’entità;

9. tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.

3 Nell’allegato del bilancio vanno inoltre indicati:

1. tutti i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi ai mem-

bri attuali del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;

2. i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni

non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d’ammini- strazione, della direzione e del consiglio consultivo;

3. i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni

non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1 e 2.

4 Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono com-

prendere:

1. l’importo totale corrisposto al consiglio d’amministrazione e

l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;

2. l’importo totale corrisposto alla direzione e l’importo mas-

simo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;

3. l’importo totale corrisposto al consiglio consultivo e

l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.

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5 Le retribuzioni e i crediti concessi a persone vicine ai membri del

consiglio d’amministrazione o della direzione vanno dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi di tali perso- ne. Per il rimanente, sono applicabili per analogia le norme concer- nenti le indicazioni relative alle retribuzioni e ai crediti concessi ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione.

Art. 663c, titolo marginale e cpv. 3 b. Partecipazioni 3 Vanno dichiarati anche le partecipazioni alla società e i diritti di conversione e di opzione detenuti da ciascun membro attuale del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consul- tivo, incluse le partecipazioni delle persone a lui vicine, con indica- zione del suo nominativo e della sua funzione.

Art. 663d, titolo marginale V. Rapporto annuale

Art. 663e, titolo marginale VI. Conto di gruppo

1. Allestimento

obbligatorio

Art. 663h, titolo marginale VII. Protezione e adeguamento

Art. 664, titolo marginale VIII. Valuta- zione

1. Spese di costitu-

zione, d’aumento del capitale e d’organizzazione

II La legge del 24 marzo 20003 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 6a cpv. 6 6 Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–5 siano applicati per analogia a tutte le imprese con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confede- razione. Sono eccettuate le società le cui azioni sono quotate in borsa. A tali società

3 RS 172.220.1

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sono applicabili gli articoli 663bbis e 663c capoverso 3 del Codice delle obbliga- zioni4.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005 Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005 La presidente: Thérèse Meyer Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 26 gennaio 2006.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.

24 maggio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 220; RU 2006 2629 5 FF 2005 5305

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