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AS 2006 2681

Ordinanza del DFE concernente gli emolumenti per le installazioni e gli apparecchi tecnici

Ordinanza del DFE concernente gli emolumenti per le installazioni e gli apparecchi tecnici (OEm-LSIT)

del 16 giugno 2006

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE), visto l’articolo 7 della legge federale del 19 marzo 19761 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per i controlli successivi effettuati nell’ambito della LSIT dal Segretariato di Stato dell’economia (SECO) e dalle istituzioni incaricate dell’esecuzione (organi di controllo).

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Riscossione degli emolumenti Per i controlli successivi dai quali risulta che un’installazione o un apparecchio tecnico (IAT) non è conforme alle prescrizioni e per i controlli di IAT contestati, la persona responsabile della messa in circolazione è tenuta a versare un emolumento.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

1 L’emolumento è fissato in funzione del dispendio di tempo.

2 La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

Art. 5 Supplemento Per i controlli successivi urgenti o al di fuori del normale orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.

RS 819.14

2005-3334 2681

Emolumenti per le installazioni e gli apparecchi tecnici RU 2006

Art. 6 Esborsi Oltre ai costi di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera a OgeEm3, gli esborsi com- prendono i costi per la perizia tecnica da parte di un organismo accreditato.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 30 aprile 19994 sulle tasse per le installazioni e gli apparecchi tecnici è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

16 giugno 2006 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

3 RS 172.041.1 4 RU 1999 1803, 2000 187, 2002 853

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