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AS 2006 2637

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti nella legge sui cartelli

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti nella legge sui cartelli (LCart – Ordinanza sugli emolumenti)

Modifica del 16 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I La LCart – Ordinanza sugli emolumenti del 25 febbraio 19981 è modificata come segue:

Titolo dell’ordinanza Ordinanza sugli emolumenti nell’ambito della legge sui cartelli (Ordinanza sugli emolumenti LCart, OEm-LCart)

Art. 1a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 2 cpv. 2 Abrogato

Art. 3 cpv. 1 primo periodo 1 Le autorità della Confederazione e, sempre che concedano il diritto di reciprocità, i Cantoni, i Comuni e gli organi intercantonali non pagano alcun emolumento. …

Art. 5 Esborsi Oltre agli emolumenti secondo l’articolo 4, l’interessato deve rimborsare gli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm3 nonché i costi generati dall’assunzione di prove o da particolari provvedimenti d’indagine.

2005-2861 2637

LCart – Ordinanza sugli emolumenti RU 2006

Art. 6 e 7 Abrogati

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2006.

16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz