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AS 2006 2643

Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica

Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin)

Modifica del 22 giugno 2006

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 20 dicembre 20021 sulla promozione cinematografica è modificata come segue:

Art. 2 lett. abis nonché e I regimi di promozione del DFI (Dipartimento) in allegato descrivono gli obiettivi e gli strumenti di promozione nonché i criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari per: abis. la commercializzazione di film svizzeri e di coproduzioni, in particolare per l’attività promozionale e la distribuzione; e. abrogata

Art. 6 Archiviazione Chi ha beneficiato di un aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva per la realizzazione di un film svizzero o di una coproduzione è tenuto a depositarne una copia nuova presso la Fondazione Cineteca svizzera.

Art. 8 rubrica, cpv. 1 e 3 Coproduzioni 1 Nelle coproduzioni, postproduzione compresa, la percentuale di personale artistico e tecnico svizzero deve essere pari alla percentuale di finanziamento svizzero. Per percentuale di finanziamento svizzero s’intende la quota del produttore svizzero.

3 Abrogato

Art. 10 cpv. 2 2 Lo sviluppo di progetti di lungometraggi di fiction è promosso soltanto se sussiste una dichiarazione d’intenti dell’Ufficio per un contributo alla realizzazione del progetto cinematografico in questione (art. 26).

1 RS 443.113

2006-1226 2643

Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

Art. 11 cpv. 1bis, 1ter, 4 e 5 1bis Gli oneri per il personale artistico e tecnico sono sussidiabili nella misura in cui corrispondono alle direttive concordate tra le associazioni oppure sono d’uso nel settore. 1ter Per la realizzazione di lungometraggi deve essere messo a disposizione almeno un posto di formazione per uno stagista. Se l’aiuto finanziario assegnato è superiore a 500 000 franchi, occorre offrire due posti di formazione. 4 Per i documentari non è richiesta un’autorizzazione anticipata ai sensi del capo- verso 3, se le riprese sono necessarie: a. per fissare eventi unici e irripetibili, che sono parte integrante del progetto; b. per ottenere testimonianze di protagonisti essenziali che non potrebbero essere procurate più tardi. 5 Nei casi di cui al capoverso 4 occorre presentare una richiesta di aiuto alla realiz- zazione entro 6 mesi dall’inizio anticipato delle riprese; questo deve figurare nella documentazione inoltrata. Per le riprese principali il capoverso 3 vale per analogia.

Art. 12 cpv. 3 lett. b Abrogato

Art. 14 Promozione di film delle nuove leve Sono considerati film delle nuove leve i primi due lungometraggi di un regista.

Art. 15 Abrogato

Art. 16 Promozione della distribuzione e diffusione di film 1 A titolo di promozione della distribuzione di film è possibile versare un contributo ai costi delle misure pubblicitarie e promozionali nonché di altre misure volte allo sfruttamento di un film nei cinema. 2 A titolo di promozione della diffusione di film è possibile versare un contributo ai costi delle misure pubblicitarie e promozionali nonché di altre misure volte allo sfruttamento di un film al di fuori dei cinema.

Art. 18 cpv. 2 Abrogato

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

Art. 20 cpv. 2 lett. c

2 L’Ufficio verifica inoltre se:

c. la persona richiedente ha adempiuto gli impegni derivanti da precedenti pro- cedure di cui agli articoli 33–35.

Art. 21 Commissioni di esperti, coinvolgimento di esperti 1 Per l’esame di richieste di aiuti finanziari esiste una commissione di esperti perma- nente. Essa si compone dei seguenti sottocomitati: a. «film di fiction» per le richieste di contributi della promozione selettiva alla stesura di sceneggiature e alla realizzazione di lungometraggi per il cinema. In regola generale le sceneggiature devono essere sottoposte a un lettore per una valutazione scritta preliminare (art. 23 cpv. 3); b. «documentario» per le richieste di contributi della promozione selettiva allo sviluppo di progetti e alla realizzazione di lungometraggi documentari per il cinema o per la televisione; c. «commercializzazione e pluralità» per il monitoraggio delle misure promo- zionali volte allo sfruttamento dei film nei cinema e al di fuori dei cinema ai sensi dell’articolo 16 nonché per le misure di promozione di cui all’arti- colo 4 LCin. 2 Le richieste di contributi della promozione selettiva allo sviluppo di progetti o alla realizzazione di cortometraggi o di lungometraggi per la televisione sono sottoposte a un esperto per una valutazione scritta. 3 Negli altri ambiti l’Ufficio stesso provvede di norma all’esame materiale delle richieste. Nel caso in cui gli mancasse la dovuta cognizione di causa la valutazione della richiesta è affidata a una persona ritenuta idonea quale esperta.

Art. 22 Abrogato

Art. 23 cpv. 5

5 Di ogni riunione è steso un verbale.

Art. 25 cpv. 1 1 In regola generale l’Ufficio segue la proposta delle commissioni o della persona incaricata in qualità di esperta. Se la sua decisione è divergente, deve fornire una motivazione.

Art. 26 cpv. 2 secondo periodo Abrogato

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Art. 28 cpv. 2 e 3 2 Oltre al rifiuto o all’approvazione parziale, l’Ufficio comunica alla persona richie- dente la proposta e la motivazione della commissione o della persona incaricata in qualità di esperta. 3 Se una richiesta è stata respinta, può essere presentata una seconda volta a con- dizione che il progetto e segnatamente i punti criticati siano stati rielaborati sostan- zialmente. La richiesta deve essere inoltrata entro 12 mesi dalla notifica.

Art. 31 cpv. 2 2 Il 10 per cento o 50 000 franchi al massimo del contributo assegnato viene tratte- nuto a garanzia della presentazione del rendiconto.

Art. 34, rubrica e cpv. 2 Citazione della promozione e copia d’obbligo 2 La persona beneficiaria è tenuta a consegnare all’Ufficio una copia d’obbligo del film promosso su DVD o video insieme al rendiconto di cui all’articolo 35.

Art. 35 cpv. 2bis 2bis Se l’aiuto finanziario supera 100 000 franchi è necessario inoltrare un rendiconto esaminato da una società fiduciaria indipendente.

Art. 36bis Iscrizione dei film 1 Le società di distribuzione iscrivono all’Ufficio i film aventi diritto alla promo- zione ai sensi dell’articolo 36 entro la fine dell’anno civile in cui sono usciti. 2 I produttori iscrivono all’Ufficio i film aventi diritto alla promozione e segnalano un’eventuale partecipazione a festival (art. 41 cpv. 3) per farli riconoscere come tali entro la fine dell’anno civile in cui sono usciti. 3 Le iscrizioni avvenute dopo questa scadenza non vengono prese in considerazione.

Art. 37 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell’art. 38 Abrogato

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

Art. 38 rubrica, cpv. 1 e 2 Iscrizione delle persone aventi diritto alla promozione 1 Le persone aventi diritto alla promozione ai sensi dell’articolo 37 capoverso 1 si annunciano all’Ufficio entro la fine dell’anno civile in cui il film è uscito. Le iscri- zioni avvenute dopo questa scadenza non vengono prese in considerazione.

2 Abrogato

Titolo prima dell’art. 39 Sezione 2: Entrate di riferimento e calcolo degli aiuti finanziari

Art. 39 cpv. 2 primo periodo 2 Sono determinanti quali entrate di riferimento le entrate lorde conteggiate setti- manalmente dalla società di proiezione nei confronti del distributore per ciascuno schermo. …

Art. 41 cpv. 1 e 3 1 Non vengono accreditati contributi se un film di fiction non ha riscosso almeno 10 000 entrate di riferimento e un film documentario almeno 5000 entrate di riferi- mento nell’arco di tempo sancito dall’articolo 39 capoverso 5. 3 Se un film svizzero o una coproduzione con regia svizzera e produzione delegata svizzera partecipa al concorso ufficiale di un importante festival estero, gli vengono accreditate 5000 entrate di riferimento al momento del suo lancio nei cinema sviz- zeri. L’Ufficio pubblica un elenco dei festival e delle sezioni ammesse.

Art. 42 cpv. 1, 3 e 4 1 Per il calcolo dei contributi, le entrate di riferimento devono essere ponderate con i seguenti coefficienti: a. 1,00 se il regista è di nazionalità svizzera e se si tratta di un film svizzero o di una coproduzione il cui produttore delegato è di nazionalità svizzera o domiciliato in Svizzera; b. 0,75 se il regista è di nazionalità svizzera e se si tratta di una coproduzione a maggioranza estera con produttore delegato estero; c. 0,50 se il regista è straniero e se si tratta di una coproduzione a maggioranza estera.

3 Abrogato

4 Il coefficiente maggiorato di cui al capoverso 2 si applica solo fino a 15 000 entrate di riferimento per regione linguistica.

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

Titolo prima dell’art. 43 Sezione 3: Contributi di promozione

Art. 43 cpv. 1 lett. d e cpv. 4 1 Per ciascuna entrata di riferimento ai sensi dell’articolo 39 sono accreditati per ogni film a titolo di incentivo: d. per la distribuzione 2 franchi; 4 I contributi inferiori a 500 franchi all’anno e per persona avente diritto non ven- gono accreditati.

Art. 44 primo periodo L’accredito massimo per film, società di proiezione e regione cinematografica ammonta a 7500 franchi. ...

Titolo prima dell’art. 45

Sezione 4: Utilizzazione dei contributi accreditati

Art. 45 Generalità 1 I contributi accreditati devono essere utilizzati per la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti, la realizzazione o la distribuzione e l’attività promozionale a favore di nuovi film svizzeri o di nuove coproduzioni. 2 I contributi superiori a 50 000 franchi per persona accreditati per la sceneggiatura e la regia sono versati a un produttore scelto dallo sceneggiatore o dal regista. Il pro- duttore risponde dell’utilizzazione conforme alle disposizioni. 3 Alla richiesta devono essere allegati i contratti concernenti l’utilizzazione degli accrediti. 4 Le partecipazioni della regia o della sceneggiatura sono ammesse solo se risulta coperto il rispettivo compenso.

Art. 45a Accrediti alla sceneggiatura Gli accrediti possono essere utilizzati per la stesura di una nuova sceneggiatura. La quota di accrediti sul totale del compenso deve figurare distintamente nei contratti.

Art. 45b Accrediti alla regia Gli accrediti possono essere utilizzati per la regia di un progetto successivo. La quota di accrediti sul totale del compenso deve figurare distintamente nei contratti.

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

Art. 45c Sviluppo di progetti e realizzazione 1 Gli accrediti possono essere utilizzati per lo sviluppo di progetti o la realizzazione di film svizzeri o di coproduzioni fatto salvo per il capoverso 2. 2 Gli accrediti risultanti da coproduzioni minoritarie non possono essere reinvestiti in coproduzioni minoritarie.

3 Gli accrediti possono essere utilizzati per la postproduzione.

Art. 45d Distribuzione e attività promozionale 1 Gli accrediti possono essere utilizzati per la distribuzione e l’attività promozionale a favore di film svizzeri e di coproduzioni. Per l’erogazione sono determinanti i costi preliminari documentabili e le copie di film. Per garanzie minime è possibile utiliz- zare fino al 75 per cento della garanzia. 2 Gli accrediti per la distribuzione di film provenienti da Stati membri del Consiglio d’Europa possono essere utilizzati se il rispettivo budget di realizzazione è inferiore a 10 milioni di franchi e a condizione che non sia possibile rivendicare alcuna altra promozione. Il distributore deve presentare una richiesta motivata e non può utiliz- zare più del 25 per cento dell’accredito annuo che gli spetta.

Art. 45e Sfruttamento commerciale nei cinema Gli accrediti per le società di proiezione sono erogati direttamente.

Titolo prima dell’art. 47 Sezione 5: Riscossione degli accrediti e scadenze

Art. 47 rubrica, cpv. 1 e 4 Riscossione 1 Chi intende riscuotere un accredito è tenuto a presentare un’apposita richiesta all’Ufficio. Si applicano le disposizioni dei capitoli 3 e 4.

4 In caso di mancato adempimento di precedenti obblighi di reinvestimento e di

rendiconto è possibile trattenere gli accrediti maturati fino all’adempimento. Gli accrediti possono essere erogati anche a rate allo scopo di assicurare il rispetto di condizioni legate al progetto.

Art. 47a Scadenza

1 La validità degli accrediti è limitata a due anni dalla notifica.

2 La scadenza è considerata rispettata, se una richiesta di ritiro degli accrediti per- viene prima della decorrenza. L’articolo 19 capoverso 3 è applicabile per analogia.

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

Titoli prima dell’art. 48 Capitolo 6: Promozione cinematografica selettiva e legata al successo di società di distribuzione e di proiezione di film d’art et d’essai Sezione 1: Distribuzione

Art. 49 lett. b e c Possono beneficiare di contributi di promozione film di fiction e documentari esteri di prima diffusione: b. con costi di realizzazione inferiori a 10 milioni di franchi e c. la cui distribuzione non sia già stata promossa dal Programma MEDIA (promozione selettiva o automatica).

Art. 49a Iscrizione Per poter beneficiare di un contributo di promozione le società di distribuzione sono tenute ad iscriversi all’Ufficio all’inizio di ogni nuovo anno civile.

Art. 50 cpv. 2 2 Un film deve aggiudicarsi almeno 2000 entrate e può beneficiare dei contributi di promozione fino a un tetto massimo di 30 000 entrate.

Art. 51 cpv. 3

3 Deve essere utilizzato per l’intera attività promozionale.

Titolo prima dell’art. 51a Sezione 2: Promozione delle sale cinematografiche

Art. 51a Società di proiezione Possono essere sostenute le sale cinematografiche di società di proiezione registrate: a. con una programmazione variata e costantemente aggiornata; b. escluse dal Programma MEDIA.

Art. 51b Iscrizione Le società di proiezione che chiedono di essere sostenute devono iscrivere le rispet- tive sale cinematografiche all’Ufficio all’inizio di ogni anno civile.

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

Art. 51c Calcolo del contributo di promozione

1 Il contributo di promozione è calcolato in base:

a. al numero di entrate e proiezioni pagate; b. alla percentuale di film provenienti da diversi Stati e c. alla regione cinematografica in cui si trova la sala cinematografica. 2 L’Ufficio fissa annualmente gli import massimi, gli Stati di provenienza aventi diritto e i coefficienti applicabili.

