AS 2006 2629
Codice delle obbligazioni
Codice delle obbligazioni (CO) (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione)
Modifica del 7 ottobre 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20041, decreta:
I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:
Art. 663b, titolo marginale IV. Allegato
1. In generale
Art. 663bbis 2. Indicazioni 1 Le società con azioni quotate in borsa sono tenute ad indicare nel- supplementari per le società l’allegato del bilancio: con azioni quotate in borsa 1. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente a. Retribuzioni corrisposte a membri attuali del consiglio d’amministra- zione;
2. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente
corrisposte a persone cui il consiglio d’amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzio- ne);
3. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente
corrisposte a membri attuali del consiglio consultivo;
4. le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corri-
sposte a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l’attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato;
2004-0661 2629
Codice delle obbligazioni RU 2006
5. le retribuzioni non usuali sul mercato da esse direttamente o
indirettamente corrisposte a persone vicine a quelle menzio- nate nei numeri 1–4.
2 Sono considerate retribuzioni in particolare:
1. gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2. le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d’affari
e altre forme di partecipazione al risultato dell’esercizio;
3. le prestazioni in natura;
4. l’attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e
d’opzione;
5. le indennità di partenza;
6. le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di
pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia;
7. la rinuncia a crediti;
8. le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o
che ne accrescono l’entità;
9. tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.
3 Nell’allegato del bilancio vanno inoltre indicati:
1. tutti i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi ai mem-
bri attuali del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2. i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni
non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d’ammini- strazione, della direzione e del consiglio consultivo;
3. i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni
non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1 e 2.
4 Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono com-
prendere:
1. l’importo totale corrisposto al consiglio d’amministrazione e
l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
2. l’importo totale corrisposto alla direzione e l’importo mas-
simo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
3. l’importo totale corrisposto al consiglio consultivo e
l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.
2630
Codice delle obbligazioni RU 2006
5 Le retribuzioni e i crediti concessi a persone vicine ai membri del
consiglio d’amministrazione o della direzione vanno dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi di tali perso- ne. Per il rimanente, sono applicabili per analogia le norme concer- nenti le indicazioni relative alle retribuzioni e ai crediti concessi ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione.
Art. 663c, titolo marginale e cpv. 3 b. Partecipazioni 3 Vanno dichiarati anche le partecipazioni alla società e i diritti di conversione e di opzione detenuti da ciascun membro attuale del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consul- tivo, incluse le partecipazioni delle persone a lui vicine, con indica- zione del suo nominativo e della sua funzione.
Art. 663d, titolo marginale V. Rapporto annuale
Art. 663e, titolo marginale VI. Conto di gruppo
1. Allestimento
obbligatorio
Art. 663h, titolo marginale VII. Protezione e adeguamento
Art. 664, titolo marginale VIII. Valuta- zione
1. Spese di costitu-
zione, d’aumento del capitale e d’organizzazione
II La legge del 24 marzo 20003 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 6a cpv. 6 6 Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–5 siano applicati per analogia a tutte le imprese con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confede- razione. Sono eccettuate le società le cui azioni sono quotate in borsa. A tali società
3 RS 172.220.1
2631
Codice delle obbligazioni RU 2006
sono applicabili gli articoli 663bbis e 663c capoverso 3 del Codice delle obbliga- zioni4.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005 Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005 La presidente: Thérèse Meyer Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 26 gennaio 2006.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.
24 maggio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 220; RU 2006 2629 5 FF 2005 5305
2632