AS 2006 2667
Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare
Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare
Modifica del 21 giugno 2006
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 4 dicembre 20031 concernente i membri del servizio di volo militare è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 1 L’allenamento individuale è considerato servizio militare, ma non è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.
Art. 5 cpv. 1
1 L’allenamento può essere interrotto:
a. dai piloti militari di milizia su aviogetti per sei settimane civili al massimo; b. dai piloti militari di milizia su elicotteri per quattro settimane civili al mas- simo; c. dai piloti militari di milizia su velivoli ad elica per otto settimane civili al massimo; d. dagli operatori di bordo di milizia per otto settimane civili al massimo; e. dagli operatori di ricognitori telecomandati di milizia per sei settimane civili al massimo.
Art. 10 cpv. 2 lett. a 2 A chi, senza giustificazione o con una giustificazione insufficiente, supera l’inter- ruzione dell’allenamento ammessa viene ridotta l’indennità giusta l’allegato del- l’OSVM. La riduzione ammonta a: a. un dodicesimo per i piloti di milizia tenuti a un allenamento obbligatorio di quattro settimane, un ottavo per quelli tenuti a un allenamento obbligatorio di sei settimane e un sesto per quelli tenuti a un allenamento obbligatorio di otto settimane;
1 RS 512.271.1
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Membri del servizio di volo militare RU 2006
Art. 16 cpv. 1 lett. a, g e cpv. 2 1 Può essere assunto come pilota militare di professione a partire dall’inizio del- l’istruzione di base chi: a. è titolare di un diploma universitario o di una scuola universitaria professio- nale riconosciuta dallo Stato oppure adempie le condizioni d’ammissione al ciclo di studi di Bachelor of Science in aeronautica; g. nel quadro dell’istruzione aeronautica di cui all’articolo 103a della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA) è stato dichiarato idoneo per l’istruzione a pilota militare di professione o ha supe- rato un esame d’idoneità dopo aver concluso con successo una formazione aeronautica privata. Chi, nel quadro dell’istruzione aeronautica di cui all’articolo 103a LNA, è stato dichiarato non idoneo per l’istruzione a pilota militare di professione, non è ammesso all’esame d’idoneità;
2 Abrogato
Art. 17 Istruzione 1 I piloti militari di professione sono istruiti nell’ambito della scuola per piloti delle Forze aeree. Questa dura al massimo cinque anni e mezzo.
2 L’istruzione di base dei piloti militari di professione comprende:
a. il ciclo di studi di Bachelor of Science in aeronautica; b. un’istruzione aeronautica civile che porta all’ottenimento dell’Air Transport Pilot Licence (ATPL); c. l’istruzione aeronautica militare di base e l’istruzione aeronautica speciali- stica di pilota di elicottero o di aviogetto. 3 In casi giustificati, il capo dell’esercito può autorizzare eccezioni all’istruzione di base di cui al capoverso 2.
4 Le Forze aeree stabiliscono i programmi di istruzione.
5 Conformemente all’articolo 4 capoverso 5 dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sul
personale federale, con i piloti militari di professione è conclusa una convenzione di rimborso relativa alle spese di istruzione. Tale convenzione di rimborso è subordina- ta all’approvazione del DDPS.
Art. 19 Classificazione e servizi della categoria A La classificazione e i servizi annuali della categoria A sono disciplinati come segue:
2 RS 748.0 3 RS 172.220.111.3
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Sotto- Funzione Giorni di allenamento Numero minimo categoria individuale di ore di volo
A/1 Piloti delle squadriglie di 8 50 combattimento A/2 Piloti d’elicottero delle Secondo il bisogno, ma al 50* squadriglie di trasporto aereo massimo 12 giorni A/3 Piloti d’aeroplani delle Secondo il bisogno, ma al 30 squadriglie di trasporto aereo massimo 12 giorni fino al compimento del 45° anno d'età A/4 Piloti che nella loro funzione Secondo il bisogno, ma al 50 professionale pilotano aero- massimo 45 giorni mobili di Stato e che non sono incorporati in una squadriglia d’aviazione
* Per i piloti di Super Puma sono computate le ore di simulatore. Le Forze aeree stabiliscono il numero di ore di simulatore computabili annualmente.
Art. 20 Sottocategoria B/1 La classificazione e i servizi annuali della categoria B sono disciplinati come segue:
Sotto- Funzione Giorni di allenamento Numero minimo categoria individuale di ore di volo
B/1 Piloti d’aeroplani delle Secondo il bisogno, ma al 20 squadriglie di trasporto aereo a massimo 12 giorni partire da 46 anni …
Art. 23 1 I piloti militari di milizia delle categorie A/1, A/3 e B/3 sono prosciolti dal servizio di volo al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 45° anno d’età. 2 I piloti militari di milizia delle categorie A/2, B/1, B/2 e B/4 sono prosciolti dal servizio di volo al più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.
21 giugno 2006 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
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