Art. 51d Erogazione dei contributi di promozione

1 L’Ufficio eroga i contributi di promozione a scadenze annuali.

2 Per il calcolo dei contributi può coinvolgere terzi.

Art. 54 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2006 1 Gli accrediti per le entrate di riferimento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 sono calcolati in conformità alle disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2006. 2 Per le richieste di promozione di cui agli articoli 48–51 relative all’anno civile 2006 il limite minimo è fissato in conformità all’articolo 50 capoverso 2 delle dispo- sizioni in vigore fino al 30 giugno 2006. Per i film europei lanciati dopo il 1° gen- naio 2006 vale la nuova normativa (art. 48–51 della presente ordinanza). 3 Le richieste di promozione iniziale per film lanciati prima del 1° luglio 2006 sono assoggettate alle disposizioni dei Principi della strategia di promozione per gli anni 2003–2005, numero 3.2 lettere e ed f, in vigore fino al 30 giugno 2006. 4 Alle richieste di sostegno dell’attività promozionale per i film lanciati posterior- mente al 1° marzo 2006 ai sensi del numero 3.1.2 lettera e dei Regimi di promozione per gli anni 2006–2010 si applicano le nuove disposizioni di tale numero. 5 Per le richieste di aiuti finanziari a stages che si sono conclusi entro il 31 dicembre 2006 continua ad essere applicato il numero 5.2 lettere b e f dei Principi della stra- tegia di promozione in vigore fino al 30 giugno 2006.

Art. 55 cpv. 2

2 L’allegato vige fino al 31 dicembre 2010.

II L’allegato è modificato conformemente al testo qui allegato.

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

III 1 La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006 con riserva per il capover- so 2. 2 L’articolo 11 capoverso 1ter nonché il numero 6.2 lettera c dei Regimi di promo- zione per gli anni 2006–2010 entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

22 giugno 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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Allegato (art. 2)

Regimi di promozione cinematografica per gli anni 2006–2010

1 Generalità

a. I regimi di promozione cinematografica per gli anni 2006–2010 definiscono l’impostazione della politica cinematografica nei singoli settori promossi. Essi si fondano sul limite di spesa che scaturisce dal preventivo 2006 e dai piani finanziari relativi all’anno 2007 e seguenti. b. Nei regimi di promozione sono descritti gli obiettivi e gli effetti auspicati della politica cinematografica svizzera, gli strumenti e le misure disponibili nonché i criteri di promozione per i vari settori promossi. Essi servono al contempo da promemoria e da guida per l’esame delle richieste di aiuti finanziari. c. Considerato che la Svizzera è membro a pieno titolo del Programma europeo MEDIA, l’Ufficio federale della cultura (Ufficio) rinuncia a determinate misure di promozione a livello europeo coperte dai programmi, che, di con- seguenza, non figurano nel presente allegato. MEDIA Desk Svizzera infor- ma le persone interessate ai programmi a nome dell’Ufficio e dell’Unione Europea. La Confederazione prosegue la sua partecipazione al programma di promozione cinematografica del Consiglio d’Europa Eurimages. d. Periodicamente l’Ufficio stende un breve rapporto sullo stato di attuazione dei regimi di promozione. La valutazione conclusiva è effettuata a parte da specialisti esterni. Per garantire una documentazione costante del pubblico, l’Ufficio fa gestire tra l’altro una banca dati con informazioni dettagliate sul- la produzione cinematografica svizzera. e. L’Ufficio si propone di coordinare la sua politica con quelle di altri enti pubblici di promozione cinematografica.

2 Promozione della creazione cinematografica svizzera nei

settori sviluppo di progetti e realizzazione di film

2.1 Promozione della stesura di sceneggiature e della

preparazione e dello sviluppo di progetti

2.1.1 Obiettivi

a. Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. sostenere la stesura di sceneggiature di qualità nell’ambito dei film di fiction per il cinema;

2. sostenere la preparazione di progetti di qualità nell’ambito dei film docu-

mentari per il cinema;

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

3. sostenere la preparazione di progetti di qualità nell’ambito dei film d’ani- mazione per il cinema; 4. garantire lo sviluppo di progetti che consente un salto di qualità nell’ambito dei film per la televisione; b. Un’attenzione particolare è riservata alle nuove leve.

2.1.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

per i film di fiction per il cinema a. La Confederazione sostiene la stesura di sceneggiature di autori svizzeri e lo sviluppo di progetti di lungometraggi di fiction per il cinema mediante la promozione cinematografica legata al successo e la promozione cinemato- grafica selettiva. b. La promozione cinematografica selettiva della stesura di sceneggiature con- sidera soprattutto i seguenti criteri:

1. qualità artistica del progetto;

2. potenziale cinematografico in funzione dell’originalità del soggetto, dei

personaggi, della drammaturgia e del riferimento universale della tra- ma. c. Nell’ambito della promozione della realizzazione la Confederazione sostiene lo sviluppo di progetti di lungometraggi di fiction con regia svizzera e pro- duzione delegata svizzera mediante la promozione cinematografica selettiva. L’Ufficio può concedere al massimo il 15 per cento dell’aiuto di realizza- zione prospettato quale contributo di promozione non rimborsabile per lo sviluppo del progetto.

2.1.3 Strumenti di promozione e criteri determinanti

per i film documentari a. La Confederazione sostiene lo sviluppo di progetti di lungometraggi docu- mentari con regia svizzera e produzione delegata svizzera mediante la pro- mozione cinematografica legata al successo e la promozione cinematogra- fica selettiva. b. La promozione cinematografica selettiva dello sviluppo di progetti di film documentari per il cinema considera soprattutto i seguenti criteri:

1. qualità artistica del progetto;

2. potenziale cinematografico in funzione dell’originalità e dell’individua-

lità del soggetto, dei protagonisti e della drammaturgia.

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

2.1.4 Strumenti di promozione e criteri determinanti

per i film d’animazione a. La Confederazione promuove lo sviluppo di progetti di film d’animazione con regia svizzera e produzione delegata svizzera mediante la promozione cinematografica legata al successo e la promozione cinematografica selet- tiva. b. La promozione cinematografica selettiva dello sviluppo di progetti di film d’animazione per il cinema considera soprattutto i seguenti criteri:

1. qualità artistica del progetto;

2. potenziale cinematografico in funzione dell’originalità del soggetto, dei

personaggi, della drammaturgia e del riferimento universale della trama.

2.1.5 Strumenti di promozione e criteri determinanti

per i film per la televisione La Confederazione sostiene la stesura di sceneggiature e lo sviluppo di progetti di film per la televisione di autori svizzeri mediante la promozione cinematografica legata al successo.

2.2 Promozione della realizzazione di film per il cinema

2.2.1 Obiettivi

a. Gli obiettivi di promozione sono i seguenti:

1. sostenere la realizzazione di film svizzeri che contribuiscono in misura

determinante alla qualità, alla pluralità e alla popolarità del cinema svizzero; 2. sostenere la realizzazione di film svizzeri che sviluppano una strategia coe- rente e che mirano a raggiungere il loro target e ad aumentare la visibilità e la popolarità del cinema svizzero in Svizzera e all’estero. b. Un’attenzione particolare è riservata alle nuove leve.

2.2.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. La Confederazione sostiene la realizzazione di lungometraggi per il cinema mediante la promozione cinematografica legata al successo e la promozione cinematografica selettiva. b. La promozione cinematografica selettiva della realizzazione di film per il cinema considera soprattutto i seguenti criteri:

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

1. potenziale cinematografico della sceneggiatura o del trattamento;

2. qualità e coerenza artistiche e tecniche del dossier di produzione in fun-

zione del progetto inoltrato;

3. apporto alla pluralità dell’offerta nei cinema svizzeri;

4. consistenza del budget e del piano finanziario;

5. qualità e coerenza della strategia promozionale in funzione del target in

Svizzera ed eventualmente all’estero.

2.3 Promozione della realizzazione di coproduzioni

minoritarie tra la Svizzera e l’estero

2.3.1 Obiettivi

Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. intensificare gli scambi di qualità nell’ambito cinematografico tra la Svizze- ra e l’estero; 2. allargare le esperienze e il know how artistico e tecnico delle persone occu- pate nel settore cinematografico svizzero;

3. incentivare le coproduzioni volte a stimolare la produzione nazionale.

2.3.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. La Confederazione promuove la realizzazione di coproduzioni minoritarie mediante la promozione cinematografica legata al successo in conformità all’articolo 45c capoverso 2 OPCin e mediante la promozione cinemato- grafica selettiva. b. La promozione cinematografica selettiva della realizzazione di coproduzioni minoritarie tra la Svizzera e l’estero considera soprattutto i seguenti criteri:

1. potenziale cinematografico della sceneggiatura o del trattamento;

2. qualità e coerenza artistiche e tecniche del dossier di produzione in fun-

zione del progetto inoltrato;

3. consistenza del budget e del piano finanziario;

4. opportunità dello sfruttamento nei cinema in Svizzera;

5. possibilità di realizzare coproduzioni con regia svizzera (equilibrio tra

coproduzioni minoritarie e maggioritarie su un periodo di quattro anni).

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

2.4 Promozione della realizzazione di film per la televisione

2.4.1 Obiettivi

Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. favorire la realizzazione di film svizzeri che contribuiscono in misura deter- minante alla qualità e alla pluralità dell’offerta televisiva; 2. allargare le esperienze e il know how artistico e tecnico delle persone occu- pate nel settore cinematografico svizzero; 3. incentivare la popolarità del settore audiovisivo svizzero presso il pubblico in Svizzera e all’estero.

2.4.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. La Confederazione promuove la realizzazione di film per la televisione me- diante la promozione cinematografica legata al successo e la promozione ci- nematografica selettiva. b. La promozione cinematografica selettiva della realizzazione di film per la televisione considera soprattutto i seguenti criteri:

1. potenziale cinematografico della sceneggiatura o del trattamento;

2. qualità e coerenza artistiche e tecniche del dossier di produzione in fun-

zione del progetto inoltrato;

3. indipendenza della regia e dei principali collaboratori artistici e tecnici

da un’emittente televisiva; esecuzione dei lavori tecnici da aziende che non dipendono da un’emittente televisiva;

4. qualità e coerenza della programmazione del film in funzione del target.

2.5 Promozione della realizzazione di cortometraggi

2.5.1 Obiettivo

L’obiettivo consiste nel promuovere la realizzazione di cortometraggi che contribui- scono in misura determinante alla qualità, all’originalità e alla pluralità dell’offerta nonché alla popolarità del genere.

2.5.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. La Confederazione promuove la realizzazione di cortometraggi previsti per lo sfruttamento nei cinema mediante la promozione cinematografica legata al successo e la promozione cinematografica selettiva. b. La promozione cinematografica selettiva della realizzazione di cortome- traggi considera soprattutto i seguenti criteri:

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

1. potenziale cinematografico della sceneggiatura;

2. qualità e coerenza artistiche e tecniche del dossier di produzione in fun-

zione del progetto inoltrato;

3. sviluppo delle qualità specifiche del cortometraggio rispetto al medio-

metraggio e al lungometraggio;

4. consistenza del budget e del piano finanziario;

5. qualità e coerenza della strategia promozionale in funzione del target in

Svizzera e all’estero.

3 Promozione della creazione cinematografica svizzera

nell’ambito dello sfruttamento commerciale

3.1 Sfruttamento commerciale in Svizzera

3.1.1 Obiettivi

Gli obiettivi di promozione sono i seguenti:

1. incentivare la distribuzione di film svizzeri;

2. favorire lo sfruttamento commerciale di film svizzeri e di coproduzioni con

regia svizzera nelle sale cinematografiche;

3. sostenere in modo particolare le strategie volte a promuovere la distribu-

zione di film svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera in più di una regione linguistica;

4. favorire lo sviluppo di strategie promozionali nella fase di produzione;

5. incentivare l’attività promozionale a favore di film svizzeri e di coprodu-

zioni con regia svizzera che possiedono un potenziale nazionale.

3.1.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. La Confederazione promuove la distribuzione, l’attività promozionale e lo sfruttamento commerciale di film svizzeri e coproduzioni nelle sale cinema- tografiche mediante la promozione cinematografica legata al successo. b. La Confederazione promuove la distribuzione e l’attività promozionale a favore di lungometraggi svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera mediante un aiuto per il lancio di film. L’Ufficio fissa i contributi degressi- vamente in funzione dei conteggi presentati dai richiedenti al termine dello sfruttamento commerciale nelle sale cinematografiche. c. Nell’ambito dell’aiuto per il lancio di film a favore della distribuzione di lungometraggi svizzeri e di coproduzioni con regia svizzera vengono consi- derati soprattutto i seguenti criteri:

1. numero di proiezioni ed entrate nelle sale cinematografiche;

2. numero di copie e di altri supporti al momento del lancio del film, in

particolare per regione linguistica;

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

3. sufficiente sfruttamento commerciale nelle sale cinematografiche

all’interno di una singola regione linguistica;

4. mancato accesso al Programma europeo MEDIA.

d. La Confederazione promuove lo sviluppo di strategie promozionali nella fase di produzione di film svizzeri mediante la promozione cinematografica selettiva. A tale scopo stipula un contratto di prestazioni con un’istituzione competente e partecipa ai costi di consulenza che ne derivano. La selezione dei progetti avviene soprattutto in base ai seguenti criteri:

1. caratteristiche della società di produzione;

2. caratteristiche della produzione;

3. caratteristiche del film.

e. La Confederazione promuove l’attività promozionale a favore di film sviz- zeri e di coproduzioni con regia svizzera selettivamente mediante una coper- tura dei rischi derivanti dall’attività promozionale. Le richieste devono esse- re presentate almeno cinque settimane prima del lancio di un film. Nell’ambito della promozione selettiva dell’attività promozionale a favore di film svizzeri vengono considerati soprattutto i seguenti criteri:

1. potenziale cinematografico in tutta la Svizzera;

2. coerenza della strategia commerciale e promozionale nonché rischio al

momento dello sfruttamento commerciale nelle sale cinematografiche;

3. coerenza della richiesta in funzione del genere e della presa a carico del

rischio della società di distribuzione;

4. copertura degressiva in funzione delle entrate realizzate.

f. La Confederazione può, a titolo eccezionale, promuovere l’attività promo- zionale nelle sale cinematografiche per i film con confermato potenziale cinematografico originariamente destinati alla televisione. Il loro lancio nelle sale cinematografiche deve essere anteriore alla loro messa in onda alla tele- visione. Nell’ambito della promozione dell’attività promozionale di film ori- ginariamente destinati alla televisione vengono considerati soprattutto i cri- teri di cui alla lettera e.

3.2 Sfruttamento commerciale nei cinema all’estero

3.2.1 Obiettivo

L’obiettivo di promozione consiste nell’incentivare iniziative di cineasti svizzeri in grado di consolidare il successo del cinema svizzero all’estero.

3.2.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. La Confederazione promuove l’attività promozionale di film svizzeri all’estero mettendo a disposizione i mezzi necessari in collaborazione con le istituzioni competenti. A tale scopo stipula un contratto di prestazioni e con-

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

corda una strategia promozionale soprattutto per festival e mercati cinema- tografici. Questa strategia è verificata annualmente. b. Al momento di stipulare contratti di prestazioni con le istituzioni che svol- gono attività promozionali a favore del cinema svizzero all’estero vengono considerati soprattutto i seguenti criteri:

1. know how dell’istituzione nell’ambito dei festival esteri, in particolare

in Europa;

2. know how dell’istituzione nell’ambito dei mercati esteri, in particolare

in Europa;

3. know how dell’istituzione nell’ambito della distribuzione cinematogra-

fica all’estero, soprattutto in Europa. c. Nell’ambito dell’elaborazione di una strategia promozionale internazionale vengono considerati soprattutto i seguenti criteri:

1. possibilità di successo dei film nei mercati esteri previsti;

2. qualità della strategia del produttore cinematografico concernente lo

sfruttamento commerciale nei cinema all’estero. d. La Confederazione partecipa a programmi e misure volti a promuovere gli scambi con altri Stati, in particolare nel quadro delle coproduzioni. e. Nella promozione degli scambi con l’estero vengono considerate soprattutto le opportunità dei cineasti svizzeri in funzione di future coproduzioni con l’estero.

3.3 Riconoscimenti e sensibilizzazione

3.3.1 Obiettivi

Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. nominare e premiare i migliori film e operatori svizzeri del settore dell’anno precedente conformemente all’ordinanza del DFI del 30 settembre 20042 concernente il Premio del cinema svizzero. In regola generale ai film d’animazione è attribuito un premio a scadenze biennali; 2. sensibilizzare il pubblico nei confronti della creazione cinematografica sviz- zera.

3.3.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. La Confederazione organizza ogni anno il Premio del cinema svizzero sostenuta da ulteriori istituzioni e partner. b. I criteri per l’organizzazione del Premio del cinema svizzero sono definiti nell’ordinanza concernente il Premio del cinema svizzero.

2 RS 443.116

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

c. La Confederazione può sostenere altre misure di sensibilizzazione del pub- blico alla creazione cinematografica svizzera. d. Nell’ambito della sensibilizzazione del pubblico alla creazione cinematogra- fica svizzera vengono considerati soprattutto i seguenti criteri:

1. effetti della misura per i cineasti;

2. effetti della misura per il pubblico e i media.

4 Promozione della pluralità e qualità dell’offerta

cinematografica

4.1 Obiettivi

Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. consentire ai film d’art e d’essai provenienti dai Paesi più diversi distribuiti in Svizzera di essere proiettati ampiamente in tutte le regioni linguistiche della Svizzera;

2. favorire la distribuzione e lo sfruttamento commerciale nei cinema di film

d’art e d’essai stranieri che contribuiscono in misura determinante alla plura- lità e qualità dell’offerta cinematografica.

4.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. La Confederazione promuove la distribuzione di film d’art et d’essai prove- nienti dai Paesi più diversi che non hanno accesso al Programma europeo MEDIA. b. La promozione della distribuzione di film d’art et d’essai provenienti dai Paesi più diversi, di cui al capitolo 6 OPCin, considera soprattutto i seguenti criteri:

1. budget di produzione dei film distribuiti;

2. qualità e continuità della politica delle società di distribuzione nel-

l’ambito dei film d’art et d’essai stranieri. c. La Confederazione sostiene lo sfruttamento commerciale nei cinema di film d’art et d’essai provenienti dai Paesi più diversi che non hanno accesso al Programma europeo MEDIA. d. La promozione dello sfruttamento commerciale nei cinema di film d’art et d’essai provenienti dai Paesi più diversi, di cui al capitolo 6 OPCin, consi- dera soprattutto i seguenti criteri:

1. dimensioni, ubicazione e volume di programmazione delle società di

proiezione;

2. qualità dei programmi delle società di proiezione.

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

5 Promozione della cultura cinematografica

5.1 Promozione dei festival

5.1.1 Obiettivo

L’obiettivo di promozione consiste nell’offrire ai festival cinematografici importanti per la cultura cinematografica nazionale e che sviluppano una propria identità l’opportunità di dotarsi di strutture professionali che consentano di confermare e sviluppare il loro orientamento politico-culturale.

5.1.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. In regola generale la Confederazione sostiene i festival cinematografici mediante contratti di prestazioni (art. 10 LCin). b. Al momento di stipulare contratti di prestazioni con i festival cinematogra- fici viene considerata la rispettiva qualità politico-culturale, in particolare i seguenti criteri:

1. qualità e coerenza del programma;

2. qualità dell’organizzazione;

3. continuità del festival;

4. singolarità della manifestazione nel paesaggio dei festival cinemato-

grafici svizzeri;

5. visibilità e irradiamento del festival in Svizzera ed eventualmente

all’estero;

6. contributo, nel limite del possibile, all’attività promozionale a favore

del cinema svizzero.

5.2 Promozione di manifestazioni sporadiche

5.2.1 Obiettivo

L’obiettivo di promozione consiste nel sostenere manifestazioni sporadiche che contribuiscono alla sensibilizzazione del pubblico svizzero nei confronti della cul- tura cinematografica svizzera.

5.2.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. La Confederazione può sostenere singole manifestazioni cinematografiche uniche ed eccezionali in Svizzera e svolgere manifestazioni di propria inizia- tiva. b. Nell’ambito della promozione di manifestazioni sporadiche di cultura cine- matografica vengono considerati soprattutto i seguenti criteri:

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

1. qualità della manifestazione;

2. originalità della manifestazione;

3. impatto della manifestazione sul pubblico.

5.3 Attività promozionale a favore della cultura

cinematografica nella società

5.3.1 Obiettivi

Gli obiettivi di promozione sono i seguenti: 1. sostenere gli sforzi istituzionali volti ad avvicinare i bambini al cinema e alle sue forme espressive; 2. sostenere gli sforzi volti a fare accedere i giovani alla cultura cinematogra- fica.

5.3.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. La Confederazione promuove istituzioni specializzate e progetti nell’ambito dell’attività promozionale a favore della cultura cinematografica nella socie- tà. In regola generale vengono stipulati contratti di prestazioni con le orga- nizzazioni sostenute (art. 10 Lcin). b. Al momento di stipulare contratti di prestazioni con istituzioni specializzate nell’attività promozionale a favore della cultura cinematografica nella socie- tà vengono considerati soprattutto i seguenti criteri:

1. progetti di sensibilizzazione di bambini e giovani al cinema che soddi-

sfano esigenze elevate, sono adeguati all’età e fondati su una strategia di pedagogia mediatica;

2. attività nazionale o riferita almeno a un’intera regione linguistica;

3. continuità e professionalità.

5.4 Riviste cinematografiche

5.4.1 Obiettivo

L’obiettivo consiste nel permettere alle riviste cinematografiche che informano in modo approfondito e critico sull’attuale creazione cinematografica, in particolare quella svizzera, di dotarsi di strutture professionali in grado di consolidarne e svi- lupparne i principi editoriali.

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Promozione cinematografica. O del DFI RU 2006

5.4.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. La Confederazione promuove le riviste cinematografiche. In regola generale vengono stipulati contratti di prestazioni con le organizzazioni sostenute (art. 10 LCin). b. Al momento di stipulare contratti di prestazioni con riviste cinematografiche vengono considerati soprattutto i seguenti criteri:

1. aggiornamento approfondito, analitico e critico dell’attività o della cre-

azione cinematografica svizzera o sul settore cinematografico;

2. indipendenza della redazione;

3. continuità e professionalità;

4. diffusione nazionale o in una regione linguistica.

5.5 Archiviazione

5.5.1 Obiettivo

L’obiettivo di promozione consiste nel favorire una politica coerente e duratura di archiviazione e di restauro.

5.5.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. La Confederazione stipula un contratto di prestazioni con la Fondazione Cineteca svizzera (art. 10 LCin). b. Al momento di stipulare un contratto di prestazioni con la Cineteca svizzera vengono considerati soprattutto i seguenti criteri:

1. obiettivo prioritario: qualità della politica di conservazione nonché

restauro e mediazione dei fondi cinematografici svizzeri;

2. obiettivo secondario, in funzione dei mezzi della Cineteca svizzera:

conservazione, restauro e mediazione del patrimonio cinematografico mondiale d’importanza culturale, storica e sociale preminente;

3. facilità, per il pubblico, di accedere al patrimonio cinematografico con-

servato;

4. facilità, per la ricerca, di accedere al patrimonio cinematografico con-

servato.

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6 Promozione della formazione professionale e

della formazione permanente

6.1 Obiettivi

Gli obiettivi di promozione sono i seguenti:

1. consentire una formazione, compresi gli stages, e una formazione permanen-

te di qualità alle professioni cinematografiche artistiche e tecniche;

2. orientare la promozione nell’ambito della formazione professionale e della

formazione permanente alle esigenze del settore cinematografico conside- rando gli sviluppi tecnici ed economici a livello nazionale e internazionale.

6.2 Strumenti di promozione e criteri determinanti

a. La Confederazione promuove la formazione professionale e la formazione permanente. Con le rispettive istituzioni stipula di norma dei contratti di pre- stazioni. b. Al momento di stipulare contratti di prestazioni con le istituzioni della for- mazione professionale e della formazione permanente vengono considerati soprattutto i seguenti criteri:

1. qualità dell’offerta formativa e valenza per il settore cinematografico;

2. considerazione delle esigenze del settore cinematografico da parte delle

istituzioni;

3. qualità dei film di diploma.

c. Gli aiuti finanziari per gli stagisti sono erogati nel quadro della promozione della realizzazione. Gli stages devono rappresentare un contributo coerente alla formazione professionale o alla formazione permanente degli stagisti; d. La Confederazione promuove la formazione professionale e la formazione permanente di qualità per le persone occupate nel settore cinematografico nel quadro del Programma europeo MEDIA.

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